Sulla scia delle scelte civilistiche e commerciali, il legislatore prosegue con l’opera di trasferimento – per fini deflattivi – della soluzione delle controversie in favore degli strumenti alternativi alla giurisdizione, introducendo l’obbligatorio esperimento di una procedura conciliativa anche con riferimento alla materia tributaria.
Uno degli intenti riformatori sottostanti alle manovre estive del 2011 è sicuramente quello di ridurre le cause pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie mediante l’introduzione dell’istituto del “reclamo e della mediazione” nella procedura tributaria.
Con il D.L. n. 98 del 06.07.2011 – convertito con modificazioni in L. n. 111 del 15.07.2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio 2011 (manovra economica 2012-2014)– , è previsto, all’art. 39 commi 9 – 10 – 11, l’introduzione, nel D. Lgs. 546/92 (recante disposizioni in materia di processo tributario), dell’art. 17 bis, rubricato “il reclamo e la mediazione”.
Ma dietro questo “nobile” intento si nascondono una serie di criticità e rischi per i contribuenti sui quali bisogna fare molta attenzione a pena di inammissibilità, in particolare per i ricorsi relativi a tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate modificati a partire dal 1° aprile 2012, ma anche gravi carenze che meritano comunque interventi correttivi del legislatore.
È importante che i consulenti ed i contribuenti sappiano come predisporre e presentare i relativi ricorsi per evitare spiacevoli conseguenze di inammissibilità, che rendono definitivi gli atti del fisco.
A tal proposito, di seguito Giovanni D’Agata fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta sul sito www.sportellodeidiritti.org un importante excursus del tributarista avv. Maurizio Villani che può essere un utile vademecum per la delicata materia.


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