dell’avv. Mario Tocci – Il deposito del testo completo della sentenza della Corte Costituzionale sull’istituto della mediazione civile e commerciale pregiudiziale obbligatoria non può non suscitare alcuni commenti a prima lettura, col deliberato (ed auspicabilmente raggiunto) obiettivo di far chiarezza circa la portata e le conseguenze della pronuncia medesima sull’assetto normativo attuale.
Le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici remittenti vertevano, per quanto ora interessa, su due presunte censure di contrasto tra il Decreto Legislativo 28/2010, contenente le disposizioni di regolamentazione dell’istituto mediatizio, e la Carta Costituzionale.
Anzitutto, è stato ritenuto che l’articolo 5 del Decreto Legislativo de quo fosse – nella sua previsione dell’obbligo pregiudiziale di esperimento della mediazione in alcune tipologie di controversia civile e commerciale – lesivo del diritto, consacrato nell’articolo 24 della Carta Costituzionale, del cittadino di accesso alla giustizia in quanto foriero di ritardi di esercizio e pertanto ponesse alcuni cittadini, trovatisi ad esser parti di tali forme di contenzioso, svantaggiati rispetto ad altri versanti in situazioni apparentemente diverse (in ragione del tipo di lite instaurata) ma sostanzialmente eguali, con violazione del precetto fondamentale di eguaglianza ex articolo 3 della stessa Grundnorm.
Tale argomentazione non ha trovato ingresso nella decisione finale della Consulta, che ha dichiarato – pervero per ragioni meramente rituali – inammissibili le afferenti questioni.
La Corte Costituzionale, tuttavia, in via di obiter dictum, ha ravvisato che la Direttiva 2008/52/CE – da cui è promanata la recettiva legge delega 69/2009, prodromica al Decreto Legislativo 28/2010 – non osta ad un recepimento, ad opera del legislatore nazionale di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, creativo di un modello domestico di mediazione delle liti civili e commerciali formalmente o sostanzialmente (in quanto munito di incentivi per il suo esperimento ovvero sanzioni per la sua mancata attivazione) obbligatoria.
Ed all’uopo ha richiamato la Consulta la sentenza emanata dalla sezione quarta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 18 marzo 2010 nelle cause riunite da C-317/08 a C-320/08, attraverso cui la Curia comunitaria mandò scevro da rilievi il sistema della conciliazione obbligatoria pregiudiziale nelle controversie tra operatori ed esercenti di servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 34 della Direttiva 2002/22/CE.
In secundis è stato supposto che la citata legge 69/2009 avesse recepito la Direttiva 2008/52/CE senza tracciare uno schema di mediazione pregiudiziale obbligatoria e che, dunque, il Governo, nel processo nomopoietico di attuazione del medesimo atto di delega, avesse esorbitato dalle indicazioni del legislatore delegante, dando adito alla violazione dell’articolo 77 della Carta Costituzionale.
Orbene, tale vizio procedimentale è stato riconosciuto come sussistente ed ha determinato la caducazione dell’intero sistema della mediazione obbligatoria pregiudiziale, lasciando intatto l’istituto nella sua connotazione facoltativa.
Ma, nel merito, la mediazione pregiudiziale obbligatoria è salva.
Occorre quindi, adesso, reintrodurre tale istituto con legge ordinaria a sé stante.
Gli addetti al lavoro sono, appunto, già al lavoro.
Mario Tocci
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