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di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – Per chi si occupa di diritto di famiglia, il tradimento rappresenta spesso la causa scatenante della crisi coniugale. Una delle domande più frequenti in materia riguarda la possibilità di utilizzare le prove del tradimento, acquisite tramite accesso ai dispositivi mobili del coniuge infedele, nel procedimento di separazione con addebito dinanzi al tribunale.

Recentemente, la giurisprudenza si è espressa in modo chiaro e uniforme. Con la sentenza n. 3025 del 6 febbraio 2025 (Sezione II) e l’ordinanza n. 4530 del 20 febbraio 2025 (Sezione I), la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui le prove ottenute illecitamente dai dispositivi del coniuge non sono utilizzabili. L’eventuale impiego di chat da parte del giudice, a fondamento della propria decisione, risulta pertanto illegittimo.

Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità delle conversazioni WhatsApp come prova del tradimento, è determinante verificare se vi sia stata una condivisione consensuale delle password di accesso ai dispositivi mobili tra i coniugi. L’utilizzo delle conversazioni estratte da applicazioni di messaggistica istantanea è infatti inammissibile in assenza di una prova adeguata circa la loro acquisizione lecita. Non è sufficiente, a tal fine, una semplice dichiarazione testimoniale che riferisca l’accessibilità reciproca ai dispositivi basandosi sulle affermazioni di una delle parti.

Se l’ordinanza n. 4530/2025 sottolinea l’importanza della condivisione delle credenziali di accesso, la sentenza n. 3025/2025 chiarisce che, ai fini della configurabilità del reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, non assume rilevanza la circostanza che le chiavi di accesso siano state precedentemente comunicate. Qualora l’accesso al dispositivo personale avvenga contro la volontà del legittimo proprietario e oltre i limiti di un’eventuale autorizzazione, la condotta configura il reato previsto dall’art. 616 c.p.

La Corte precisa inoltre che, in assenza della “giusta causa” prevista dal comma 2 dell’art. 616 c.p., la produzione delle chat nel giudizio di separazione non solo è inammissibile, ma integra anche una condotta illecita, essendo consentito al giudice di ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., d’ufficio o su istanza di parte, l’esibizione della documentazione da parte del coniuge sospettato di infedeltà.

L’unico caso in cui è ammessa la produzione diretta delle chat WhatsApp, senza ricorrere all’ordine giudiziale, è quando tale produzione rappresenti l’unico mezzo a disposizione della parte per contestare le richieste dell’altro coniuge, configurando così una “giusta causa”.

In conclusione, la possibilità di provare l’infedeltà dell’altro coniuge nel giudizio civile di separazione tramite screenshot di conversazioni WhatsApp è alquanto limitata. È necessario, da un lato, che vi sia stata una condivisione delle password tra i coniugi e, dall’altro, che la scoperta del tradimento sia avvenuta casualmente e nei limiti dell’autorizzazione all’uso del dispositivo da parte del legittimo proprietario.

Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo

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