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Il prof. avv. Luigi Viola, direttore scientifico della rivista “Il Processo Civile“, interviene nuovamente nel dibattito che si é creato intorno alla comunicazione della sentenza della Consulta in merito alla mediazione obbligatoria, suggerendo un’altra possibile via interpretativa delle parole contenute nel comunicato stampa della Corte Costituzionale.

Il prof. avv. Viola, che già aveva espresso un’interessante e puntuale analisi (leggi articolo qui) nelle ore successive alla notizia dell’illegittimità, oggi torna sull’argomento e sulla sua rivista spiega:

“Il comunicato non entra nel dettaglio della quaestio iuris posta all’attenzione del Giudice delle Leggi: viene reso noto solo un dictum sintetico che riguarda “il carattere obbligatorio della mediazione”.
Il linguaggio utilizzato non è felice, nonostante sia di provenienza ufficiale: la mediazione non è obbligatoria (affermazione che farebbe pensare ad un costo aggiuntivo per chiunque), ma è tecnicamente una condizione di procedibilità relativamente alle materie tipizzate.
L’obbligatorietà non è prevista da alcuna disposizione del d.lvo 28/2010, emergendo al più una condizione di procedibilità all’art. 5 (ci sono tante condizioni di procedibilità nel nostro ordinamento addirittura il deposito del ricorso è definito così, ex art. 369 c.p.c. nonchè Cassazione civile 16374/2012). Ora le ipotesi sono almeno due:
-se l’ufficio stampa si è espresso in modo atecnico, allora è colpito l’art. 5 relativamente all’improcedibilità ed alla rilevabilità;
-se l’ufficio, invece, si è espresso in modo tecnico, allora la censura sarà nella parte in cui la condizione di procedibilità diventa obbligatorietà, con la conseguenza che sarà stata colpita, esemplificativamente, la mediazione contumaciale laddove predica l’applicazione dell’art. 116 c.p.c., oppure ancora l’insufficiente credito d’imposta, o altro ancora, magari “aggiustando” pure l’art. 5.
Più chiaramente, nel secondo caso: è colpita, per un’interpretazione tecnica del comunicato, la parte dell’obbligatorietà e non della procedibilità; le due cose potrebbero non coincidere”.

fonte: IlProcessoCivile.com

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