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usucapioneIl giorno 10.01.2014 alle ore 09.00 si presentano in mediazione in materia di usucapione l’Immobiliare “Casabella” (parte istante) insieme al rappresentante legale sig. Pinuccio, assistito dall’avvocato e come parte invitata i signori Luciano, Beniamino che sono fratelli dello stesso sig. Pinuccio, anche loro in presenza del proprio avvocato.

La parte istante ha chiamato la parte invitata in mediazione al fine di raggiungere nell’ambito di un procedimento di mediazione un accordo volto ad accertare il possesso esclusivo, continuativo e indisturbato dell’immobiliare Casabella delle porzioni degli appartamenti di proprietà dei signori Luciano e Beniamino, eredi del padre Giuseppe, e di formalizzare tale accordo in un verbale avente titolo esecutivo, sostanzialmente valido quanto una sentenza emessa da un tribunale.

L’incontro di mediazione si tiene al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo che ai sensi dell’art.2643 del Codice Civile comma 12-bis) accerti l’usucapione.
Le parti presenti sono consapevoli, ai sensi del medesimo sopraccitato comma, che la sottoscrizione del processo verbale di accordo, in caso di conciliazione, debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

L’Avvocato della parte istante fa presente che la sua cliente, l’immobiliare Casabella, si è risolta a presentare l’istanza di mediazione relativa al corrente procedimento in quanto l’oggetto della controversia rientra in una fattispecie di mediazione soggetta a condizione di procedibilità, ma di aver già predisposto atto di citazione per il giudizio di usucapione che verrà notificato qualora non si addivenisse ad un accordo di mediazione che riconosca l’intervenuto acquisto in capo all’Immobiliare Casabella delle porzioni di immobile oggetto della domanda di mediazione depositata.

I mediatori ascoltano le parti in sessione congiunta.

In tale sessione l’avvocato dell’immobiliare Casabella fa presente che, sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda, emerge la fondatezza della stessa e l’avvenuto possesso in capo all’Immobiliare delle porzioni immobiliari oggetto di controversia a far tempo della data di edificazione del fabbricato.

L’Avvocato di Luciano e Beniamino si riserva di esaminare la documentazione citata dall’Avv. di Casabella al fine di valutarne i contenuti.
A seguito di un incontro esplorativo iniziale, definito dalla norma “di programmazione”, le parti ed i propri assistenti di parte confrontatisi con i mediatori, ai sensi dell’art.8 comma 1 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i, dichiarano di voler procedere oltre tale primo incontro tecnico; conseguentemente la segreteria dell’Organismo procederà inoltrando alle parti le competenze previste per il servizio di mediazione.
Ai fini del calcolo delle competenze, si rileva che nel corso dell’incontro di mediazione corrente è emerso che le controparti rappresentate dall’avvocato di Luciano e Beniamino sono tutte titolari del medesimo “centro d’interesse” ai sensi dell’art.16 comma 12 del D.M. 180/2010 integrato dal D.M. 145/2011 in quanto eredi del padre defunto Giuseppe proprietario del terreno e responsabile dell’edificazione del fabbricato.
I mediatori procedono quindi nel procedimento, ritenendo opportuno ascoltare le parti in dedicate sessioni separate.
Si tiene una sessione congiunta finale nella quale si prende atto delle concrete ipotesi di accordo emerse nel corso del corrente incontro di mediazione, nonostante ancora le parte non abbiano raggiungo un accordo conciliativo.

Allo scopo di favorire il raggiungimento di un accordo che, laddove condiviso, dovrà essere sottoscritto dalle parti in presenza di pubblico ufficiale che autentichi le firme, si rinvia il corrente procedimento di mediazione 15.02.2014 ore 10.00 al quale presenzierà anche il notaio che le parti provvederanno a nominare in tempi utili.
Sono le ore 13.00 e procede stilando processo verbale puntuale dell’incontro e circoscritto di ogni fase svoltasi, che mediatori, parti ed assistenti di parte sottoscrivono.

Il giorno 06.02.2014 gli avvocati delle parti, congiuntamente, chiedono alla segreteria dell’Organismo che il mediatore disponga un rinvio dal 15.02.2014 alle ore 10.00 al 05.03.2014 alle ore 14.00, allo scopo di effettuare ulteriori analisi ed approfondimenti del caso, funzionali al raggiungimento di un possibile accordo.
Il mediatore, informato dalla segreteria, dispone il rinvio.
Il giorno 05.03.2014 alle ore 14.00 presso l’Organismo di Mediazione si svolge quindi il secondo incontro.
Svolti i preliminari di apertura da parte dei mediatori designati la sessione ha inizio.
Si tiene una sessione congiunta di mediazione nel corso della quale le parti ed i relativi assistenti legali rappresentano innanzi ai mediatori gli esiti degli approfondimenti effettuati e si confrontano sugli aspetti ancora ritenuti meritevoli di analisi insistendosi da parte dell’Avv. di Casabella dell’ineluttabilita’ dell’intervenuta usucapione per la quale in difetto di riconoscimento a seguito di mediazione verrebbe immediatamente incardinato un giudizio ordinario con conseguente aggravio di costi e spese.

Il Collegio dei Mediatori richiama ai presenti la domanda depositata dalla parte istante con cui quest’ultima ha chiesto che venga accertato, attraverso l’accordo raggiunto in mediazione, il proprio possesso esclusivo e continuativo per oltre 20 anni delle porzioni degli appartamenti di proprietà delle parti convenute e, per effetto di tale possesso esclusivo e continuativo per oltre 20 anni, dichiarare il suo avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà delle predette porzioni di appartamenti.

A tale riguardo, il Collegio dei Mediatori ricorda che l’art.84 bis della legge n.98/2013 di conversione del decreto legge n.69/2013 (cd. “Decreto del fare”) ha introdotto il nuovo comma 12 bis nell’art.2643 c.c. dando la possibilità, dal 21 settembre scorso, di poter trascrivere l’accordo di mediazione in base al quale le parti abbiano conciliato una loro controversia in tema di acquisto per usucapione e “per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (art.11 D.lgs n.28/10, comma 3).
Per questo motivo è presente all’incontro odierno il Dott. Rossi, notaio scelto di comune accordo tra le parti, come pubblico ufficiale autorizzato per espletare le funzioni richieste dall’art. 11 D.lgs n.28/2010 sopra citato.

Il Notaio Rossi sottolinea ai presenti che il predetto art.11 disciplina la fase finale del procedimento di mediazione, documentato in un processo verbale che attesta l’esito positivo o negativo del medesimo procedimento. Nel caso di esito positivo al verbale verrà allegato o in esso sarà contenuto l’accordo raggiunto.
Secondo le indicazioni pervenute al Notaio da parte dell’Agenzia delle Entrate, viene ritenuto più opportuno redigere il testo dell’accordo all’interno del verbale, non con atto separato ad esso allegato.
Il raggiungimento dell’accordo che attesta il riconoscimento del trasferimento della proprietà per usucapione nell’ambito del procedimento di mediazione (dal quale emerga con chiarezza che l’accordo sia stato raggiunto proprio grazie al procedimento stesso), comporta l’applicazione dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs 28/2010 e s.m.i. che prevedono l’esenzione da imposte di bollo e di registro fino al valore di €.50.000,00 e in caso di eccedenza la tassazione deve applicarsi solo sulla differenza.
Tale circostanza consente alle parti un consistente legittimo risparmio d’imposta.
Il Collegio dei Mediatori dà corso ad una sessione congiunta durante la quale le parti raggiungono l’accordo che viene formalizzato nel presente verbale e precisamente un accordo del seguente tenore:

“Accordo di acquisto della proprietà mediante usucapione”
TRA
– Pinuccio, nato a … il giorno …, domiciliato per la carica presso la sede leale, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società “IMMOBILIARE CASABELLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI PINUCCIO E C.”, corrente in via …, iscritta presso il Registro delle Imprese di … con il codice fiscale e numero di iscrizione: …, partita I.V.A.: …, debitamente autorizzato da tutti i soci della società, qui di seguito brevemente definita anche” Immobiliare CASABELLA”
E
– Luciano, nato a … il …, residente in …, codice fiscale …, cittadino italiana, coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
– Beniamino, nato a … il …, residente in …, codice fiscale …, cittadino italiana, coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
– Pinuccio, nato a … il giorno …, residente in …, codice fiscale …, cittadino italiano, coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
qui di seguito congiuntamente, brevemente definiti anche “EREDI DI GIUSEPPE”
PREMESSO CHE
1) Il Sig. Giuseppe, nato a … il giorno … 1908 e deceduto in … il . 1974, all’inizio degli anni ’50 era proprietario di una villa sita in …, via …;
2) Con atto di compravendita stipulato in data … 1952 a rogito dottor Bianchi Notaio in Milano numero … di rep, registrato a Milano il … al numero … vol … e trascritto all’allora Milano … n. …, l'”Immobiliare CASABELLA”, di cui il Sig. Giuseppe era socio di maggioranza, acquistava, dai Sigg. X, Y e W, la proprietà del terreno edificabile sito nel Comune di …, da distinguersi nel vigente catasto terreni di detto comune al mappale …, … lire 90, …, dal quale a seguito dell’accatastamento conseguente all’edificazione si è ingenerato il …, …, e confinante con il terreno ove sorgeva la villa del Sig. Giuseppe;
3) La villa del Sig. Giuseppe veniva successivamente demolita e sul terreno ove la medesima sorgeva, nonchè sul terreno acquistato in data … 1952 con l’atto a rogito dottor Bianchi di Milano sopra richiamato, dalla “Immobiliare Casabella”, a seguito di licenza edilizia n. … del giorno … 1963 veniva ultimato nel 1965 un unico immobile, avente accesso da Via …, composto da n.8 piani fuori terra compreso il piano rialzato, l’attico, nonché da un piano interrato, catastalmente identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza al foglio … (proprietà Giuseppe, ora “EREDI Giuseppe”), mappale … (proprietà “Immobiliare Casabella”), come emerge dall’estratto di mappa che si allega sotto la lettera “A”;
4) Tale immobile veniva pertanto edificato anche sul terreno di proprietà esclusiva del Sig.Giuseppe, ora di proprietà degli “EREDI Giuseppe” di cui al foglio … del Catasto dei Fabbricati del Comune di …, confinante come si evince sempre dalla mappa prodotta sub Allegato “B”;
5) L'”Immobiliare Casabella”. si trasformava successivamente nella IMMOBILIARE CASABELLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE di Giuseppe e C., con soci al 50% (cinquanta per cento) il Giuseppe (accomandatario) e la di lui moglie Luisa;
6) In data 27 agosto 1974 il Sig.Giuseppe veniva a mancare in … (denuncia di successione registrata in data … 1975 . e successivamente più volte rettificata) senza lasciare disposizioni testamentarie ed aprendosi conseguentemente la successione legittima.
7) Alla apertura della successione, la quota di IMMOBILIARE CASABELLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE di Giuseppe e C. si trasferiva nella parte di 1/3 (un terzo) alla moglie Sig.ra LUISA a titolo di usufrutto, la quale assumeva la qualità di socia accomandataria, e nella restante quota in parti uguali ai tre figli Luciano, Pinuccio e Beniamino, che diventavano soci accomandanti;
8) A seguito di questi mutamenti la denominazione della società veniva modificata in IMMOBILIARE CASABELLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI LUISA E C., con la Sig.ra Luisa che, come già detto, assumeva la carica di socia accomandataria;
9) Anche il terreno di proprietà di Giuseppe, confinante con quello della (allora denominata) IMMOBILIARE CASABELLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI LUISA E C, terreni sui quali era stato edificato il fabbricato di Via …, ., veniva ereditato in parte dai figli e in parte dalla moglie;
10) Alla morte della madre, Signora LUISA, avvenuta in data … 2006, il Sig.PINUCCIO, diveniva socio accomandatario della IMMOBILIARE CASABELLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI LUISA E C, che mutava la denominazione sociale in “IMMOBILIARE LUISA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI PINUCCIO E C.” (di seguito “Immobiliare LL”) come risulta dalla scrittura privata in autentica del Notaio in data 2006 n. … di rep, registrato a … 2006 al numero 3057 serie 2, mentre gli “EREDI Z”, i signori H, A e B, divenivano pieni proprietari, a seguito della riunione di usufrutto in morte di ZZ, del terreno originariamente di proprietà di Z;
11) All’atto di edificare il fabbricato oggi insistente sui terreni di proprietà sia del Signor Z , sia dell'”Immobiliare LL”, gli appartamenti non sono stati realizzati in totale rispetto dei confini di proprietà dei terreni, talchè una porzione degli appartamenti di proprietà dell'”Immobiliare LL” insiste sul terreno di proprietà del signor Z ed ora degli “EREDI Z”, Signori A, H e B;
12) A seguito e per effetto del mancato allineamento delle schede catastali alla reale consistenza degli appartamenti, così come edificati, si è verificato a far tempo dal 1965, data di edificazione del fabbricato, che diverse piccole porzioni dell’immobile edificato risulterebbero formalmente di proprietà degli “EREDI Z”, che dopo la morte della madre ZZ, sono rappresentati dal Sig.H, dalla Sig.ra A e dalla Sig.ra B, nonché limitatamente alla porzione di cui al fg. (piano 5°) della sola Signora B, ancorchè costituenti di fatto parte integrante delle unità immobiliari di proprietà dell'”Immobiliare CASABELLA” e dalla medesima pacificamente possedute ed utilizzate a far tempo dalla 1965, data di ultimazione dell’attività edificatoria;
13) In particolare l'”Immobiliare CASABELLA” possiede, in quanto facenti parte sin dalla data – 1965 – di edificazione del fabbricato di Via …, le seguenti porzioni di unità immobiliari catastalmente di proprietà dei Signori PINUCCIO, BENIAMINO, LUCIANO, nella loro qualità di “EREDI GIUSEPPE”, nonché limitatamente alla porzione di cui al subalterno … della sola B, che sono meglio indicate nel Catasto Fabbricati del Comune di … come segue:
– Foglio, confinante con area comune, altra unità immobiliare per più tratte, proprietà di cui al subalterno 707, di proprietà della società “Immobiliare CASABELLA”, porzione evidenziata nella planimetria prodotta che si allega al presente atto sotto la lettera “C”, di abitazione di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE”; tale porzione è di fatto connessa all’abitazione identificata al foglio 20 via … n. 22 piano 1 – di proprietà dell'”Immobiliare CASABELLA”, di cui alla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “D”. Dall’esame comparato delle due schede catastali relative alle due porzioni immobiliari si evince chiaramente che il locale cucina identificato con la lettera k del Fg.20 mapp.61 sub 707 di proprietà della “Immobiliare CASABELLA” sia complementare con la porzione dell’appartamento di cui al Fg.20 mapp.60 subalterno 703 di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE” e costituisca un unico ambiente ed unità immobiliare;
– Foglio 20, piano 5, , confinante con cortile comune, altra proprietà per più tratte porzione, altra proprietà di cui al, evidenziata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “E”, di abitazione di proprietà di B in forza di atto notaio del 1977. Tale porzione, è di fatto connessa all’abitazione identificata al Foglio 20 piano 5 – vani 7, di proprietà “Immobiliare CASABELLA” di cui alla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “F”. Dall’esame comparato delle due schede catastali relative ai due appartamenti si evince chiaramente che il locale cucina identificato con la lettera di proprietà della “Immobiliare CASABELLA” sia complementare con la porzione dell’appartamento di cui al Fg.20 di proprietà di B e costituisca un unico ambiente ed unità immobiliare;
– Foglio 20 piano 5, , confinante con cortile comune, proprietà di cui, altra unità proprietà, “Immobiliare CASABELLA”, porzione, nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “G”, di abitazione di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE”. Tale porzione, evidenziata in giallo, è di fatto connessa all’abitazione identificata al Foglio 20, al precedente punto meglio descritto, di proprietà della “Immobiliare LL”. Dall’esame comparato delle due schede catastali relative ai due appartamenti si evince chiaramente che il locale cucina identificato con la lettera k del Fg.20 di proprietà della “Immobiliare CASABELLA” sia complementare con la porzione dell’appartamento di cui al Fg.20 di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE” e costituisca un unico ambiente ed unità immobiliare;
– Foglio 20, piano 6, confinante con cortile, altra proprietà per due lati, proprietà di cui al, porzione, evidenziata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “H”, di abitazione di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE”. Tale porzione, è di fatto connessa all’abitazione identificata al Foglio 20, piano 6, di proprietà della “Immobiliare CASABELLA” di cui alla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “I”. Dall’esame comparato delle due schede catastali relative ai due appartamenti si evince chiaramente che il locale cucina identificato con la lettera k del di proprietà della “Immobiliare LL” sia complementare con la porzione dell’appartamento di cui al di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE” e costituisca un unico ambiente ed unità immobiliare;
– Foglio 20, piano 7-8, confinante in un sol corpo con: area comune, altra proprietà, area comune, enti comuni, proprietà di cui al subalterno di proprietà della società “Immobiliare LL”, porzione evidenziata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “L”, di abitazione di proprietà degli “EREDI Z”. Tali porzioni, sono di fatto connesse all’abitazione identificata al Foglio 20, piano 7-8, di proprietà della “Immobiliare CASABELLA” di cui alla planimetria che si allega sotto la lettera “M”. Dall’esame comparato delle due schede catastali relative ai due appartamenti si evince chiaramente che le porzioni dei terrazzi, il locale lavanderia, il bagno e la porzione di cucina del Fg.20 di proprietà della “Immobiliare CASABELLA” sia complementare con la porzione dell’appartamento di cui al Fg.20 di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE” e costituisca un unico ambiente ed unità immobiliare;
14) L’odierna “Immobiliare LL”, sin da quando l’immobile de quo è stato costruito, ha sempre posseduto le porzioni identificate nel punto 13) che precede incorporate negli appartamenti di sua proprietà, senza subire ingerenza alcuna dagli “EREDI GIUSEPPE” e dal signor Beniamino, intestatari “sulla carta” delle suddette porzioni dell’immobile sin dalla morte del padre, avvenuta nel 1974, quindi ben 37 anni fa;
15) Tale gestione esclusiva e continuativa dell’intero compendio immobiliare avvenuta per almeno 37 anni, è stata pertanto esercitata nell’ottica dell’animus possidendi, ossia l’intenzione di tenere la cosa come propria mediante l’esercizio di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà;
16) Tale possesso pacifico, non violento e ininterrotto anche delle porzioni degli appartamenti di proprietà degli “EREDI GIUSEPPE” per ben 37 anni integra perfettamente i requisiti richiesti dall’art. 1158 c.c. per l’usucapione dei beni immobili, che statuisce come “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”;
17) L’acquisto della proprietà per usucapione, quale modo di acquisto a titolo originario, è subordinato unicamente al ricorso dei presupposti di legge (possesso e tempo) senza che vi sia alcun nesso di derivazione tra il diritto esercitato sul bene dal precedente titolare, che pertanto si estingue, e quello, del tutto nuovo, acquistato dal possessore con l’usucapione. L’acquisto del diritto per usucapione avviene pertanto per legge, nel momento in cui matura il termine previsto dalle norme del codice civile (art. 1158 e ss), indipendentemente da quanto risulta ufficialmente al catasto e nei registri immobiliari.
18) A seguito della modifica dell’art 2643 c.c. operata dall’art.84 bis della Legge 98/2013 con l’introduzione del n. 12 bis è ora espressamente prevista la trascrizione degli accordi raggiunti in mediazione che accertano l’usucapione la cui sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
Tanto premesso, l'”Immobiliare LL” e gli “EREDI GIUSEPPE” con il presente accordo raggiunto all’interno del procedimento di mediazione n. /2013, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1) Le premesse formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.
2) Gli “EREDI GIUSEPPE” e precisamente i signori B, A, e H, riconoscono ciascuno per i propri diritti il possesso esclusivo, continuativo ed indisturbato per oltre 20 anni da parte dell'”IMMOBILIARE LL IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI PINUCCIO E C.”, che, come sopra rappresentata, conferma, delle porzioni degli appartamenti a loro intestati quali eredi del signor Z, di cui al Foglio 20, nonché della porzione di appartamento di cui al Foglio 20 intestato alla signora B, tutti meglio descritti al punto 13 delle premesse del presente accordo, conglobate di fatto negli appartamenti di proprietà dell'”Immobiliare CASABELLA” di cui alle unità al Foglio 20 meglio indicati nel medesimo punto 13 delle premesse, e di cui i dati catastali e confini devono intendersi qui per riportati e trascritti;
3) Per effetto di tale possesso esclusivo, continuativo ed indisturbato durato per oltre 20 anni, pertanto gli “EREDI GIUSEPPE” riconoscono l’avvenuto acquisto “ope legis” per usucapione da parte dell'”Immobiliare CASABELLA”, delle porzioni, agli stessi intestate di cui alla Foglio 20 nonché dell’appartamento di cui alla Foglio 20 intestato alla signora B, conglobate di fatto negli appartamenti di proprietà dell'”Immobiliare CASABELLA” di cui alla Fg.20, come nel precedente punto indicati;
4) Le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le porzioni immobiliari raffigurate nelle planimetrie regolarmente depositate in Catasto e che risultano allegate al presente atto come al punto 13 delle premesse specificato, fatta avvertenza che le misure grafiche sono puramente indicative e non tassative. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e da dar luogo all’obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa.
5) Ai sensi del combinato disposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, le parti dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, che quanto oggetto di usucapione e’ stato edificato anteriormente al primo settembre 1967.
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 380/2001, le parti dichiarano che successivamente non sono state poste in essere modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzati ad eccezione delle seguenti:
a) Piano 1 – Fg. 20 Mapp.:
– Licenza Edilizia n. … del giorno … 1963;
– Variante alla precedente n…. del … 1965;
b) Piano 5° – Fg. 20 Mapp.:
– Licenza Edilizia n. … del giorno … 1963;
– Variante alla precedente n…. del … 1965;
– Permesso di Costruire in Sanatoria n. … del … 2006;
– Permesso di Costruire in Sanatoria n. … del … 2012;
c) Piano 6° – Fg. 20 Mapp.:
– Licenza Edilizia n. … del giorno … 1963;
– Variante alla precedente n…. del … 1965;
– Permesso di Costruire in Sanatoria n. … del … 2010;
d) Piano 7°-8° – Fg. 20 Mapp.:
– Licenza Edilizia n. … del giorno …1963;
– Variante alla precedente n…. del … 1965;
– Concessione in Sanatoria n. … del … 1987;
– Concessione in Sanatoria n. … del … 1987;
– Concessione in Sanatoria n. … del … 1998.
Le parti dichiarano inoltre che non è stata posta in essere alcuna opera in contrasto con la normativa edilizia né comunque è intervenuta alcuna trasformazione, mutamento o modifica in contrasto con tale normativa, né si tratta comunque di opera abusiva ai sensi della vigente normativa.
6) Le parti dichiarano di aver adempiuto alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di certificazione energetica ed in particolare le parti esibiscono gli attestati di certificazione energetica dei rispettivi interi fabbricati di cui sono parte le unità abitative oggetto del presente atto, redatti dall’Ing. Q iscritto al numero … dell’Elenco dei Certificatori Abilitati, registrati al Catasto Energetico Edifici Regionale entrambi in data … 2011 aventi validità sino al … 2021, codici identificativi: … e ….
Detti attestati si allegano, in originale, al presente atto sotto le lettere “N” e “O”.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato in ordine alla prestazione energetica dell’edificio.
Le parti attestano quindi espressamente l’inesistenza di cause determinative della decadenza di tale attestato, ai sensi dell’art. 10.4 della deliberazione n. VIII/8745, Regione Lombardia.
7) Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il valore di quanto in oggetto è pari ad Euro 150.000,00 (centocinquemila) e che lo stesso è stato determinato tenuto conto che le singole porzioni oggetto di usucapione non costituiscono beni autonomamente commerciabili.
Le parti inoltre precisano che trattandosi di verbale di accordo ai sensi del D.l. 28/2010, così come reintrodotto dalla legge 98/2013, che ha convertito il decreto legge n. 69/2013″, il presente verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00 (cinquantamila), come previsto dall’articolo 17 del detto D.l., nonchè dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Non trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, ma di accordo di mediazione di accertamento dell’avvenuto usucapione, necessitante di autentica di pubblico ufficiale ai soli fini della trascrizione come previsto dall’art. 2643, comma 12-bis c.c., non vi è corrispettivo alcuno.
8) Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonchè dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente atto è stato concluso senza l’intervento di alcun mediatore, ai sensi degli artt. 1754 e seguenti del codice civile.
9) Le parti, ciascuna per le proprie ragioni, rinunziano all’ipoteca ad esse eventualmente spettanti ai sensi dell’articolo 2817 Codice Civile.
10) Le parti, ciascuna per le proprie ragioni, dichiarano e garantiscono che quanto oggetto del presente atto è di loro rispettiva piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libero da ogni peso, vincolo, iscrizione o trascrizione pregiudizievole, diritti di terzi in genere.
11) Le parti richiedono inoltre al Notaio autenticante di conservare il presente verbale di accordo di mediazione nei propri atti, al fine di procedere alle relative formalità e di poterne rilasciare copia.
* * * * * *
Il presente procedimento si conclude, pertanto, con il raggiungimento dell’accordo.
Ai sensi del novellato art. 12 Dlgs. n.28/2013, l’Avv. di H e l’Avv. di A – B- H, quali assistenti delle parti del presente procedimento, sottoscrivono il presente verbale e attestano e certificano la conformità dello stesso e del suo accordo contenuto alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il presente accordo, pertanto, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 12 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Ai sensi dell’art.11, comma 3, il presente verbale di accordo viene autenticato dal Notaio R di Milano, in quanto è atto previsto dall’art. 2643, comma 12 bis c.c. soggetto a trascrizione.
Alle ore 18.07 (diciotto e sette minuti) si stila processo verbale del corrente incontro di mediazione e le parti presenti ne effettuano sottoscrizione.
Per la parte istante “Immobiliare CASABELLA”
SIG. PINUCCIO
Avv. di PINUCCIO
la cui sottoscrizione conferisce al presente verbale valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 28/2010
Per la parte convenuta
BENIAMINO
LUCIANO
PINUCCIO
Avv. di LUCIANO, BENIAMINO, PINUCCIO verbale valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 28/2010
Il Collegio Mediatori
Dott. xxxxxx
Dott. XXXXXXXXX
firme
che sottoscrivono il presente verbale di accordo e certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs 28/2010.
Repertorio n. 806 Raccolta n. 546
AUTENTICA DI FIRME
Io sottoscritto Avv. ROSSI, Notaio in Milano, con studio ivi alla via …, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile di Milano, dichiaro di aver letto la scrittura privata che precede alle parti e
ATTESTO
che sono state apposte in mia presenza alle ore XX.XX (in lettere), le firme che precedono, nonchè quelle a margine, di:
– B, nata a … il …, residente in …, codice fiscale …, cittadina italiana;
– A, nata a …il …, residente in …, codice fiscale …, cittadina italiana;
– H, nato a … il …, residente …, codice fiscale …, cittadino italiano, sia in proprio sia quale socio accomandatario e legale rappresentante della società di diritto italiano “IMMOBILIARE CASABELLASOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI PINUCCIO E C.”, corrente in …, iscritta presso il Registro delle Imprese di … con il codice fiscale e numero di iscrizione: …, partita I.V.A.: …, munito degli occorrenti poteri;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
Milano, via …, lì ……..
FIRMATO: ROSSI (SIGILLO)

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