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di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – Sono sempre più rari i casi in cui una coppia decide di contrarre matrimonio. Più frequentemente, le relazioni affettive si fondano sulla convivenza di fatto, e soltanto in un momento successivo, a seguito di una frequentazione duratura, i partner possono scegliere di giungere all’unione matrimoniale.

Il presente articolo si concentra su tale scenario, affrontando la posizione della giurisprudenza rispetto al tradimento avvenuto durante la convivenza e scoperto da uno dei coniugi solo dopo il matrimonio.

È noto che la pronuncia di addebito comporta rilevanti conseguenze giuridiche: il coniuge cui viene attribuita la responsabilità della crisi matrimoniale perde il diritto all’assegno di mantenimento, oltre ai diritti successori.

Nel valutare le conseguenze di un tradimento avvenuto prima del matrimonio, ma all’interno di una convivenza stabile, è indispensabile esaminare il ruolo che la convivenza assume ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile. È proprio da tale prospettiva che si può comprendere il valore attribuito alla convivenza nel contesto della violazione dei doveri coniugali.

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 35969 del 23 dicembre 2023) ha espresso un orientamento particolarmente attento alla realtà sociale contemporanea. La Corte ha affermato la necessità di valorizzare le concrete modalità di svolgimento della vita familiare, ridimensionando l’importanza esclusiva attribuita alla durata del matrimonio quale criterio per riconoscere o quantificare l’assegno divorzile.

Occorre, infatti, considerare le scelte compiute dai partner nella realizzazione di un progetto di vita comune, anche quando tali scelte risultano anteriori alla celebrazione del matrimonio, purché coerenti con una ripartizione dei ruoli familiari.

La lettura dei mutamenti sociali impone di riconoscere la convivenza di fatto come un’ “esperienza di vita prodromica all’instaurazione del vincolo coniugale”, nella quale le decisioni relative all’indirizzo di vita familiare possono manifestarsi già prima del matrimonio.

L’eventuale scioglimento dell’unione non può dunque trascurare i sacrifici e le rinunce compiuti in vista di obiettivi condivisi, né il contributo fornito da uno dei partner alla realizzazione delle aspirazioni personali o all’incremento del patrimonio dell’altro.

La medesima sentenza ha precisato che, in caso di scioglimento di un’unione civile, la durata del rapporto — rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970 per il riconoscimento dell’assegno — si estende anche al periodo di convivenza precedente la formalizzazione dell’unione.

In altre parole, la durata della convivenza, sia nel matrimonio sia nelle unioni civili, incide sull’accertamento e sulla quantificazione dell’assegno divorzile.

L’orientamento giurisprudenziale che valorizza la convivenza pre-matrimoniale consente di affrontare la questione del tradimento avvenuto durante tale periodo ma scoperto solo in seguito al matrimonio.

Sulla base dei principi esposti, si può affermare che il matrimonio non crea ex novo un rapporto familiare, ma rafforza un legame già esistente. Con il coniugio, infatti, il rapporto assume una dimensione più strutturata, nella quale si intensificano gli obblighi reciproci, tra i quali quello di fedeltà.

Per una coppia che abbia iniziato la propria relazione nell’ambito di una convivenza stabile, l’impegno alla fedeltà deve essere interpretato in senso ampio, come obbligo di lealtà reciproca.

Il partner che tradisce durante la convivenza, e che tace tale comportamento nella prospettiva del matrimonio, viola l’obbligo di fedeltà inteso come trasparenza, non adempiendo al dovere di mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla condivisione di informazioni rilevanti per la futura vita coniugale.

Diversamente, qualora la relazione non sia stata preceduta da una convivenza, l’obbligo di fedeltà acquista efficacia esclusivamente dal momento del matrimonio, non essendo presente una precedente dimensione familiare pienamente condivisa.

In conclusione, dall’esame dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario emerge la valorizzazione della convivenza quale parte integrante nonché fase prodromica alla nascita del vero e proprio progetto familiare: una lettura contemporanea che riconosce e tutela la realtà sociale valorizzando il peso delle scelte e dei sacrifici compiuti dagli individui prima del matrimonio.

È evidente che la stessa lettura presta il fianco a possibili criticità, derivanti dall’incertezza del perimetro della “stabile convivenza”. Quando, in altre parole, una convivenza può dirsi sufficientemente stabile, tanto da produrre effetti giuridici? Le diverse interpretazioni possono incidere nella valutazione stessa dei doveri di lealtà e responsabilità per il tradimento. Dinanzi ad una lettura giurisprudenziale così evoluta non può che invocarsi un ulteriore intervento giurisprudenziale, con il quale stabilire criteri chiari che escludano ambiguità e incertezze interpretative, con l’obiettivo di riconoscere pienamente e tutelare anche i diritti dei conviventi more uxorio.

Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo

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