di Annalisa Spedicato, Avvocato Esperto in IP, ICT e Privacy – Si parla di geo – blocking o geo – discriminazione in relazione alle attività di commercio elettronico, quando il venditore online nega l’accesso al proprio sito web di vendita di prodotti/servizi ad un cliente straniero o gli chiede, all’atto del pagamento per l’acquisto del prodotto/servizio scelto, l’impiego esclusivo della carta di credito/debito di un determinato paese, o anche quando il consumatore, localizzato fisicamente in un luogo diverso da quello in cui il venditore online ha la propria sede fisica, viene trattato a condizioni, prezzi e offerte differenti rispetto al consumatore localizzato nello stesso paese del venditore o ancora quando viene impedita la consegna del bene ad un acquirente appartenente ad uno Stato straniero.
Nel mondo online spesso il consumatore straniero viene bloccato e non gli si permette di accedere ad offerte che sono dedicate esclusivamente a consumatori di altri paesi o ad esempio viene reindirizzato al sito specifico del paese da cui proviene. Si tratta di pratiche commerciali scorrette, afferma la Commissione Europea, che non hanno posto nel mercato unico digitale.
La Commissione offre degli esempi pratici per comprendere la questione:
Un consumatore bulgaro che intenda acquistare servizi di hosting per il suo sito web da una società spagnola, dovrà poter avere accesso al servizio ed essere in grado di registrarsi e acquistare questo servizio, senza dover pagare tasse aggiuntive rispetto ad un consumatore spagnolo.
Altro esempio:
Una famiglia italiana visita un parco a tema francese e desidera usufruire di uno sconto famiglia sul prezzo dei biglietti d’ingresso. Il prezzo scontato dovrà poter essere disponibile per la famiglia italiana.
La Commissione europea ha da poco pubblicato una proposta di regolamento (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16742) che apparentemente mirerebbe ad evitare che i clienti siano discriminati in termini di accesso ai prezzi, alle vendite o alle condizioni di pagamento, a meno che ciò sia obiettivamente giustificato da motivi quali la normativa IVA o alcune disposizioni di legge di interesse pubblico, in realtà tali obblighi imposti agli operatori economici online potrebbero creare nuovi ostacoli all’ingresso di nuovi operatori nel mercato del commercio elettronico.
Ad esempio, la proposta di regolamento impone l’obbligo di consegnare la merce in tutta l’UE, accettando necessariamente ordini di clienti stranieri e imponendo agli operatori economici di fornire garanzie che magari non operano a livello dello Stato in cui essi hanno sede, questo imporrebbe agli operatori di dotarsi inevitabilmente di un’infrastruttura più complessa e ciò si potrebbe tradurre in una rinuncia da parte del venditore ad operare sulla rete Internet.
Peraltro, la proposta prevede inoltre che il venditore online non impedisca l’accesso al proprio sito sulla base della residenza del cliente, obbligando il consumatore a fornire il consenso per il re-indirizzamento sulla versione del sito specificamente dedicata al proprio Stato e costringendo il titolare dell’ e-commerce a mantenere comunque disponibile e accessibile la versione originaria del sito al consumatore straniero che ha espresso il consenso al re-indirizzamento.
E’ certo che i consumatori si lamentano di problemi nella consegna dei pacchi, in particolare, in relazione alle spese di spedizione transfrontaliere, che di solito sono molto alte e che impediscono loro di vendere o acquistare di più in tutta l’UE (i prezzi praticati dagli operatori postali per consegnare un piccolo pacchetto in un altro Stato membro sono spesso fino a 5 -6 volte superiori a quelli praticati all’interno dello Stato), tuttavia, non crediamo che imporre degli obblighi agli operatori dei siti di e-commerce sia oggi la soluzione migliore per svilupparlo!
La proposta di revisione del regolamento sulla cooperazione a tutela dei consumatori (Reg. n. 2006/2004) prevede maggiori poteri alle autorità nazionali per far rispettare maggiormente i diritti dei consumatori.
Le autorità nazionali saranno in grado di:
1. verificare se i siti effettuano operazioni di geo-blocking oppure impiegano condizioni discriminatorie tra i cittadini dell’UE ad esempio nelle attività post-vendita come il diritto di recesso;
2. ordinare la immediata rimozione ai siti web che ospitano truffe;
3. richiedere informazioni dai registrar di domini e dalle banche per rilevare l’identità del professionista responsabile.
La Commissione è in procinto di pubblicare inoltre linee guida aggiornate sulle pratiche commerciali sleali per rispondere alle sfide presentate dal mondo digitale. Per esempio, qualsiasi piattaforma on-line che si qualifica come un “professionista” e promuove o vende beni, servizi o contenuti digitali per i consumatori deve fare in modo che le proprie pratiche commerciali rispettino pienamente il diritto dei consumatori dell’UE. Le piattaforme (e-market place) devono indicare chiaramente che le norme in materia di pratiche commerciali sleali non si applicano alla vendita di beni tra privati e i motori di ricerca saranno tenuti a distinguere con chiarezza i posizionamenti ottenuti con pagamento dai risultati di ricerca naturali (organici).
Ma questo regolamento e la serie di obblighi imposti agli operatori economici online che ancora timidamente entrano a far parte dell’area web con la propria attività potrebbe veramente favorire la concorrenza e l’ingresso delle PMI nel mondo del commercio elettronico o incoraggerà invece la permanenza sulla rete Internet solo dei grandi gruppi?
Non sarebbe meglio attendere ancora, prima di imporre obblighi così ferrei al mondo del commercio elettronico e lasciare che la libertà di iniziativa economica faccia il suo giusto corso e trovi il proprio naturale equilibrio?
Annalisa Spedicato


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