Le postazioni di rilevamento elettronico della velocità devono essere ben visibili e pertanto servono due cartelli invece che uno per avvisare il conducente intento nella manovra di sorpasso che è in corso. In assenza di doppio segnale quando la carreggiata è a doppia corsia la multa del telelaser è nulla. E’ quanto deciso con la sentenza n° 856/15, pubblicata dalla sezione civile del Tribunale di Trento se pur l’automobilista andava a 170 l’ora con 80 chilometri sopra oltre il limite fissato su quel tratto della statale del Brennero. Il giudice di pace aveva confermato la sospensione della patente, il taglio di dieci punti e la multa di 822 euro. Mentre il Tribunale ribaltando la sentenza ha interpretato il comma 6 bis introdotto all’articolo 142 Cds dall’articolo 3 del decreto legge 117/07, secondo cui le postazioni del rilevamento elettronico della velocità devono essere preventivamente segnalate agli automobilisti. È la stessa foto prodotta dal Comune,osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a far scattare l’annullamento del verbale: dall’immagine emerge come il cartello che segnala la postazione di controllo sia rivolto verso la laterale destra, vale a dire verso la strada che si immette nella statale percorsa dal veicolo sanzionato; in questo caso, scrive il giudice, i cartelli devono essere due, uno alla destra e uno alla sinistra della stessa carreggiata perché l’automobilista intento nella manovra di sorpasso, come il conducente sanzionato, non è in grado di vedere il cartello posto a destra della carreggiata in quanto coperto dal veicolo sorpassato. E se il cartello serve a segnalare la presenza della postazione di rilevamento, devono vederlo tutti i guidatori: quelli che marciano più a destra ma anche coloro che percorrono la corsia di sorpasso. Non ha senso distinguere fra segnali fissi e mobili, come invece fa il Comune.
Multe stradali: telelaser, se manca la segnaletica a destra e a sinistra della carreggiata a doppia corsia la multa è nulla
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