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di Avv. Giovanni Reho – Un NDA (Non-Disclosure Agreement), comunemente denominato accordo di riservatezza o patto di non divulgazione, rappresenta uno strumento contrattuale fondamentale per la tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali nel diritto italiano. La sua rilevanza giuridica trova fondamento normativo nel Codice della proprietà industriale, che disciplina specificamente la protezione dei segreti commerciali.

Natura giuridica e fondamento normativo

L’accordo di riservatezza costituisce un contratto atipico mediante il quale una parte si obbliga a non divulgare, utilizzare o rivelare a terzi informazioni riservate ricevute dalla controparte.

Il fondamento giuridico di tale tutela si rinviene nell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, che definisce i segreti commerciali come “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore”, purché sussistano tre requisiti cumulativi: la segretezza, il valore economico derivante dalla segretezza e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate per mantenerle segrete.

La giurisprudenza ha chiarito che la sottoscrizione di patti di segretezza da parte dei soggetti coinvolti costituisce misura sufficiente a qualificare come segrete le informazioni aziendali e a dimostrare la sussistenza di una condotta illecita in caso di loro sottrazione.

Contenuti essenziali per una protezione efficace

Per garantire una tutela giuridicamente efficace al soggetto che richiede la sottoscrizione dell’NDA, l’accordo deve contenere specifici elementi strutturali e sostanziali:

Definizione delle informazioni riservate

Il primo elemento fondamentale consiste nella precisa identificazione delle informazioni oggetto di tutela. L’accordo deve definire con chiarezza cosa si intende per “informazioni riservate”, evitando formulazioni eccessivamente generiche che potrebbero compromettere l’efficacia della protezione. La giurisprudenza ha sottolineato che “l’onere della prova dell’inadempimento grava sul creditore, il quale deve dimostrare le concrete circostanze integranti la violazione, non essendo sufficiente l’allegazione generica di utilizzo di informazioni riservate senza l’identificazione specifica delle informazioni asseritamente utilizzate”.

Obblighi di non divulgazione e non utilizzo

L’accordo deve prevedere espressamente l’obbligo del destinatario di non divulgare, pubblicare o diffondere le informazioni riservate a chiunque, nonché di non utilizzarle a vantaggio proprio o di terze parti senza la preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. Come emerge dalla giurisprudenza, tali obblighi devono essere formulati in modo specifico e dettagliato per consentire un’efficace tutela.

Durata e persistenza degli obblighi

Un elemento cruciale per la protezione è la previsione della durata degli obblighi di riservatezza. L’accordo deve specificare che gli obblighi permangono anche successivamente alla cessazione dei rapporti tra le parti e anche qualora non si proceda alla conclusione del contratto principale oggetto delle trattative. Come chiarito in giurisprudenza l’accordo di riservatezza stipulato in fase di trattative precontrattuali, che preveda espressamente la propria efficacia anche in caso di mancata conclusione del contratto, conserva validità ed efficacia vincolante tra le parti indipendentemente dall’esito delle trattative.

Misure di protezione e precauzioni

L’accordo deve prevedere l’obbligo per il destinatario di adottare ragionevoli precauzioni per prevenire l’uso, la divulgazione, la pubblicazione o la diffusione non autorizzate delle informazioni riservate. Questo aspetto è particolarmente rilevante alla luce dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, che richiede l’adozione di “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Clausole penali e rimedi

Per rafforzare la tutela, l’accordo può prevedere clausole penali per il caso di violazione degli obblighi di riservatezza. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che nel contesto del diritto di informazione del socio, non può essere prevista una clausola penale per la violazione del dovere di riservatezza quando tale previsione non sia contemplata dalla legge.

Eccezioni agli obblighi di riservatezza

L’accordo deve prevedere le legittime eccezioni agli obblighi di riservatezza, quali le informazioni già di dominio pubblico, quelle sviluppate indipendentemente dal destinatario, o quelle la cui divulgazione sia richiesta per legge o da autorità giudiziarie. È fondamentale che il dovere di riservatezza ceda di fronte al diritto di difesa in eventuali iniziative giudiziarie.

Tutela giurisdizionale e rimedi

L’art. 99 del Codice della proprietà industriale riconosce al legittimo detentore dei segreti commerciali il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare in modo abusivo tali segreti. La violazione dell’accordo di riservatezza può comportare sia la responsabilità contrattuale per inadempimento sia quella extracontrattuale per concorrenza sleale.

L’art. 12-ter del Codice della proprietà industriale prevede specifiche misure per la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, consentendo al giudice di vietare l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento.

Limiti e bilanciamento con altri interessi

La tutela della riservatezza deve essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Nel contesto dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le clausole contrattuali di riservatezza sono contra legem e inapplicabili nella parte in cui tendono ad ampliare l’area della riservatezza oltre i limiti tutelati dal legislatore.

Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le clausole di riservatezza inserite negli accordi negoziali tra pubblica amministrazione e imprese private sono valide ed efficaci quando tutelano interessi commerciali meritevoli di protezione e perseguono anche un concomitante interesse pubblico.

Considerazioni operative

In conclusione, per il soggetto che richiede la sottoscrizione di un NDA, la vera protezione deriva dalla combinazione di diversi fattori: la corretta identificazione delle informazioni da tutelare, la formulazione precisa degli obblighi, l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e la previsione di rimedi efficaci in caso di violazione. L’accordo deve essere strutturato in modo da soddisfare i requisiti normativi per la qualificazione delle informazioni come segreti commerciali e da consentire un’efficace tutela giurisdizionale in caso di violazione.

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato l’importanza di evitare formulazioni eccessivamente generiche negli obblighi di riservatezza, che potrebbero compromettere l’efficacia della tutela e creare difficoltà probatorie in caso di contenzioso. L’equilibrio tra protezione della riservatezza e rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di difesa, rappresenta un elemento cruciale nella redazione di accordi di riservatezza efficaci e giuridicamente sostenibili.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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