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di Giovanni Reho – Il comportamento stragiudiziale del creditore che potrebbe eccepire la prescrizione, entrando con proprie comunicazioni nel merito del rapporto obbligatorio senza sollevare l’eccezione di prescrizione, configura gli estremi della rinuncia tacita alla prescrizione disciplinata dall’articolo 2937, comma 3, del codice civile?

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato principi consolidati per valutare quando un comportamento del debitore possa configurare rinuncia tacita alla prescrizione, affermando che la rinuncia tacita alla prescrizione, che può avvenire solo dopo la maturazione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2937, secondo comma, c.c., richiede un comportamento del debitore che sia incompatibile in modo oggettivo, assoluto e inequivoco con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

Il criterio fondamentale per valutare la sussistenza della rinuncia tacita è quello dell’incompatibilità assoluta del comportamento con la volontà di avvalersi della prescrizione. La giurisprudenza di merito ha precisato che perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione (art. 2937, comma 3, c.c.), è necessario che il debitore abbia posto in essere un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva. Nel comportamento del debitore deve, in particolare, riscontrarsi, senza possibilità di una diversa interpretazione, l’inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente e azionabile quel diritto che si era invece estinto.

Il fatto che la parte entri nel merito del rapporto obbligatorio senza accennare all’intervenuta prescrizione può assumere in alcuni casi un rilevante significato giuridico. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non ogni comportamento che tocchi il merito del rapporto può automaticamente configurare rinuncia tacita alla prescrizione.

La giurisprudenza ha infatti stabilito che “non integra rinuncia tacita alla prescrizione il mero fatto che il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzate dalla controparte, giacché il debitore può avere interesse a contestare in un primo tempo l’esistenza dell’obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l’intervenuta prescrizione.

Questo principio trova ulteriore conferma nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando quindi riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 comma 3 c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto”.

È fondamentale distinguere tra diverse tipologie di comportamenti che il debitore può tenere nel merito del rapporto. La Cassazione ha chiarito che “non può costituire rinuncia implicita alla prescrizione il mero sostenere argomentazioni diverse ma comunque volte a negare il diritto controverso, come nel caso di comunicazioni con cui l’ente pubblico si limiti a giustificare le ragioni della revoca di un contributo già disposta, richiamando elementi fattuali e giuridici a sostegno della propria posizione”.

Tuttavia, esistono comportamenti che possono effettivamente configurare rinuncia tacita alla prescrizione. La giurisprudenza ha riconosciuto che “la richiesta di rateizzazione di un debito formulata dal debitore dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, senza riserva di ripetizione e in assenza di espressa contestazione circa la maturata prescrizione, integra rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell’articolo 2937, comma 3, del codice civile”.

Analogamente, la giurisprudenza di merito ha stabilito che “la ricognizione di debito sottoscritta dal debitore in data successiva al decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale del credito originario costituisce rinuncia tacita alla prescrizione già maturata ai sensi dell’articolo 2937, terzo comma, del codice civile, quando l’impegno scritto ad adempiere entro un termine determinato risulta logicamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’efficacia estintiva dell’obbligazione derivante dal decorso del tempo”.

Per valutare correttamente ogni situazione specifica, occorre analizzare con precisione il contenuto e le modalità delle comunicazioni intercorse tra le parti. Quando il debitore, pur potendo eccepire validamente la prescrizione, manifesta costantemente disponibilità a risolvere la situazione debitoria attraverso documentate comunicazioni e promesse di pagamento a breve scadenza, senza mai sollevare l’eccezione di prescrizione fino al momento processuale, tale comportamento integra rinuncia tacita all’eccezione.

La distinzione fondamentale risiede nella natura del comportamento tenuto dal debitore. Se il soggetto si limita a contestare l’esistenza o l’entità dell’obbligazione, mantenendo una posizione difensiva che non implica necessariamente il riconoscimento del diritto altrui, tale comportamento non configura automaticamente rinuncia tacita alla prescrizione. Diversamente, se il debitore assume comportamenti che presuppongono inequivocabilmente l’esistenza e l’attualità del rapporto obbligatorio, come richieste di rateizzazione, promesse di pagamento o riconoscimenti espliciti del debito, senza sollevare l’eccezione di prescrizione, si configura la rinuncia tacita.

L’accertamento della sussistenza della rinuncia tacita alla prescrizione costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.

In conclusione, il contenuto delle comunicazioni e dei comportamenti tenuti dalla parte che potrebbe eccepire la prescrizione. Il mero entrare nel merito del rapporto non configura automaticamente rinuncia tacita, ma se tale comportamento si accompagna a riconoscimenti del debito, promesse di pagamento o altre manifestazioni inequivocabilmente incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, si potrà configurare la rinuncia tacita con conseguente impossibilità di eccepire successivamente la prescrizione del credito.

Avv. Giovanni Reho

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