Secondo un’indagine del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group Srl, è sempre più frequente il caso in cui la parte istante che attiva la mediazione non abbia nominato un proprio avvocato, anche in caso di materie obbligatorie.
“Si tratta di un fenomeno in aumento – spiegano dal Centro – conseguente ad una sempre maggiore conoscenza dell’istituto della mediazione da parte di cittadini“. Quando il cittadino sceglie di avviare un’istanza di mediazione autonomamente, senza il consiglio o il consulto con un avvocato, si rivolge all’Organismo di Mediazione spesso convinto che l’avvocato non sia obbligatorio o che possa essere designato d’ufficio dall’organismo stesso (quest’ultimo caso rappresenta una ristretta percentuale).
Finora quasi il 60% delle istanze di mediazione – si evince dai dati del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione – venivano portate presso gli Organismi direttamente attraverso l’avvocato della parte istante. Succedeva quindi che la parte si era dapprima rivolta ad un avvocato che ha poi provveduto ad avviare il tentativo di mediazione, nella maggior parte dei casi perchè materie condizione di procedibilità.
La presenza dell’avvocato è infatti obbligatoria per le materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità, al fine di rendere esecutivo l’accordo eventualmente raggiunto fra le parti.
La nuova tendenza- spiegano dal Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione – a seguito di una maggior conoscenza della mediazione da parte di cittadini e imprese, è quella di rivolgersi direttamente ad un Organismo o a un Mediatore.
Ciò comporta, nella maggioranza di questi casi, che l’avvocato venga nominato successivamente al deposito dell’istanza, dopo che l’Organismo ha informato la parte istante circa l’obbligo dell’assistenza legale in caso di materie obbligatorie e la non obbligatoretà, invece, per le materie facoltative.
Nel 90% dei casi, anche per le materie facoltative, gli Organismi tendono a consigliare comunque la presenza dell’avvocato in mediazione.
La maggioranza delle istanze di mediazione, comunque, nonostante la crescita del dato dell’adesione volontaria del cittadino o impresa, avviene tramite il proprio legale di fiducia.
Svolgere una mediazione senza uno o entrambi gli avvocati delle parti in un procedimento di mediazione per materia obbligatoria è possibile ma l’accordo raggiunto non rientra nella disciplina della legge 28/2010 con i benefici e garanzie di esecuzione che essa comporta.
Il Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group Srl é attivo in tutta Italia ed é riconosciuto come Organismo di qualità accreditato dal Ministero della Giustizia. Particolarmente esperti i mediazioni legate a controversie bancarie ed economiche, il Centro garantisce un servizio di alta qualità grazie all’impiego di mediatori altamente preparati e formati a gestire i conflitti più complessi.
Il centro ha sedi principali in Milano, Lecce e Roma ed é a disposizione per informazioni senza impegno al numero 800.16.87.45 oppure, per urgenze al 329.7385540. A Milano la sede del Centro é in Via Ponte Seveso 35.
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