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di Avv. Giovanni Reho – Si tratta di un aspetto fondamentale nella determinazione dell’assegno divorzile: quale momento temporale debba essere considerato rilevante per valutare la durata del matrimonio e i rapporti economici tra i coniugi.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, il criterio della durata del matrimonio deve essere riferito all’intera durata del vincolo matrimoniale, dalla celebrazione fino alla pronuncia di divorzio, e non al solo periodo di convivenza effettiva tra i coniugi.

Questo principio è stato affermato con particolare chiarezza dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22803 del 13 agosto 2024, che ha stabilito come “i criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno dovuto all’ex coniuge, devono trovare applicazione in riferimento all’intera durata del vincolo matrimoniale, anziché a quella effettiva della convivenza, dovendosi in particolare comprendere, nella nozione di contributo fornito da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi, non solo quello offerto nel periodo della convivenza (coniugale), ma anche quello prestato in regime di separazione, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli”.

La ratio di questo orientamento risiede nella considerazione che il matrimonio, dal punto di vista giuridico, non si esaurisce con la cessazione della convivenza, ma perdura fino alla pronuncia di divorzio. Durante tutto questo periodo, possono sussistere contributi significativi alla conduzione familiare, particolarmente evidenti nella cura, nel mantenimento e nell’educazione dei figli comuni.

Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il mero decorso del tempo tra separazione e divorzio non è automaticamente rilevante. Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13018 del 13 maggio 2024, “il periodo intercorrente tra la separazione personale e la pronuncia di divorzio può non essere considerato rilevante qualora il coniuge richiedente l’assegno non abbia allegato né provato di aver continuato a contribuire, anche dopo la separazione, alla conduzione della famiglia, ad esempio attraverso il mantenimento e l’educazione dei figli o in altro modo”.

La Suprema Corte ha inoltre esteso questo principio anche ai casi di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa stabilendo infatti che “nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di fatto di quella medesima unione e la fase giuridica del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi”.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’assegno di mantenimento percepito durante la separazione non può essere considerato come già avvenuta compensazione ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, in quanto le due prestazioni hanno natura e presupposti diversi: l’assegno di separazione è finalizzato al mantenimento del tenore di vita precedente, mentre l’assegno divorzile ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

In conclusione, ai fini dell’assegno di divorzio rileva l’intera durata del vincolo matrimoniale, dalla celebrazione alla pronuncia di divorzio, purché il coniuge richiedente dimostri di aver continuato a contribuire alla conduzione familiare anche nel periodo successivo alla separazione, particolarmente attraverso la cura e il mantenimento dei figli comuni.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

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