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di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – Con recente ordinanza n. 28446 del 12 ottobre 2023, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito i presupposti e le condizioni dell’obbligazione di mantenimento degli ascendenti nei confronti e in favore dei nipoti.

Un intervento giurisprudenziale interessante che definisce l’ambito di operatività della norma di cui all’art. 316 bis c.c. che prevede, al comma 1, che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Occorre osservare, come anche ribadito dall’ordinanza in commento, che l’obbligazione dei nonni nei confronti dei nipoti ha carattere sussidiario e subordinato, poiché viene in rilievo unicamente nelle ipotesi in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per garantire ai propri figli il normale sostentamento e la soddisfazione delle loro esigenze primarie.

Non solo, affinché gli ascendenti siano tenuti al mantenimento dei nipoti occorre accertare due condizioni, che come conferma la Corte di Cassazione devono essere concomitanti e non alternative.

La prima è che il genitore sia inadempiente rispetto al dovere di mantenimento della prole a causa di una reale impossibilità di mezzi e incapacità con il proprio reddito di soddisfare le esigenze del figlio. Al contrario, non sorge l’obbligazione sussidiaria dei nonni se il genitore è deliberatamente e volontariamente inadempiente rispetto al pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio.

La ratio sottesa a tale condizione è certamente quella di responsabilizzare i nonni solo ove vi sia realmente la necessità di intervenire nel sostegno economico dei nipoti, non potendo questi supplire alle arbitrarie ed ingiustificate mancanze dei propri figli che, non per impossibilità ma per intenzionale disinteresse e indifferenza, decidono di non fornire all’altro genitore il dovuto contributo al mantenimento per la prole.

Perché sorga in capo ai nonni l’obbligazione in favore dei nipoti, l’impossibilità di mantenimento deve provenire da parte di entrambi i genitori, ovvero se uno dei due – anche in assenza del contributo dell’altro genitore – è in grado, comunque, di assolvere al mantenimento dei figli, i nonni non sono tenuti ad aiutarli.

Tale intervento giurisprudenziale si pone nel solco di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che nell’interpretazione dell’art. 316 bis c.c. ha ritenuto costantemente come l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori (Cass. 13345/2023; Cass. 10419/2018; Cass. 20509/2010; Cass.3402/1995). Se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve fare fronte per l’intero alle loro esigenze con tutte le proprie sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro. È sempre fatta salva la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente al fine di ottenere un contributo economico proporzionale alle condizioni economiche di costui.

Con l’occasione di ribadire un principio già noto e circoscrivere l’ambito di operatività dell’obbligazione dei nonni in favore dei nipoti, la Corte di Cassazione pone l’accento – ancora una volta – sul concetto di autoresponsabilità dei genitori, con l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente sul tema dei doveri genitoriali nei confronti della prole e di valorizzare il personale contributo che ciascun genitore deve apportare alla famiglia con il massimo impiego di risorse personali, economiche e patrimoniali.

Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo

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