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Se vivi in un condominio ti sarai accorto del numero di barriere architettoniche che esistono, non sempre è previsto un ascensore soprattutto nelle strutture più datate e con pochi piani. Talvolta le scale sono presenti anche all’ingresso: 4-5 gradini che rendono però difficoltosa la deambulazione autonoma per disabili e anziani. Ecco, quindi, che persino in un contesto condominiale il montascale a pedana o a seggiolina può diventare un supporto prezioso. Ma si può richiedere? Si può installare? Cosa c’è da sapere?

Ad occuparsi della materia è la Legge n. 13 del 1989, dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche; si tratta della principale fonte normativa che disciplina questo genere di interventi, riconoscendo il diritto di chiunque abbia bisogno di dispositivi per la mobilità, come appunto il montascale.

Richiedere l’installazione di un montascale è un diritto (anche negli spazi comuni)

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 13 del 1989, chiunque abbia una comprovata necessità di superare le barriere architettoniche può richiedere l’installazione di un montascale, addirittura in condominio o in presenza di spazi comuni. Il decreto riconosce il diritto di usufruire di dispositivi di accessibilità per fare in modo che possa essere conservata la libertà di movimento e l’autonomia.

La posizione dell’assemblea condominiale

Per procedere con l’installazione di un montascale, è necessario sottoporre la richiesta all’assemblea condominiale, la quale è chiamata a esprimersi in merito. Se la delibera dell’opera non può essere rifiutata, ci si può confrontare sul tema dei costi. Se la maggioranza dei condomini è favorevole, l’intervento può essere eseguito e i costi distribuiti tra tutti i partecipanti al condominio in base ai millesimi di proprietà. Si parla quindi di un bene comune, di cui tutti sono responsabili e usufruibile nel tempo da altri soggetti che potrebbero averne bisogno.

Nel caso in cui l’assemblea si esprima come “non favorevole”, il condomino interessato conserva comunque il diritto di procedere con l’installazione, purché ne copra personalmente tutti i costi.

Montascale a pedana: l’opzione migliore

Se ti stai chiedendo quale possa essere il modello più adatto la risposta potrebbe essere il montascale a pedana. Nonostante quelli a seggiolina siano i più diffusi perché occupano meno spazio, devi sapere che hanno il limite di non permettere il trasporto della sedia a rotelle, creando di fatto un blocco per alcuni soggetti.

Uno dei principali vantaggi è quella di richiuderlo quando non in uso, minimizzando l’ingombro sulle scale e permettendo il normale transito degli altri condomini. Attenzione anche alla sicurezza: sono previsti blocchi e sensori che ne arrestano il funzionamento in caso di ostacoli. La pedana è antiscivolo e dotata di cinture per bloccare la sedia a rotelle e mantenere stabile l’utente.

E dal punto di vista dei consumi? I modelli moderni sono progettati per essere efficienti dal punto di vista energetico; limitano i costi di utilizzo e l’impatto sull’ambiente. In più molti hanno in dotazione una batteria d’emergenza per concludere lo spostamento in caso di blackout.

Come avrai capito nessuno potrà impedirti in condominio di procedere con l’installazione di un montascale se ne hai davvero bisogno, così come previsto dalla Legge n. 13 del 1989 ma non puoi obbligare altri a dividere le spese. In caso di votazione oppositiva avrai a carico le spese di installazione e quelle di manutenzione.

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