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di Avv. Giovanni Reho, Dr. Jacopo Francesco Merzi – La pubblica amministrazione, per molti cittadini, continua ad apparire come un muro complesso e spesso impenetrabile, fatto di procedure, regolamenti e adempimenti che possono generare smarrimento. La sensazione maggiormente diffusa è di trovarsi di fronte a una struttura distante, macchinosa e burocratizzata. In tale contesto, la trasparenza si configura come un elemento essenziale del rapporto tra cittadini e istituzioni, poiché consente di rendere l’azione amministrativa più comprensibile e meno distante dalla comunità, permettendone la verifica della correttezza. Essa rappresenta, dunque, non solo un mero valore ordinamentale, ma un vero e proprio strumento di partecipazione e di controllo democratico sull’operato pubblico, in coerenza con i principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rappresenta lo strumento principale attraverso cui si realizza tale trasparenza. Esso si innesta su un sistema orientato alla conoscibilità dell’azione pubblica, nel quale l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale ai sensi della legge n. 241 del 1990, e consente a chiunque, senza limiti soggettivi, il diritto di accedere ai dati e ai documenti della pubblica amministrazione, ampliando in modo rilevante l’area della conoscibilità.

Tale forma di accesso incontra tuttavia alcuni limiti, espressamente previsti dal decreto che la disciplina. In particolare, l’art. 5-bis, comma 1, stabilisce che l’accesso possa essere escluso qualora sia idoneo a incidere negativamente su specifici interessi pubblici, quali la sicurezza e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la difesa, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità economica, nonché lo svolgimento di indagini penali o di attività ispettive.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede il diniego dell’accesso qualora esso possa compromettere la tutela dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza tra privati, nonché gli interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche. Tali limitazioni rispondono in realtà all’esigenza di salvaguardare diritti fondamentali e insuscettibili di compressione.

Non è possibile, infatti, una divulgazione indiscriminata delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione in assenza delle necessarie cautele, poiché ciò rischierebbe di compromettere valori di rilievo costituzionale, con potenziali ricadute negative sia per la collettività sia per gli operatori economici. Nell’analisi dell’azione e della disciplina degli enti pubblici, risulta pertanto essenziale riconoscere come la pubblica amministrazione disponga, attraverso i propri organi, degli strumenti e delle competenze necessari per valutare se la diffusione dei documenti richiesti sia idonea a incidere sugli interessi protetti dall’ordinamento.

Recentemente, tali profili sono emersi in occasione di una richiesta di accesso civico presentata da un giornalista al comune di Milano, volta a ottenere documentazione detenuta dalla pubblica amministrazione relativa ai documenti sugli extra-costi connessi alla realizzazione del Villaggio Olimpico e dell’Arena Santa Giulia. A tale richiesta seguì un primo diniego da parte del comune che portò il richiedente a presentare un’istanza di riesame ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 2013, che venne respinta attraverso un diniego formalmente motivato da parte della pubblica amministrazione milanese.      

Il ricorrente ha quindi impugnato tale diniego innanzi al TAR Lombardia, deducendone l’illegittimità sotto il profilo della violazione della disciplina in materia di accesso civico generalizzato ed affermando come le motivazioni esposte nel diniego fossero infondate. In particolare, il giornalista sosteneva di agire nell’esercizio del diritto di cronaca, richiamando l’interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni richieste, diritto costituzionalmente garantito (art 21 Cost.).

In questo quadro, il giudice amministrativo richiama espressamente la giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 7 maggio 2002, n. 155), ove si afferma: “nel nostro ordinamento l’evoluzione della visibilità del potere, con la conseguente accessibilità generalizzata dei suoi atti sul modello del FOIA, è la storia del lento cammino verso la democrazia e, con il progressivo superamento degli arcana imperii di tacitiana memoria, garantisce la necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica” e successivamente valorizza tale aspetto nel passaggio 9.6 della pronuncia dove afferma come: “la natura fondamentale del diritto di accesso trova un proprio addentellato normativo anche nelle fonti sovranazionali”. Con questo passaggio la Corte richiama espressamente sia l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, e, dall’altro, l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione e include la libertà di ricevere informazioni.

La pronuncia chiarisce che la funzione informativa dell’istanza di accesso non attribuisce al richiedente una posizione di privilegio, ma rileva nel bilanciamento tra trasparenza e tutela degli interessi economici coinvolti. Il TAR evidenzia, in particolare, come l’accesso a documenti relativi all’impiego di risorse pubbliche risponda a un interesse conoscitivo della collettività, indipendente dalla qualifica soggettiva del richiedente, che sia giornalista o semplice cittadino. In tale contesto, l’amministrazione è tenuta a fondare l’eventuale diniego su una motivazione puntuale, idonea a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio concreto e attuale agli interessi tutelati

La sentenza in commento assume, pertanto, un rilievo che va oltre il caso concreto, poiché ribadisce come in presenza di interventi di rilevante impatto economico e di utilizzo di risorse pubbliche, l’interesse alla trasparenza deve essere oggetto di una valutazione particolarmente rigorosa, confermando il ruolo dell’accesso civico quale presidio di legalità, responsabilità e controllo democratico sull’azione amministrativa.

Avv. Giovanni Reho, Dr. Jacopo Francesco Merzirehoandpartners

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