di Avv. Giovanni Reho – Avv. Marco D’Andrea – Con un dictum destinato a ridefinire i confini dell’impugnazione, la Cassazione con la sentenza n. 9282/2025 ha statuito l’inapplicabilità dei termini decadenziali al recesso durante il periodo di prova, cassando la decisione della Corte D’Appello che, erroneamente, aveva dichiarato la decadenza del lavoratore ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/66, come modificato dall’art. 32 comma 1 della Legge n. 183/2010.
Il Contesto Normativo del Patto di Prova: Natura Giuridica, Funzione e Limiti dell’istituto
Il patto di prova disciplinato dall’articolo 2096 del Codice civile rappresenta un istituto fondamentale del diritto del lavoro. Costituisce una clausola accessoria al contratto di lavoro, la cui legittimità è subordinata alla forma scritta ad substantiam e alla specificazione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere. Deve necessariamente sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza possibilità di sanatorie o equipollenti successivi. La sottoscrizione del patto in epoca posteriore all’effettivo inizio della prestazione lavorativa ne determina, infatti, la nullità assoluta, con conseguente automatica conversione ex tunc dell’assunzione in prova in assunzione definitiva.
La funzione dell’istituto è quella di permettere sia al datore di lavoro che al lavoratore di sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro: il datore di lavoro valuta le capacità professionali e l’idoneità del lavoratore alle mansioni assegnate, mentre quest’ultimo verifica se le condizioni di lavoro e l’organizzazione aziendale corrispondono alle proprie aspettative.
A differenza di quanto si verifica nell’ambito di un rapporto di lavoro già in essere o perfezionato, durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità.
La sua peculiarità risiede appunto nella possibilità di recedere liberamente dal contratto, al di fuori delle stringenti tutele previste per il licenziamento ordinario, purché tale recesso avvenga nel rispetto dei limiti temporali e delle finalità proprie dell’istituto.
La giurisprudenza consolidata ha, infatti, chiarito che il recesso datoriale durante o al termine del periodo di prova non necessita di una giusta causa o di un giustificato motivo, come richiesto per il licenziamento ordinario (articolo 3 della Legge n. 604/1966 e articolo 1 della Legge n. 300/1970).
In questo scenario si inserisce la recente sentenza n. 9282 dell’8 aprile 2025 della Suprema Corte, che ha statuito un principio di notevole impatto pratico, escludendo l’applicazione del termine decadenziale di cui all’articolo 6 della Legge n. 604/1966 al licenziamento intimato per mancato superamento della prova.
La Disciplina del Licenziamento Individuale e il Termine Decadenziale di cui all’Articolo 6 della Legge n. 604/1966
Ai sensi dell’art. 6, primo comma, della Legge n. 604/1966 (come novellato dall’art. 32, comma 1, della Legge n. 183/2010 e dall’art. 1, commi 38 e 39, della Legge n. 92/2012), il lavoratore è tenuto a proporre, con atto stragiudiziale, l’impugnazione del recesso entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento.
Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 6 sopra citato, una volta manifestata la volontà di contestare il recesso, il lavoratore, a pena di inefficacia della prima impugnazione, può scegliere di sottoporre il licenziamento al sindacato del giudice depositando il ricorso entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale oppure, entro il medesimo termine, può inoltrare la richiesta per l’esperimento del tentativo di conciliazione o arbitrato alla commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Tale richiesta, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita anche al datore di lavoro, con l’effetto che, da tale momento, ogni termine di decadenza è sospeso per l’intera durata del tentativo di conciliazione, nonché per i 20 giorni successivi alla relativa conclusione, in base a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 410 c.p.c.
Tale termine, di natura perentoria, mira a garantire la certezza delle situazioni giuridiche e a definire in tempi ragionevoli l’eventuale contenzioso in materia di licenziamenti illegittimi. La sua ratio legis è strettamente connessa alla necessità di stabilizzare il rapporto giuridico interrotto e di evitare che il datore di lavoro rimanga indefinitamente esposto a possibili azioni giudiziarie.
La Novità Introdotta dalla Sentenza n. 9282/2025: L’Inapplicabilità del Termine Decadenziale al Recesso per Mancato Superamento della Prova
La sentenza n. 9282/2025 della Corte di cassazione esclude invece l’applicazione del termine decadenziale previsto dall’articolo 6 della Legge n. 604/1966 all’ipotesi specifica del licenziamento intimato per mancato superamento della prova.
La Suprema Corte, riformando precedenti orientamenti, ha argomentato che la ratio sottesa al termine decadenziale, legata alla contestazione di un licenziamento ritenuto illegittimo nelle sue motivazioni o nella sua procedura, non si attaglia alla natura del recesso durante o al termine del periodo di prova, la cui specificità è espressamente prevista dall’art. 10 della legge n. 604/66 secondo cui: “le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro”.
La pronuncia in esame conferma la specialità dell’istituto del patto di prova rispetto alla disciplina generale dei licenziamenti, affermando peraltro che non a caso l’art. 32 della Legge n. 183/2010 disciplina unicamente le ipotesi di recesso unilaterale del datore di lavoro da un rapporto di lavoro che sia già in essere e/o definitivo e non anche il recesso intimato durante il periodo di prova proprio perché interviene in un momento in cui l’assunzione non si è ancora perfezionata.
La sentenza della Cassazione n. 9282/2025 segna un punto di svolta nell’interpretazione della disciplina del licenziamento per mancato superamento della prova. La pronuncia mira a bilanciare la flessibilità insita nel patto di prova con la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti del lavoratore, consentendo l’impugnazione del recesso anche oltre il breve termine decadenziale, qualora sussistano vizi del patto o ragioni illegittime alla base del recesso stesso.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’assenza del termine decadenziale non significa che l’azione di impugnazione possa essere esercitata senza limiti di tempo. Rimangono applicabili i termini di prescrizione ordinari previsti dal Codice civile per l’esercizio dei diritti.
Avv. Giovanni Reho, Avv. Marco D’Andrea, rehoandpartnerslegal


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