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150327-201408_To270315pol_201(di Giulio Perrotta) E’ stato definitivamente approvato il nuovo decreto legislativo,  in conformità al disposto dell’art. 2, comma 2, della l. n. 67/2014 (deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio), concernente la depenalizzazione di alcuni reati “minori” in illeciti amministrativi.

La ratio del provvedimento pare sia quella di deflazionare il sistema penale ed incrementare l’efficacia delle pene; in realtà, credo proprio possa essere un modo “intelligente” per recuperare pecunia ed evitare l’ulteriore sovraffollamento delle carceri, già insufficiente rispetto alla domanda criminale.

Il decreto prevede la revisione di diverse norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali; un provvedimento ad ampio respiro, mirato a razionalizzare i processi penali per i reati “minori”, ovvero quelli dove i sistemi deflattivi e i riti speciali incidono sulla possibilità di inserire il reo nel sistema carcerario: d’altronde, si sa, che con la buona condotta, l’applicazione del rito speciale e di una circostanza generica attenuante, si riesce molto spesso ad evitare l’ingresso nel carcere!

Gli illeciti penali colpiti dalla manna della depenalizzazione appartengono a diversi settori: dalla salute alla sicurezza sul lavoro, dall’ambiente al territorio, dalla sicurezza pubblica al gioco d’azzardo, dalle armi alle elezioni, per finire al finanziamento dei partiti.

Ma in cosa consiste questa depenalizzazione? In sostanza, nella modifica del regime sanzionatorio: dalla reclusione alla sanzione pecuniaria civile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 67/2014. La trasformazione, poi, in illeciti amministrativi, riguarda anche le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto, proprio in forza del principio generale del “favor rei“, mentre restano ferme le condanne passate in giudicato e, quindi, divenute ormai definitive.

Un elemento positivo in tutto questo c’è però! Nonostante il passaggio sostanziale dal “penale” all’ “amministrativo”, le sanzioni saranno molto più care rispetto alle vecchie previsioni, graziando però la fedina penale.

Le nuove sanzioni amministrative saranno, cosi determinate:

a) da 5 mila a 15 mila euro, per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 6 mesi,

b) da 5 mila a 30 mila euro, per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 1 anno,

c) da 10 mila a 50 mila euro, per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a 1 anno.

In ogni caso, però, in ossequio al principio della difesa sancito costituzionalmente, il colpevole avrà sempre la possibilità di difendersi contro la nuova sanzione intentando un’opposizione, cercando di dimostrare la propria innocenza, con ogni mezzo concesso dall’ordinamento giuridico.

Per i reati, invece, trasformati in illecito civile, lo Stato lascia alla vittima la decisione se agire contro il responsabile, e non sarà più la Procura della Repubblica a potersi attivare, incidendo sul potere di azione penale: se arriverà però una condanna, lo Stato, che nel frattempo era rimasto fuori dal procedimento, si ripresenterà per incassare la relativa sanzione civile; se, invece, la vittima deciderà di non agire giudizialmente, il fatto rimarrà impunito e il responsabile non dovrà pagare alcuna sanzione, nemmeno allo Stato.

Si riporta, per ragioni di completezza, lo schema pubblicato sulla pagina web http://www.laleggepertutti.it/106534_le-nuove-sanzioni-per-i-reati-depenalizzati-lo-schema, che riassume i principali reati depenalizzati dal Governo:

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