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Il Comitato Esecutivo dell’Associazione U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione, Associazione Specialistica Maggiormente Rappresentativa, visto lo schema di disegno di legge recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; considerato che:

  • l’articolo 2 dello schema di ddl esclude il ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi;
  • l’esclusione di tali materie è stata motivata da uno scarso funzionamento del procedimento di mediazione in questi ambiti, senza che siano state ricercate, in alcuna maniera, le cause di ciò, in buona parte imputabili all’approccio delle stesse banche e assicurazioni;
  • a fronte di tale significativa limitazione dell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, è stato previsto un allargamento estremamente limitato a nuove materie (contratto di mandato e rapporti di mediazione), con il risultato di un consistente ridimensionamento dell’ambito di applicazione delle mediazione;
  • nonostante gli ottimi risultati conseguiti dalla mediazione nella materia delle divisioni ereditarie, all’art. 10 si ipotizza una devoluzione di queste controversie ad un nuovo, del tutto indefinito, procedimento di mediazione di fronte ad un notaio o un avvocato iscritto nelle liste per le operazioni di vendita immobiliare.

Tutto ciò considerato, il C.E. di UNAM osserva che:

  • nonostante le molteplici sollecitazioni, anche da parte di UNAM (come da nostra lettera aperta del 17.12.2018), il Ministro della Giustizia non ha mai ritenuto di convocare, in più di un anno e mezzo dal suo insediamento, gli operatori del mondo della mediazione (organismi, mediatori e avvocati), per un opportuno confronto sulle risultanze della mediazione e sui possibili correttivi, tenuto conto che gli organismi di mediazione e i mediatori sono iscritti in un Registro tenuto dallo stesso Ministero della Giustizia;
  • il Ministero della Giustizia non ha mai emanato, a distanza di ben otto anni, il decreto sul credito d’imposta, come doveva esser fatto in attuazione dell’art.20 D.lgs. 28/2010;
  • il Ministero della Giustizia non ha mai compiuto alcuna analisi sulle risultanze della sperimentazione del modello di mediazione, come riformato dal Decreto del Fare, la cui applicazione doveva essere valutata a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore;
  • a seguito della stabilizzazione dell’obbligatorietà della mediazione, introdotta dal D.L. 50/2017, il Ministro della Giustizia non ha mai riferito alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione di tale istituto, come doveva fare annualmente ai sensi del riformato art.5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010;
  • il Ministero della Giustizia non ha proceduto ad alcuna revisione delle tariffe della mediazione, che sono rimaste le stesse da ben nove anni dalla loro approvazione, nonostante la previsione dell’art. 17, comma 7, d.lgs. 28/2010;
  • il Ministero della Giustizia non ha nemmeno provveduto all’attività di “divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo”, come previsto all’art. 21 del d.lgs. 28/2010;
  • nonostante l’assenza di qualsivoglia impulso da parte del Ministero della Giustizia, a distanza di sei anni dal Decreto del Fare, i risultati della mediazione possono ritenersi significativi e consolidati. I dati statistici dimostrano che la mediazione ha funzionato in tutte quelle controversie dove si rileva una relazione intercorrente tra le parti, di natura contrattuale, familiare o comunque di conoscenza personale. Così le mediazioni in materia di condominio, locazione, diritti reali, successioni ereditarie e divisioni, hanno prodotto risultati particolarmente significativi, al punto che il calo medio delle iscrizioni a ruolo delle cause in queste materie, nell’arco temporale dal 2013 al 2018, ha raggiunto il 40%, a fronte di un calo medio di tutte le altre materie pari a circa il 25 %;
  • le proposte di riforma della mediazione, contenute nello schema di ddl, non appaiono coerenti con le risultanze applicative, posto che l’allargamento delle materie potrebbe essere ben più ampio rispetto a quello ipotizzato, così come l’esclusione della materia bancaria e finanziaria dovrebbe essere attentamente rivalutata alla luce di un’opportuna e complessiva riforma del modello di mediazione;
  • alcune ipotesi di riforma, molto più ponderate, sono state già valutate e formulate dalla Commissionde Alpa, i cui esiti sono rimasti del tutto inascoltati, pur proponendo un consistente ampliamento dell’ambito di operatività della mediazione.

Tutto ciò considerato e valutato, il C.E. di UNAM auspica che il Ministro della Giustizia voglia attentamente riconsiderare le proposte di riforma della mediazione, della negoziazione e degli altri strumenti alternativi, rappresentando ogni più ampia disponibilità al confronto; invita il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Congressuale Forense, il Coordinamento della Conciliazione Forense, le Associazioni forensi interessate e gli organismi di mediazione ad aprire un tavolo di confronto su una opportuna implementazione e rafforzamento degli strumenti mediativi e negoziali di risoluzione delle controversie.

Roma, 16 dicembre 2019 il Comitato Esecutivo di UNAM

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