di Giovanni Reho – La violazione di una privativa segue normalmente un necessario percorso cautelare, diretto ad impedire, nelle more di un normale giudizio ordinario, il protrarsi della violazione e un pregiudizio più grave dei diritti del titolare della privativa.
I fondamentali presupposti per il valido avvio di una azione cautelare sono il cd. fumus bonis iuris, ossia la probabile e verosimile esistenza di una violazione per il titolare della privativa e il cd. periculum in mora, ossia la possibilità di ulteriori violazioni o maggiore danno grave ed irreparabile.
Anche nel caso di violazione dei diritti di proprietà ovvero di esclusiva nell’utilizzazione commerciale di una varietà vegetale protetta (tutelata da un brevetto o oggetto di una domanda di brevetto) il legislatore prevede le seguenti iniziative processuali in sede cautelare.
La domanda di descrizione a fini probatori: il giudice affida ad un CTU oppure all’ufficiale giudiziario il compito urgente e non differibile di verificare mediante rilievi ed accertamenti tecnici la presenza di una violazione, che dovrà essere compiutamente descritta in ogni suo aspetto qualitativo e quantitativo, soggettivo e oggettivo.
Sulla base dell’esito probatorio derivante dall’attività di descrizione il Giudice, ravvisando gli estremi della violazione, potrà concedere il sequestro dell’oggetto materiale della violazione con relativo “spossessamento” al fine di impedire nuove violazioni e precostituire la prova della violazione stessa.
Con il provvedimento di sequestro viene normalmente dichiarata l’inibitoria a carico del soggetto responsabile della violazione al fine di impedire ogni azione ed iniziativa ulteriore che sia anche potenzialmente in grado di violare la privativa altrui provocando maggiore danno.
Una efficace inibitoria è adottata con un contestuale provvedimento del giudice che stabilisce una penale pecuniaria per ogni ulteriore violazione successiva al provvedimento cautelare.
Significativa la sentenza del Tribunale di Venezia (Reg. Gen. n. 3478/2023) che in relazione alla violazione di un diritto di privativa su varietà vegetali protette da brevetto, adottando un previo provvedimento di descrizione, ha consentito di accertare mediante il proprio consulente tecnico la violazione relativa a ben 46.465 piante.
Nel caso di specie, il Giudice ha dunque ravvisato il fumus per la concessione del provvedimento cautelare, consistente nella inibitoria dal coltivare e/o commercializzare le varietà vegetali protette, con l’imposizione di una penale di euro 15,00 per ogni ulteriore piantina coltivata o commercializzata. Il Giudice ha altresì ritenuto la presenza del periculum in mora sul presupposto che la disponibilità materiale delle varietà vegetali avrebbe potuto provocare nuove ed ulteriori violazioni.
Come si evince dal citato provvedimento, l’inibitoria cautelare ha un ruolo fondamentale in quanto, impedendo il protrarsi della violazione, non richiede la necessità di un giudizio di merito che viene considerato meramente eventuale (in quanto occorra giustificato da una successiva domanda di risarcimento del danno).
Giovanni Reho
rehoandpartners
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