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di Avv. Giovanni Reho e Dr. Gianluca Cassarà – La fattispecie della somministrazione illecita di manodopera si verifica quando sono assenti i presupposti di liceità dell’appalto previsti dall’articolo 1665 c.c., a differenza dalla seconda che si verifica quando venga stipulato un contratto di appalto (o anche di somministrazione) con la finalità di eludere norme di legge. Recentemente, la Cassazione ha chiarito che la liceità dell’appalto è determinata dall’effettiva sussistenza dei requisiti di assunzione del rischio d’impresa, della direzione e organizzazione dei mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore e, nei casi di appalti c.d. labour intensive, nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali, in capo alla persona dell’appaltatore (ordinanza n. 20591 del 2024). Obbiettivo di tale orientamento è limitare gli abusi di posizione da parte dei committenti nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore, approfittando, per altro, dei vantaggi che derivano dall’esternalizzazione dei costi tramite la concessione dell’appalto.

La legge n. 56 del 2024, recependo quanto previsto dal già citato decreto 19/2024, ha previsto un inasprimento delle sanzioni, sia nei casi di somministrazione illecita sia nei casi di somministrazione fraudolenta. In particolar modo, in caso di somministrazione illecita è previsto l’arresto fino ad un mese o la pena dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, con un aumento fino al 20% in caso di recidiva; è prevista, inoltre, anche una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5 mila euro fino ad un massimo di 50 mila euro. Il regime sanzionatorio si aggrava nei casi di somministrazione fraudolenta, essendo previsto l’arresto fino a 3 mesi o in alternativa l’ammenda di 100 euro per ogni lavoratore somministrato e per ogni giornata di lavoro. Medesimo trattamento della somministrazione illecita per quel che riguarda la recidiva e le sanzioni amministrative. È chiaro che, in virtù del principio di responsabilità solidale, le sanzioni sono sia a carico del committente sia a carico dell’appaltatore. Esiste, ad ogni modo, la possibilità di diminuire controlli all’interno del sito di lavoro a seguito della stipula della c.d. certificazione del contratto di appalto, che si configura quale atto successivo alla procedura di approvazione sottoposta alla Commissione di Garanzia. Quest’ultima, infatti, verifica il rispetto della normativa vigente all’interno dell’appalto, oltre a verificare che sussistano i corretti presupposti giuridici di forma e contenuto che un contratto di appalto deve avere per poter essere definito tale. Obbiettivo di tale procedura è, dunque, da un lato invitare i privati alla collaborazione con gli istituti di controllo, dall’altro lenire le possibilità di contenzioso tra committente e appaltatore su quanto stipulato. Va, tuttavia, sottolineato che la certificazione non garantisce esenzione totale dai controlli, poiché permane la possibilità del giudice di produrre un titolo con il quale attesta che non sono stati rispettati i requisiti di forma e contenuto. Inoltre, l’ispettorato del lavoro può comunque intervenire per verificare la corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali, ciò accade soprattutto in caso di appalti “labour intensive” di importo elevato.

rehoandpartners, Avv. Giovanni Reho e Dr. Gianluca Cassarà

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