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di Avv. Giovanni Reho – Il danno da mancato guadagno si concreta in accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale.

Questa tipologia di danno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta.

Devono essere tuttavia esclusi nella nozione di mancato guadagno i mancati guadagni meramente ipotetici dipendenti da situazioni incerte. La sua liquidazione richiede quindi un giudizio rigoroso di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa, secondo un processo sillogistico, desumere l’entità del danno subito.

Cass. n. 5313 del 2018, in un caso di revoca illegittima da parte del cliente di un incarico di mediazione immobiliare, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che il danno subito dal mediatore potesse essere liquidato in modo parametrico rispetto alle provvigioni che egli avrebbe incassato ove avesse portato a termine l’incarico.

Nel caso di specie, il mediatore aveva adotta che, al momento della revoca, avesse ricevuto numerose proposte di acquisto del bene oggetto del contratto.

Ebbene, la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., presuppone la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Come è noto infatti il giudizio equitativo attiene soltanto all’entità del pregiudizio, in considerazione dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrare la sua misura (Cass. n. 11968 del 2013).

La valutazione equitativa del lucro cessante prevista dall’art. 2056, comma 2, c.c. non implica pertanto una revelatio ab onere probandi della concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale posto, peraltro, che il relativo giudizio costituisce una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito, senza possibilità di sindacato da parte della Corte di legittimità.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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