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di Avv. Giovanni Reho – La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 22385/2025, 11 dicembre 2025, ha confermato che l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del destinatario d’una contestazione di addebito disciplinare la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa.

Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui il loro esame sia necessario a svolgere adeguata difesa; ne consegue che, in quest’ultima ipotesi, il lavoratore che denunci la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria (v. Cass. n. 23304 del 2010; n. 6337 del 2013; n. 7581 del 2018; n. 27093 del 2018; n. 3820 del 2022).

La contestazione disciplinare ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del dipendente gli addebiti mossi e questi debbono essere corredati degli elementi di specificità necessari a consentire una adeguata difesa, senza che l’obbligo datoriale si estenda all’indicazione delle fonti di prova.

Quando, a fronte di una contestazione specifica nei suoi elementi essenziali, nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore si limita a chiedere genericamente la trasmissione della documentazione in possesso dell’azienda, senza indicare quale e senza specificarne l’essenzialità a fini difensivi tale richiesta non provoca alcun valido obbligo da parte del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la Suprema Corte conferma altresì che le finalità proprie del procedimento disciplinare, sul piano dell’onere della prova non sono assimilabili a quelle del procedimento giudiziale vero e proprio, salvo incorrere in una inaccettabile confusione dei due diversi piani di accertamento.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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