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di Avv. Giovanni Reho – Il principio dispositivo nel processo civile si declina in diverse manifestazioni concrete che attengono al potere delle parti di determinare l’oggetto del giudizio, i fatti da provare e le modalità di svolgimento del processo, nei limiti stabiliti dalla legge.

Sul piano sostanziale, il principio dispositivo trova espressione nell’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvi i casi previsti dalla legge. Questo significa che sono le parti a determinare il materiale probatorio su cui il giudice fonderà la decisione, con l’eccezione dei fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita e delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Sul piano processuale, il principio dispositivo si manifesta nella facoltà delle parti di disporre del processo stesso attraverso atti di autonomia negoziale processuale potendo le stesse parti manifestare, in sede processuale, la loro volontà in modo non formale, e quindi anche mediante un comportamento fattuale (per facta concludentia) che implichi logicamente e inequivocamente un consenso che non viene dato in modo espresso.

Nel processo civile, vige dunque il principio della libertà di forma degli atti di parte che non consente di tenere distinte, ai fini della concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, le diverse parti degli scritti difensivi imponendo invece il loro esame globale.

Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità è nella facoltà delle parti stabilire l’ordine logico delle questioni proposte in giudizio, salvo che si tratti di questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio.

Non devono tuttavia sottovalutarsi alcuni principi perentori non derogabili quale ad esempio quello del contradditorio e del rispetto delle cadenze processuali che detto principio deve garantire. Occorre infatti distinguere tra principio dispositivo e rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge. Le norme che disciplinano ad esempio la fase di trattazione e di istruzione del processo civile prevedono termini perentori per il deposito delle memorie integrative, delle memorie di replica e delle memorie istruttorie. Questi termini sono stabiliti dal legislatore nell’interesse pubblico alla corretta e ordinata progressione del processo, non solo nell’interesse delle parti.

Nell’ipotesi in cui le parti, di comune accordo espresso, chiedono al giudice di abbreviare i termini o di procedere anticipatamente, si tratta di una manifestazione del principio dispositivo che il giudice può valutare nell’esercizio dei suoi poteri di direzione del processo.

Possiamo dunque affermare che il principio dispositivo è strettamente correlato con l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel rispetto del principio del contraddittorio, in quanto, come ha più volte ribadito la Suprema corte, il diritto di difesa e il principio del contraddittorio devono realizzarsi nella loro piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, secondo i principi regolatori del giusto processo.

In conclusione, il principio dispositivo consente alle parti di disporre del processo attraverso accordi espressi e richieste congiunte al giudice, ma non autorizza modifiche unilaterali o tacite dei termini processuali stabiliti nell’interesse del corretto svolgimento del contraddittorio. In altri termini non vi possibilità di modifica unilaterale di termini perentori assegnati dal giudice o previsti dalla legge in difetto dei quali sarebbe compromessa l’effettività del contraddittorio.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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