A seguito dell’articolo apparso sulla testata Altalex dal titolo “Mediazione: fallisce il tentativo di reintrodurre l’obbligatorietà” a firma del collega Fabio Quadri, i sottoscritti, Avv. Paolo F. Cuzzola del foro di Reggio Calabria e Avv. Pietro Elia del foro di Lecce, hanno la necessità, quasi fisica, di esprimere quello che non esitano a definire dolore per il vostro articolo di oggi, riportante, peraltro, un titolo fuorviante.
Infatti, al di là delle argomentazioni e delle inesattezze (le ennesime in materia) riportate nell’articolo, i toni sono veramente inaccettabili.
Non possiamo, infatti, sorvolare sulle gratuite e francamente offensive affermazioni del tipo “……dalle lobbies di società di mediazione”, e “L’inutile tentativo di chi con la mediazione ha ritenuto di fare un business, a discapito del reale interesse dei cittadini, di rimettere in pista tale lucrosa attività è miseramente naufragato” che lasciano trasparire una acredine ed un pregiudizio oltre che un preconcetto ideologico nei riguardi dei tanti professionisti della mediazione (magistrati, notai, professori universitari, avvocati, commercialisti) che sulle A.D.R. hanno trascorso ore di studi e si sono confrontati in Convegni e Seminari, dove, purtroppo, non abbiamo mai visto accreditato il nome del collega Fabio Quadri.
Inoltre, l’affermazione ”la mediazione obbligatoria “a pagamento” era già stata bocciata in sede comunitaria” non corrisponde alla realtà dei fatti.
Invero, il servizio giuridico della Commissione Europea nel presentare le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino relativamente ad una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione. In considerazione della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nelle sue conclusioni la Commissione ha suggerito alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio con modalità tali che : in primo luogo<<non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice.>>
Pertanto alla luce delle osservazioni della Commissione, quest’ultima ha approvato senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.
In secondo luogo le conclusioni della Commissione in ordine alla censura mossa: “che prevede una mediazione obbligatoria onerosa”sono le seguenti : << osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie.>>
In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie.
Infatti i costi effettivi della mediazione dipendono dalle indennità di ciascun organismo, che possono variare grandemente rispetto ai parametri del DM.
Inoltre, la comparazione tra indennità di mediazione e contributo unificato è errata perché nel costo del giudizio deve essere ricompreso anche l’onorario del legale e dell’eventuale CTU che in giudizio è un obbligo e in mediazione una facoltà.
In ogni caso dobbiamo rilevare che la Commissione incorre in un grave errore in quanto prende in considerazione solo le tabelle e i criteri del DM 180 e non come modificati dal DM 145 che ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).
Inoltre una presunta gratuità della mediazione non sarebbe coerente con il principio della Direttiva per cui gli Stati devono assicurare la qualità del servizio di mediazione.
Passando ad analizzare la seconda parte dell’articolo de qua è davvero inspiegabile come tali dati possano essere letti con una semplice media matematica invece della media comparata (48%)!
Soprattutto soprassedendo sulla circostanza che, quel 65% della mancata adesione alla procedura di mediazione, è il frutto, nella stragrande maggioranza dei casi di mancate comparizioni, frutto di un preciso disegno teso a boicottare l’istituto.
La cosa che balza agli occhi è che la maggioranza della classe forense che avversa (senza conoscerlo) l’istituto si occupa in gran parte di RCA auto ed incominciamo a nutrire seri dubbi che tale circostanza possa essere considerata una mera coincidenza.
Alla luce di tali considerazioni, fermo restando che la legge debba essere migliorata sotto diversi profili , nutriamo serie perplessità sulle reali motivazioni che hanno comportato questa vera e propria aggressione ad un Istituto che in realtà, in svariati paesi al mondo è assolutamente efficace e vantaggioso non solo per il Sistema Giustizia ma anche per il Sistema Economia.
A tal proposito, ricordiamo ai “nemici” della mediazione che l’Italia nella Doing Business Mondiale del 2012 occupa la non invidiabile 73° posizione generale su 185 paesi (rammento che l’Italia è fra i 10 paesi più industrializzati al mondo) ed il 160° posto alla voce “enforcing contracts” .
Questi dati, per chi le cognizioni base di due diligence comportano una vera e propria fuga degli investitori stranieri.
La mediazione obbligatoria, espressamente prevista e regolata dall’art. 5 co 2 della Direttiva Comunitaria Europea, rappresenta uno stimolo a spingere verso la cultura ADR e della mediazione nonché a svecchiare questo paese ed affrancarlo da giurassiche logiche corporativistiche.
Concludiamo questa nostra breve replica con una considerazione: la locuzione Ad usum delphini ,nasce in Francia, dove veniva stampigliata sulla copertina dei testi classici (greci e latini) destinati all’istruzione del figlio del Re Luigi XIV e di Maria Teresa d’Austria, l’erede al trono Luigi, il Gran Delfino.
I testi venivano epurati dei passaggi ritenuti più scabrosi o comunque inadatti alla giovane età del Delfino.
In seguito tale asserzione passò a indicare l’edizione di un testo semplificata per adattarla alla limitata capacità di apprendimento (per età o per cultura) di una persona, mentre in senso dispregiativo indica la manipolazione di notizie o informazioni, a vantaggio di un dato soggetto o per propaganda.
Bene, leggendo l’interpretazione faziosa, della normativa europea e dei dati ministeriali sulla mediazione in Italia, dell’estensore dell’articolo, ci è balenata immediatamente l’espressione de qua.
Avv. Paolo F. Cuzzola
Patrocinate in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro, Responsabile Scientifico dell’Organismo di Formazione Conciliazione.net
Avv. Pietro Elia
Mediatore Civile, Responsabile Scientifico dell’Organismo di Formazione Conciliaqui.
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