mediazioneAumentano i casi di mediazione delegati dal giudice in corso di causa. E’ la cosiddetta “mediazione delegata” che entra in gioco quando il giudice rileva che non sia stato esperito il tentativo di mediazione previsto dalla legge in caso di materia obbligatoria oppure che non sia stato svolto secondo criteri di collaborazione e serietà dalle parti.

E’ quanto emerge da una recente indagine del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group Srl, secondo la quale, la sensibilità dei giudici alla mediazione é notevolmente aumentata rispetto al 2010, anno di entrata in vigore della prima formulazione del decreto 28.

A testimonianza dell’importanza della mediazione delegata, spiegano dal Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione, è intervenuta recentemente un’ordinanza del Tribunale di Firenze da accogliere con grande soddisfazione.

L’ordinanza del 19 marzo 2014 prevede, infatti, che “se il giudice in corso di causa ordina la mediazione, il procedimento dovrà svolgersi con la presenza personale delle parti e non potrà esaurirsi con la semplice informativa, ma dovrà tentarsi effettivamente la mediazione“.

Il Tribunale di Firenze, spiegano gli esperti del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione, argomentano dettagliatamente alcuni principi che, finalmente, stanno entrando a far parte di una nuova cultura della giustizia legata al significato della mediazione.

Il fatto che le parti debbano essere personalmente presenti in mediazione si deduce anche dal fatto che gli stessi avvocati sono mediatori di diritto (secondo le recenti modifiche alla normativa) e che quindi dovrebbero essere ben consapevoli delle finalità della mediazione.

Una mancata presenza delle parti che riduca l’incontro di mediazione ai soli difensori sarebbe “irrazionale e inaccettabile”.

Il Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group concorda con la visione dei giudici fiorentini e auspica un percorso sempre più rivolto alla valorizzazione dell’istituto della mediazione, non solo per meri scopi deflativi del processo, ma per la sua efficacia e ricaduta sociale.

La mediazione non può ridursi ad un mero adempimento burocratico. Secondo il Tribunale di Firenze, “ritenere esperita la condizione di procedibilità dopo un primo incontro nel quale il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire ridurre a un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori“.

Il Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group Srl é attivo in tutta Italia ed é riconosciuto come Organismo di qualità accreditato dal Ministero della Giustizia. Particolarmente esperti i mediazioni legate a controversie bancarie ed economiche, il Centro garantisce un servizio di alta qualità grazie all’impiego di mediatori altamente preparati e formati a gestire i conflitti più complessi.

Il centro ha sedi principali in Milano, Lecce e Roma ed é a disposizione per informazioni senza impegno al numero 800.16.87.45 oppure, per urgenze al 329.7385540. A Milano la sede del Centro é in Via Ponte Seveso 35.

 

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