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L’atteggiamento ostruzionistico di alcune compagnie assicurative verso la procedura obbligatoria di mediazione potrebbe portare a gravi conseguenze in giudizio. Si evince dal decreto legislativo 28/2010 valorizzato da recenti sentenze.

Da marzo 2012 per alcune materie è obbligatorio il tentativo di mediazione prima di avviare una causa giudiziaria civile. La mediazione civile e commerciale è stata introdotta in Italia col decreto legislativo 28/2010 che ne disciplina le modalità di svolgimento, oltre che gli effetti.

A fine ottobre é attesa una sentenza della Corte Costituzionale circa la costituzionalità della mediazione obbligatoria. La questione é stata sollevata in particolar modo dagli avvocati (anche se molti di loro, in realtà, hanno compreso le staordinarie opportunità della mediazione, anche dal punto di vista professionale) che, evidentemente, hanno temuto lo “scippo” di parte del proprio lavoro ad opera di una nuova figura professionale.

L’attesa di questa sentenza sta provocando il persistere di atteggiamenti “ostruzionistici” da parte di taluni verso la mediazione civile.

Dal Forum Nazionale dei Mediatori e degli Organismi di Mediazione, che si é svolto a Roma alla Camera dei Deputati il 17 settembre, si é diffuso un clima di fiducia verso la sentenza in arrivo. L’associazione FederMedialex ha, nel frattempo, inviato una lettera-appello al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affinché sostenga l’istituto della mediazione.
Da ottobre, quindi, tutto potrebbe cambiare e la mediazione diverrà una realtà da accettare punto e basta. Certo, tutto é migliorabile, ma l’auspicio é che non si assista più a comportamenti di ostacolo; comportamenti che, peraltro, rischiano di diventare un “boomerang” per chi li mette in atto.
Il riferimento va, in particolar modo, alle compagnie di assicurazione che spesso non si presentano come “parte invitata” al procedimento di mediazione.

Le materie assicurative e la RC Auto sono tra quelle per cui é obbligatorio il procedimento di mediazione in caso di controversia.

Purtroppo, accade frequentemente, che le compagnie ignorano la convocazione in mediazione.
Le conseguenze di questo atteggiamento possono essere gravi. E’ l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28/2010 ad avvertire che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (sede distaccata di Ostia) del 5.7.12 afferma che la mancata comparizione di una compagnia di assicurazione attesta il perseguimento di intenti dilatori. Attraverso questa sentenza, infatti, si evince che é possibile raggiungere la prova della infondatezza delle eccezioni della parte invitata in base al combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 8 del D.Lgs. 28/10. Il Giudice trae gli argomenti di prova proprio dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione, considerandoli integrazione di prove già acquisite, se non unica e sufficiente prova, in base ad una valutazione dei fatti e degli elementi documentali a sua disposizione.

Con l’evolversi della giurisprudenza in materia, appare più frequente il caso in cui le compagnie assicurative indichino le motivazioni di rifiuto a comparire in mediazione direttamente nella risposta di convocazione. Si tratta di un ennesimo e ingenuo tentativo di aggirare la mediazione inventandosi una via più “elegante” rispetto alla semplice mancata comparizione. Ma tale prassi non ha alcun valore. Nel raro caso, infatti, in cui qualche organismo consenta al mediatore di inserire nel processo verbale di esito negativo il motivo di mancata comparizione addotto dalla parte invitata, esso non é vincolante per il giudice nel successivo giudizio. La parte che non ha partecipato alla mediazione dovrà presentare giustificato motivo direttamente nel processo.

Se l’assicurazione non fornisce motivazioni più che valide, appare chiaro l’aggravarsi di una posizione di malafede e la più che probabile sconfitta in sede giudiziaria.

Per questo é oggi opportuno che le compagnie assicurative comprendano i vantaggi offerti dalla mediazione e, soprattutto, la ratio di tale istituto che si basa sull’incontro e il dialogo fra le parti.

Salvatore Primiceri

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