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di Giovanni Reho e Laura Summo – Sono frequenti i casi di genitori che trascurano i figli oppure ostacolano la normale frequentazione da parte dell’altro genitore.

Nel tentativo di arginare il fenomeno e di impedire ogni comportamento pregiudizievole per i minori, la Riforma Cartabia (D. Lgs n. 149/2022) ha previsto alcune importanti sanzioni.

I genitori responsabili di gravi inadempienze verso i figli, di carattere economico oppure relative agli obblighi di visita, possono essere ammoniti dal tribunale competente; per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento del giudice, possono essere anche condannati, con provvedimento immediatamente esecutivo, al pagamento di una somma di denaro.

La quantificazione di tale somma è determinata secondo la gravità e/o il valore economico dell’inadempimento oppure in considerazione del danno arrecato anche morale e/o psicologico, del pregiudizio prevedibile e di ogni altra circostanza utile ai fini della corretta determinazione della somma dovuta.

La possibilità di un intervento del giudice e di un obbligo al pagamento di una penale è anche prevista in tutti i casi in cui un genitore sia responsabile di atti o di comportamenti che arrecano pregiudizio al minore oppure ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Si tratta di una disciplina molto ampia che può attivarsi ogni volta il minore sia vittima (anche potenziale) di un pregiudizio, a causa di un comportamento contrario ai doveri genitoriali oppure in violazione agli obblighi previsti da verbale di separazione personale dei coniugi e/o di divorzio.

Gli ulteriori provvedimenti che il giudice può adottare, anche congiuntamente, sono altrettanto incisivi.

L’art. 473 bis.39 c.p.c. prevede infatti la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che – secondo la gravità dell’inosservanza – è prevista da un minimo di 75 euro sino ad un massimo di 5.000,00 euro. Tale condanna è immediatamente esecutiva e la somma dovuta sarà devoluta in favore della Cassa delle ammende.

Cumulativamente alle indicate sanzioni, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore oppure in favore dello stesso minore.

In ogni caso, il giudice può sempre modificare in modo parziale o integrale i provvedimenti precedentemente assunti, sia con riferimento alla collocazione dei minori che con riferimento agli obblighi di mantenimento.

È evidente l’obiettivo del Legislatore di stabilire una tutela più stringenti in favore dei minori confermata dalla possibilità del giudice di adottare i previsti provvedimenti non solo in modo cumulativo ma anche d’ufficio, indipendentemente da una specifica domanda di parte.

In sintesi, il Legislatore ha stabilito una gradualità di provvedimenti che il giudice può adottare anche in modo cumulativo tra loro: ammonimento; pagamento di una penale; sanzione amministrativa pecuniaria; risarcimento del danno e modifica dei provvedimenti relativi al collocamento e agli obblighi di mantenimento.

La sanzione infligge una “conseguenza” senza sempre garantire una revisione in termini costruttivi dei comportamenti del genitore inadempiente. Si tratta tuttavia di un segnale importante che imprime una direzione convincente nel quadro di una visione più concreta di rispetto e tutela dei figli nel difficile contesto della separazione e del divorzio.

Da non sottovalutarsi, come si è detto, la possibilità del giudice di stabilire d’ufficio un diverso collocamento dei figli. In molti casi il rischio di tale provvedimento (che mira a sottrarre il minore dalle persistenti e gravi condotte inadempienti del genitore collocatario) può provocare una revisione in chiave introspettiva dei comportamenti pregiudizievoli e, possibilmente, in alcuni genitori, favorire un ripensamento delle proprie condotte per il benessere esclusivo dei figli.

Si tratta ovviamente di un tema delicato che contempla diversi e frastagliati piani del problema. È indubbio, tuttavia, che il recente intervento legislativo merita significativa considerazione positiva, grazie al focus particolarmente attento alla tutela dei minori, assente nelle precedenti riforme del diritto di famiglia.

Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo

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