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Il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili si sta sempre più affermando come interlocutore privilegiato di tutti i Gruppi Parlamentari per l’elaborazione di proposte e disegni di legge volti a rafforzare e favorire la cultura della conciliazione.

Ne è testimonianza il fatto che il Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati: “Popolo e Territorio” composto da 21 deputati (Vedasi qui), e che ha seguito i lavori del Forum, ha recepito e presenterà in Parlamento una proposta di disegno di legge, elaborata dal prof. avv. Luigi Viola.
A tal riguardo, durante la tappa del 27 ottobre a TAORMINA della seconda edizione del FORUM NAZIONALE DEI MEDIATORI IN TOUR verrà presentato ufficialmente il DDL.

Il disegno di legge Viola riguarda l’omologazione del verbale d’accordo e propone di aggiungere un nuovo comma all’art 11 del decreto legislativo 28/2010 che regola la mediazione civile.

All’art. 11 del Decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 il DDL Viola prevede l’inserimento del seguente comma 1 bis:

L’accordo di cui al comma 1 e la proposta di conciliazione, redatti per iscritto e sottoscritti ai sensi dei commi successivi, devono contenere, ai fini dell’omologazione di cui all’art. 12, l’indicazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti legali, l’oggetto in conformità all’art. 1346 c.c., data ed ora.

In ogni pagina dell’accordo, o della proposta, deve essere indicato, in modo visibile, il nome dell’Organismo presso cui si svolge la mediazione, unitamente al numero di registro del medesimo  presso il Ministero della Giustizia.

Nelle premesse del disegno di legge vengono spiegati i motivi per cui si rende necessaria tale modifica: “La redazione di un verbale che possa essere omologato è fondamentale – spiega l’avv. prof. Luigi Viola – sia per il concreto funzionamento dell’istituto, e sia per il rispetto della volontà delle parti volta ad ottenere un verbale idoneo a divenire titolo esecutivo. D’altronde, il presidente del tribunale è pienamente legittimato a non procedere ad omologa, laddove il verbale non soddisfi il requisito della regolarità formale. Tuttavia, la “regolarità formale” è concetto attualmente vago perché nessuna norma del d.lvo 28/2010 disciplina la forma o il contenuto minino di un verbale (positivo o negativo); anzi, sembra valere il principio generale della libertà delle forme, purtuttavia non concretamente predicabile, ai fini dell’omologa, visto che è previsto un accertamento della “regolarità formale” da parte del presidente del tribunale. Appare, poi, contraddittorio – conclude Viola – che sia stato previsto un contenuto minimo per l’istanza, ma non per l’accordo, quando la prima è concretizzabile da un cittadino non esperto della materia, diversamente dal secondo. Pertanto al fine di rendere più chiara la normativa, assicurando maggiore stabilità all’accordo ed alla volontà delle parti, si rende necessario – e non rinviabile – una modifica legislativa”.

Per leggere il testo integrale del DDL cliccare qui >>

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