Comunità Europea: no all’obbligo dell’assistenza legale in mediazione, rapporto procedimenti di mediazione e contenziosi giudiziari 20/100 e plauso all’Italia per la reintroduzione della mediazione obbligatoria.
Dott. Ivan Giordano:”Secondo la Direttiva n.11/2013, entro il 09 luglio 2015 l’Italia dovrà adeguarsi; grazie al Senatore Gabriele Albertini potremo interagire con il Parlamento in favore della norma e a beneficio dell’istituto della mediazione”.
Il 2014 è destinato a rappresentare, per la giustizia civile, l’anno del cambiamento e dell’affermazione dell’istituto della mediazione.
La politica e le istituzioni stanno dimostrando un interesse sempre maggiore per questo istituto, da un lato per la nobile convinzione che risolvere una controversia decidendone le sorti nell’ambito di un accordo sia più conveniente che subire una sentenza imposta da un soggetto terzo nell’ambito di giudizio, dall’altro perché ritenuto, come più volte ribadito anche dal Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, un concreto strumento deflattivo del carico di lavoro dei tribunali, che grava sulla collettività in termini di costi e di qualità del “servizio giustizia”.
Nel mese di gennaio, infatti, le evidenze del cambiamento in corso sono riscontrabili in diverse iniziative istituzionali e politiche.
Particolare evidenza merita l’attività legislativa dell’On. Sen. Gabriele Albertini, che con il dott. Ivan Giordano, coordinatore per la Lombardia del Forum Nazionale dei Mediatori e Presidente dell’Organismo di Mediazione ICAF di Milano, sta sostenendo in Parlamento una proposta di legge in favore dello sviluppo del ricorso alla mediazione civile quando una parte è titolare di Partita IVA, scritta a quattro mani dal dott. Giordano e dal Presidente LAPET Roberto Falcone, con la collaborazione del prof. Mario Tocci.
In una mail del 20.01.2014 divulgata ai cittadini milanesi in occasione dell’inaugurazione dello Sportello di Conciliazione ICAF “Milano/Loreto” tenutasi presso l’Aula Magna del Liceo Carducci di Milano, Senatore Albertini testualmente afferma “ (…) mi sto impegnando in Commissione Giustizia a collaborare col Professor Giordano, presentando emendamenti alla legge sulla mediazione, e seguendone l’iter d’approvazione, per assicurarne, lo sviluppo e per renderne più efficaci gli effetti.”
Tale proposta di legge, come da relazione del dott. Ivan Giordano nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica dello scorso 19 settembre 2013, prevede, fra l’altro, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per controversie che hanno come parte almeno un titolare di partita iva. Questo aspetto rappresenta un’innovazione di carattere economico e sociale nella gestione stragiudiziale delle controversie, che nasce dalle statistiche degli ultimi tre anni di sperimentazione dalle quali emerge che dal ricorso alla mediazione per recuperi crediti e diritto commerciale e societario si rilevano risultati positivi e sorprendenti, con estensione dell’assistenza tecnica, su facoltà del cliente, oltre agli avvocati anche a figure professionali compatibili con la materia oggetto di controversia (tributaristi, consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili, etc.).
Ma le novità del 2014 non sono finite.
Lo scorso 20 gennaio 2014 a Bruxelles è stato presentato lo studio dell’Europarlamento sull’attuazione della direttiva in materia di mediazione delle liti civili e commerciali al quale hanno lavorato, fra gli altri, il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Michele Vietti.
E’ emerso che il modello italiano di “mediazione obbligatoria mitigata”, grazie al meccanismo del ‘opt-out’, ossia la possibilità di abbandonare la procedura nel corso del primo incontro con il mediatore, sia destinato a rappresentare un punto di riferimento per tutti i paesi membri.
Infatti da Strasburgo, l’Europarlamentare Arlene McCarthy, Vice Presidente della Commissione Affari Economici e Monetari, ha già inviato comunicazioni formali di congratulazioni al Governo italiano, e in particolare al Ministro Cancellieri, per avere creato un modello di mediazione, a quanto risulta, “da cui l’intera Unione Europea deve imparare”.
Con riferimento al citato meccanismo “opt-out” definito dal legislatore italiano “incontro di programmazione”, nella rubrica “ACCORDO POSSIBILE” ideata e diretta dal Dott. Prof. Ivan Giordano (dal 12 febbraio su laltrapagina.it – nella foto: la grafica di lancio della rubrica) verranno effettuati approfondimenti scientifici e riportate esperienze pratiche rilevate dall’osservatorio ICAF-Milano e dai dati resi disponibili dall’Osservatorio istituto dal Forum Nazionale dei Mediatori.
Quindi, nel rispetto del principio comunitario della sussidiarietà, ciascuno Stato Membro potrà scegliere le politiche del diritto preferite per raggiungere la equilibrata relazione tra mediazioni e processi, oggi fissato in 20 a 100; in mancanza di risultati concreti e misurabili sul versante del numero delle mediazioni ogni anno, la Direttiva andrebbe comunque considerata come non rispettata da quello Stato, su cui graverebbe pertanto un obbligo immediato di potenziare tali politiche; ecco perché il modello italiano e la reintroduzione dell’obbligatorietà rappresentano un punto di riferimento per la Comunità Europea, e la sopraccitata proposta di legge sostenuta del dott. Ivan Giordano sostenuta dal Senatore Albertini risulta coerente con gli orientamenti e le direttive provenienti da oltre confine.
Ancora da approfondire risulta invece l’aspetto legato alla presenza obbligatoria o meno degli avvocati nel corso del procedimento di mediazione.
La direttiva di riferimento è la n.11/2013, successiva all’ormai nota 52/2008 che ha introdotto nei Paesi Membri l’istituto della mediazione civile, e non è ancora stata posta in evidenza dagli esperti del settore, dalle istituzioni o dai media nonostante l’ormai prossima scadenza di recepimento.
Nell’attesa che anche l’Italia si adegui alla nuova direttiva 11/2013, va rilevato che tra le norme imposte dall’Unione Europea è previsto che nei procedimenti di mediazione, ai fini della tutela riservata ai consumatori “le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale (…)”; tale prescrizione viene rafforzata dal fatto che, testualmente, è previsto che “le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”.
E’ evidente che la normativa italiana, al momento del recepimento della direttiva comunitaria 11/2013 che dovrà avvenire entro il 09 luglio 2015, dovrà subire sostanziali modifiche nella direzione della libertà delle parti di farsi assistere o meno da un assistente di parte, legale od esperto in altra materia, nonostante le recenti interpretazioni ed indicazioni del Ministero della Giustizia contenute nella circolare del 27.11.2013.
Non è un caso, infatti, se nel piano «Destinazione Italia» è stata prevista, tra le modifiche da apportare alla mediazione, proprio la possibilità di rinunciare all’assistenza legale senza che ciò possa rendere “irrituale” il procedimento di mediazione e conseguentemente i possibili effetti in un successivo giudizio eventualmente instaurato.
Intanto, rispetto all’attuale disciplina che si prevede possa subire modifiche nei prossimi mesi in favore delle prescrizioni comunitarie, secondo il Ministero della Giustizia deve ritenersi che l’assistenza dell’avvocato sia obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi mediazione “obbligatoria” o demandata dal giudice nel corso di tutti gli incontri del procedimento, mentre nella mediazione “facoltativa” le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Naturalmente, nell’ambito della mediazione “facoltativa”, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione; in questo ultimo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano, ad esempio, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, rendendolo esecutivo.
E’ auspicabile quindi che anche il Ministero della Giustizia accetti Regolamenti di Procedura degli Organismi di Mediazione che prevedano la partecipazione delle parti al procedimento con o senza assistenza legale, ponendo in evidenza certamente il valore aggiunto che gli avvocati conferiscono al procedimento rendendo il verbale di accordo già titolo esecutivo senza dare corso alla diversamente necessaria procedura di omologa.
Anche questo aspetto verrà analizzato nelle prossime uscite della rubrica “ACCORDO POSSIBILE” diretta dal Dott. Giordano, oltre che nella rivista ufficiale LAPET Il Tributarista, diretta dalla dott.ssa Lucia Basile e anch’essa coordinata dal dott. Ivan Giordano.
SB
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