di Avv. Giovanni Reho e Dr. Jacopo Francesco Merzi – Negli ultimi anni il settore sportivo è stato interessato da una profonda trasformazione, che ha inciso su molteplici ambiti. Accanto ai temi più tradizionali della competizione e della gestione economica delle società sportive, ha acquisito crescente centralità un principio già fortemente radicato nell’ordinamento giuslavoristico: la tutela della persona e della sua integrità psicofisica all’interno nell’ambiente lavorativo.
Tale principio trova una delle sue principali espressioni nell’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, garantendo un ambiente sicuro.
In tale contesto si colloca il cosiddetto safeguarding sportivo, espressione con cui si fa riferimento all’insieme delle misure organizzative, procedurali e di controllo volte a prevenire e contrastare abusi, violenze, molestie, discriminazioni e, più in generale, ogni condotta idonea a ledere la dignità, l’integrità fisica o la personalità morale dei tesserati all’associazione/società sportiva. Non si tratta, dunque, di un mero adempimento formale, ma di un presidio preventivo che impone alle società sportive di adottare modelli organizzativi, codici di condotta, canali di segnalazione, attività formative e una figura responsabile chiamata a vigilare sull’effettiva applicazione delle misure di tutela.
Tale sistema si avvicina alla logica propria dei sistemi di compliance aziendale, dove l’ente non si limita a dichiarare il rispetto di determinati principi, ma deve predisporre un assetto organizzativo concretamente idoneo a prevenire il rischio di condotte illecite o disfunzionali. Come avviene nei modelli organizzativi adottati in ambito societario, anche nel settore sportivo diventa centrale la capacità dell’organizzazione di individuare aree di rischio, definire procedure interne, attribuire responsabilità, formare i soggetti coinvolti e attivare meccanismi di controllo e segnalazione.
La normativa di riferimento è rinvenibile all’art. 16 del D.lgs. 39/2021, che ha imposto agli organismi sportivi l’adozione di specifiche linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché dei codici di condotta a tutela dei minori e la prevenzione di ogni altra forma di discriminazione.
Sull’effettività del modello organizzativo adottato si è pronunciata recentemente la Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, con la decisione n. 0088/CFA-2025-2026 del 9 febbraio 2026. La vicenda riguardava una società sportiva dilettantistica nella quale erano state contestate condotte gravemente lesive della dignità delle atlete, consistenti non solo nell’utilizzo reiterato di un linguaggio offensivo, umiliante e discriminatorio, ma anche nella creazione di un clima sportivo incompatibile con i principi di rispetto, sicurezza e tutela della persona. Il procedimento ha coinvolto non soltanto l’allenatore, quale autore materiale delle condotte contestate, ma anche il Presidente della società, il Responsabile Safeguarding e la società sportiva stessa.
La vicenda non rileva, però, soltanto sul piano disciplinare sportivo. Condotte di questo tipo possono infatti generare conseguenze anche sul piano civilistico, incidendo tanto sulla posizione dei tesserati lesi quanto sulla stessa società sportiva. L’utilizzo di linguaggi umilianti, discriminatori e lesivi può esporre l’ente a pretese risarcitorie e, al tempo stesso, determinare un pregiudizio diretto per la società, in termini reputazionali, organizzativi ed economici. La condotta del singolo tecnico o dirigente, quindi, non rimane necessariamente confinata alla sua sfera individuale, ma può tradursi in un rischio giuridico ed economico per l’intera organizzazione sportiva, soprattutto quando emerga una carenza di prevenzione, vigilanza o controllo interno.
La pronuncia in commento risulta particolarmente interessante non solo dalla gravità dei fatti accertati, ma anche e soprattutto per il principio di responsabilità affermato dalla Corte, la quale osserva che non può essere sufficiente “la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta per esonerarsi da responsabilità, incombendo sul Presidente, per effetto della posizione di garanzia rivestita, un’opera a monte di organizzazione societaria che possa assicurare quell’ambiente sano in cui sono chiamati ad operare i vari tesserati”.
Emerge dunque con chiarezza come una società sportiva non possa ritenersi adempiente per il solo fatto di aver adottato un modello organizzativo. Ciò che rileva, infatti, non è la mera esistenza documentale del modello, ma la sua concreta capacità di incidere sull’organizzazione dell’ente, prevenendo situazioni di rischio e assicurando un controllo effettivo sull’ambiente sportivo. Tale impostazione avvicina il safeguarding sportivo alla logica propria della compliance aziendale e, in particolare, al sistema delineato dal D.lgs. 231/2001. Anche in tale ambito il modello organizzativo non svolge una funzione meramente descrittiva o formale, ma deve essere costruito come uno strumento operativo di prevenzione del rischio. Non a caso, l’art. 6 del D.lgs. 231/2001 richiede che l’ente abbia adottato ed “efficacemente attuato” modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È su tale terreno giuridico che si collocano le nozioni di culpa in eligendo e culpa in vigilando. Non si tratta di formule astratte, ma di criteri attraverso cui misurare l’effettività dell’organizzazione: la prima guarda alla qualità delle scelte compiute dall’ente nell’individuazione dei soggetti chiamati a presidiare funzioni sensibili; la seconda riguarda la continuità del controllo esercitato su tali soggetti e sull’applicazione concreta delle misure adottate. Il punto centrale, dunque, è l’effettività del modello. Come nella compliance del D.lgs. 231/2001, dove il modello rileva solo se adottato ed efficacemente attuato, anche nel safeguarding sportivo la società non può limitarsi a predisporre documenti o nomine formali.
In conclusione, il safeguarding sportivo non introduce soltanto nuovi obblighi organizzativi, ma impone alle società sportive un diverso modo di intendere la tutela dei tesserati: non più come reazione all’evento lesivo, ma come prevenzione stabile, controllata e concretamente inserita nella vita dell’ente.
Avv. Giovanni Reho e Dr. Jacopo Francesco Merzi


Estensione dell’obbligo di repêchage al gruppo societario in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il contratto di sponsorizzazione sportiva: natura atipica e diffusione nel mercato commerciale
Garlasco e il coraggio del dubbio
Chi è il debole? Forza, debolezza e fraintendimento del potere