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di Riccardo Renzi – L’atto che individua le zone carenti è immediatamente lesivo e va impugnato nei termini; l’avviso di assegnazione non riapre i termini. Le associazioni di categoria sono legittimate solo se l’interesse è omogeneo e privo di conflitti interni. Necessario un interesse concreto e attuale anche per il singolo professionista. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Genova, sentenza 20 novembre 2025, n. 231.

Il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’individuazione di cinque zone carenti di pediatria convenzionata. Decisiva la tardiva impugnazione della determinazione con cui erano state fissate le carenze territoriali, pubblicata all’albo per quindici giorni. Il successivo avviso regionale di assegnazione è stato qualificato come atto meramente attuativo, privo di autonoma lesività.

Richiamato il principio per cui, nei procedimenti complessi, l’onere di immediata impugnazione grava sull’atto che determina in via diretta l’assetto degli interessi, anche se inserito in una sequenza procedimentale più ampia. Il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione dell’atto che individua le carenze.

Sul piano della legittimazione collettiva, il collegio ha applicato l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. II, 25 settembre 2024, n. 7777): l’associazione può agire solo se la questione incide direttamente sulle finalità statutarie, l’interesse è comune a tutti gli associati, non vi sono conflitti interni e sussiste un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto. Nel caso esaminato, l’interesse a ridurre il numero delle zone carenti per evitare la redistribuzione degli assistiti è stato ritenuto non omogeneo rispetto all’intera categoria, in quanto contrapposto a quello dei professionisti inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi. Accertato quindi un conflitto interno, esclusa la legittimazione.

Quanto al ricorrente persona fisica, il giudice ha rilevato l’assenza di prova del pregiudizio concreto, a fronte di un numero di assistiti superiore al massimale. Dichiarata inoltre l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

Riccardo Renzi

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