di Avv. Giovanni Reho – La distinzione tra store manager e responsabile tecnico nel diritto del lavoro italiano presenta profili di notevole complessità, che emergono chiaramente dall’analisi della normativa e della giurisprudenza di settore. Entrambe le figure professionali, pur condividendo elementi di responsabilità e autonomia operativa, si caratterizzano per specificità distintive che incidono significativamente sul loro inquadramento contrattuale e sul regime giuridico applicabile.
La figura dello Store Manager rappresenta una figura professionale consolidata nel settore del commercio e della distribuzione, caratterizzata da specifiche responsabilità gestionali e organizzative. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, le mansioni di store manager che comportano la gestione del punto vendita con responsabilità di direzione esecutiva, coordinamento del personale, gestione degli ordini e riassortimenti, rapporti con la direzione del centro commerciale, selezione e formazione del personale, decisioni sulle promozioni in base all’andamento delle vendite, rientrano nella declaratoria del I livello del CCNL Commercio quale gestore di negozio.
La giurisprudenza ha chiarito che lo store manager si configura quindi come figura dotata di funzioni di alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa, con carattere di iniziativa e autonomia operativa nell’ambito di responsabilità ad essi delegate quale ad esempio quella gestore o gerente di negozio, di filiale, di supermercato.
Tuttavia, l’effettivo riconoscimento del livello contrattuale superiore dipende dalla concreta autonomia operativa esercitata. Deve considerarsi infatti che in presenza di una struttura organizzativa aziendale accentrata, non è sufficiente l’allegazione generica di autonomia operativa, essendo necessaria la puntuale indicazione dei contenuti concreti di tale autonomia e, ove richiesto dalla declaratoria contrattuale, dell’iniziativa effettivamente esercitata.
La figura del Responsabile Tecnico presenta caratteristiche professionali differenti, orientate verso competenze specialistiche e responsabilità di natura tecnico-operativa. Tale figura si caratterizza infatti per lo svolgimento di “mansioni di coordinamento, direzione, responsabilità tecnica di più impianti, gestione commerciale e rapporti con clienti e fornitori”.
La normativa di settore, in particolare l’art. 79 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina specificamente la figura del responsabile tecnico in determinati settori, come quello delle tinto-lavanderie, prevedendo requisiti formativi specifici e responsabilità tecniche particolari.
Nel contesto della sicurezza sul lavoro, l’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 delinea gli obblighi del preposto, figura che spesso si sovrappone a quella del responsabile tecnico, stabilendo specifiche responsabilità in materia di vigilanza e controllo sui lavoratori subordinati.
La distinzione principale tra le due figure risiede nell’ambito di competenza e nella natura delle responsabilità. Lo store manager opera prevalentemente nel settore commerciale con funzioni di gestione del punto vendita, coordinamento del personale di vendita e responsabilità sui risultati commerciali. Il responsabile tecnico, invece, si caratterizza per competenze specialistiche in ambito tecnico-operativo, con responsabilità specifiche sui processi produttivi o sui servizi tecnici.
Dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, entrambe le figure possono aspirare ai livelli superiori della contrattazione collettiva, ma attraverso percorsi differenziati. Come chiarito dalla giurisprudenza, il riconoscimento del superiore inquadramento richiede la dimostrazione dell’effettivo svolgimento di mansioni caratterizzate da autonomia operativa, responsabilità gestionale e iniziativa professionale.
Un aspetto cruciale nella distinzione tra le due figure riguarda il grado di autonomia decisionale e le modalità di esercizio delle responsabilità. La giurisprudenza ha chiarito che per il riconoscimento di livelli contrattuali superiori è necessario dimostrare non solo lo svolgimento di determinate attività, ma anche le specifiche modalità di prestazione caratterizzate da autonomia e discrezionalità decisionale.
La normativa generale sul rapporto di lavoro, in particolare l’art. 2103 del Codice Civile come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce il principio fondamentale secondo cui “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
In conclusione, la distinzione tra store manager e responsabile tecnico nel diritto del lavoro italiano si articola su molteplici livelli: dall’ambito di competenza professionale alle modalità di esercizio delle responsabilità, dall’inquadramento contrattuale ai profili di autonomia operativa. Entrambe le figure, pur condividendo elementi di responsabilità gestionale, si caratterizzano per specificità distintive che richiedono un’analisi caso per caso per determinare il corretto inquadramento contrattuale e il regime giuridico applicabile.
Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners


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