Il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è meglio conosciuto come il provvedimento che ha reso possibili i pagamenti dei debiti arretrati della pubblica amministrazione verso imprese e professionisti.
Il vero problema è capire quante delle amministrazioni locali pugliesi – che hanno appunto approfittato dell’anticipazione messa a disposizione dal Decreto Legge 35/2013 (ancora in conversione al Parlamento) per i pagamenti arretrati – riusciranno a soddisfare le loro primarie esigenze esistenziali. Le stesse avranno, infatti, da una parte, meno creditori a bussare alla porta e, dall’altra, i loro bilanci caricati dell’obbligo di restituzione alla CDDPP di quanto ricevuto, nell’arco del successivo trentennio. L’erogazione del richiesto finanziamento, del quale le medesime godranno da qui a qualche giorno, non sarà verosimilmente superiore al 66% di quanto richiesto. Le pretese sono state invero al di sopra del budget reso disponibile dal Governo e sarà quindi applicato il criterio della proporzionalità cui la norma fa esplicito riferimento nel caso di specie. Se l’analisi dovesse essere limitata alle amministrazioni municipali in buona salute, ove il ritardo dei pagamenti è per lo più dovuto all’andamento naturale delle disponibilità di cassa che via via si formano nell’universo locale, il quadro sarebbe dubbio positivo. L’evento assume invece una valutazione di tipo diverso per quei Comuni alle prese con squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto finanziario. In tali enti, che stanno progressivamente aderendo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale appena insediata nel TUEL (art. 243 bis), il detto finanziamento verrà a sovrapporsi all’omologo benefit previsto a regime dal c.d. Fondo di rotazione per assicurare stabilità finanziaria agli enti locali (art. 243 ter).
La domanda che viene naturale proporsi è: sarà possibile soddisfare la pretesa restitutoria dell’uno e dell’altro? E ancora: è compatibile la previsione della restituzione in un trentennio dell’anzidetto prestito della CDDPP con la bonifica dei conti degli enti locali in predissesto, da effettuarsi massimo in un decennio? La previsione trentennale dell’ulteriore finanziamento di scopo – che è quello di alleggerire, da un versante, la posizione debitoria pregressa della pubblica amministrazione e, dall’altro, di ridare fiato all’economia produttiva locale, attraverso la pronta monetizzazione delle pretese creditorie rimaste insoddisfatte per anni – confligge difatti apertamente con la durata massima disciplinata del finanziamento “ordinario” a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 5 del DL n. 174/2012 (convertito nella legge n. 213/2012).
Un rilievo, questo, che renderà complicata la corretta previsione di ogni risanamento e la redazione dei business plan che i Comuni interessati dovranno sottoporre agli esami dell’apposita Sottocommissione ministeriale e della Sezione regionale di controllo Corte dei conti regionale per essere ammessi alla particolare procedura risanatoria.
Ettore Jorio e Paola Bruno
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