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flagIl Tribunale di Palermo, con decreto 4 dicembre 2013, ha affidato un ragazzo sedicenne ad una coppia di fatto e dello stesso sesso. La decisione é stata ampiamente motivata dai giudici.

Innanzitutto il giovane minorenne proviene da una situazione familiare d’origine notevolmente difficile con disagiate condizioni abitative e difficoltà organizzative della madre, nonchè dei comportamenti fortemente pregiudizievoli tenuti dal padre, nei cui confronti è intervenuto provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale con divieto di contatti coi figli.
I fratelli del sedicenne sono già stati affidati ad una coppia di coniugi mentre il minore in questione era affidato all’U.O. Affidamento Familiare di Palermo che aveva individuato una coppia che ha saputo instaurare un positivo legame con il minore e per questo si é giunti alla decisione di confermare loro l’affido.
Nel decreto, i Giudici spiegano i motivi per cui ritengono ininfluente, ai fini dell’affido, il fatto che la coppia sia non sposata e composta da persone dello stesso sesso.
Il Tribunale osserva innanzitutto che la famiglia di origine del minore proviene da un lungo periodo di problematicità e non é possibile effettuare il rientro del ragazzo presso la madre.
La madre é l’unica figura genitoriale valida e presente, seppure sotto un profilo puramente affettivo, e ha manifestato di acconsentire all’affido extrafamiliare dei figli.
In tale contesto, è stato ritenuto che l’affido fosse la misura di protezione più adatta ad apprestare ai figli la dovuta tutela, tant’é che l’inserimento dei piccoli presso i rispettivi affidatari procede in modo ottimale.
Nel caso del sedicenne, che é il fratello maggiore del nucleo familiare, il Tribunale osserva come l’ormai prossimo raggiungimento della maggiore età abbia determinato una maggiore difficoltà nel reperire soggetti atti e disposti a prendersene cura. La coppia composta da due uomini tra i 40 e 50 anni di età, oggetto del decreto, ha manifestato sincero interesse instaurando col ragazzo una relazione empatica che sta permettendo al giovane di uscire dalle difficoltà e valorizzare le proprie doti e risorse personali.
Esistono quindi per i Giudici di Palermo le condizioni per affidare il giovane alla coppia di uomini.
Da un punto di vista puramente giuridico il Tribunale si é chiesto se nel nostro ordinamento vi sia spazio per attribuire la veste giuridica dell’affido etero familiare, a norma dell’art. 4 c. 2°  L. 184 del 1983 come sostituito dalla L. 149 del 2001, al chiesto inserimento del minore presso una coppia che, come nel caso in questione, non sia unita dal vincolo del matrimonio, e peraltro sia formata da persone dello stesso sesso.
Per giungere alle conclusioni positive che hanno portato alla conferma dell’affido del minorenne alla coppia omosessuale, i Giudici sono partiti dalle seguenti valutazioni:
– la normativa nazionale di riferimento è quella contenuta nella Legge 184/83, laddove l’art. 2 consente di affidare il minore ad una famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
– divresamente da quanto avviene nell’adozione, l’istituto dell’affido eterofamiliare, che non presuppone uno stato di abbandono del minore, bensì un transitorio momento di difficoltà dei genitori (o, come nel caso di specie, dell’unico genitore esercente la potestà) non contiene un esplicito richiamo al matrimonio quale vincolo che unisca gli affidatari, coerentemente con la possibilità, espressamente contemplata, di affidare il minore anche ad una persona singola, purché idonea. (v. T.M. Bologna 31.10.2013);
– la conseguenza di tale constatazione é che potenziali affidatari possono anche essere due adulti non uniti in matrimonio;
– la circostanza che tali adulti abbiano il medesimo sesso non può divenire ostativa nei confronti dell’affido sia per l’assenza nel nostro ordinamento di una precisa disposizione al riguardo, sia per l’ampio concetto di legame familiare quale elaborato – con esplicito richiamo alle unioni omosessuali – anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (24.6.2010, Schalk e Kopf c/ Austria), in aderenza ai dettami della Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale.
Su tale linea si è pure mossa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la nota decisione n. 601/13, che ha sottolineato come l’eventuale rapporto di fatto del genitore con persona dello stesso sesso non può di per sé impedire l’affidamento a questi del minore.
Il Tribunale precisa che ogni decisione di questo tipo va valutata per ogni singolo caso in quanto non é da escludere che un minore in tenera età affidato a una coppia di persone dello stesso sesso potrebbe attivare dinamiche diverse rispetto ad un giovane di sedici anni con una personalità più strutturata. In questo preciso caso, quindi, é da registrare la entusiastica adesione del ragazzo, alla quale per l’età e maturità va dato il massimo rilievo, alla richiesta di affido formulata dalla coppia. Egli possiede, quindi gli strumenti necessari per distinguere nettamente il ruolo dei componenti della famiglia di sangue da quello degli aspiranti affidatari, il cui orientamento sessuale gli è noto da sempre e risulta non svolgere alcuna significativa incidenza sul legame instaurato con gli stessi.
Il tribunale riconosce inoltre la bravura e le capacità educative dimostrate dalla coppia omosessuale, ritenendo importante sottolineare che i due conviventi sono iscritti al registro delle unioni di fatto presso il Comune di Palermo, a testimonianza della solidità del legame.
In definitiva, se a livello sovranazionale (quindi, europeo) la nozione di famiglia ha una portata più ampia di quella unione tra due individui cui il legislatore italiano riconosce effetti giuridici, e se la L.184/83 si iscrive in tale contesto, non v’è alcun ostacolo in linea di principio all’affidamento di un minore ad una stabile coppia costituita da persone dello stesso sesso.
La decisione del Tribunale di Palermo si aggiunge, come detto, ad altre ormai note sentenze che vanno nella direzione di un riconoscimento giuridico delle unioni di fatto, anche omosessuali. L’Europa, a cui l’Italia aderisce e ne é stata fondatrice, da tempo “bacchetta” l’Italia sulla questione e, in attesa che il Parlamento Italiano si muova, la giustizia europea e, di conseguenza, quella Italiana, agiscono nel segno dell’uguaglianza sociale contro le discriminazioni. Vedremo se la sentenza del Tribunale di Palermo provocherà un nuovo e necessario stimolo al legislatore per colmare i vuoti e l’arretratezza dell’ordinamento italiano sul tema.

Salvatore Primiceri

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