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di Giovanni Reho  – L’art. 230 bis c.c. prevede che la prestazione dell’attività di lavoro svolto in modo continuativo nell’ambito della famiglia si può tradurre in una quota, proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, di partecipazione agli utili ed incrementi dell’azienda familiare.

E’ necessario tuttavia che vi sia la prova che l’attività domestica del coniuge sia stata funzionale alla produttività ed agli scopi dell’impresa stessa e che vi sia una diretta correlazione tra l’attività domestica e l’accrescimento della produttività dell’impresa.

Superata positivamente tale prova, al partecipante all’impresa di famiglia sarà riconosciuto un diritto di credito agli utili dell’impresa, sull’incremento aziendale ovvero a seconda dei casi un diritto di natura risarcitoria.

Questo principio è stato recentemente confermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2025 n. 2355.

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