(di Giulio Perrotta) La Camera dei Deputati ha finalmente licenziato la proposta di legge n. C. 3169-, in tema di omicidio stradale. Le disposizioni già approvate dal Senato il 10 giugno 2015 sono poi state parzialmente modificate alla Camera, per poi essere nuovamente “rispedite” al Senato.
Previste dunque significative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, introducendo nuove fattispecie di omicidio quale quello stradale colposo e lesioni colpose gravi/gravissime stradali. La revoca della patente poi potrà essere anche di 30 anni, nei casi gravissimi. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Ecco qui tutte le principali novità in tema di “omicidio e lesioni nel contesto stradale”.
Prima di tutto, l’introduzione del delitto di omicidio stradale, inserito nell’art. 589-bis c.p.)
a) verrà punito a titolo di colpa con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica grave (oltre 1,5 grammi/l, e se il conducente è un autista professionista il limite sarà abbassato a 0,8 grammi/l) o di alterazione psico-fisica dovuta a stupefacenti;
b) verrà punito a titolo di colpa con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica media, da chi non rispetta il codice della strada, superando i limiti di velocità, attraversando gli incroci con il rosso, andando contromano o causando problemi circolatori in prossimità di un incrocio, magari ponendo in essere sorpassi azzardati;
c) è invece confermata la fattispecie generica di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, che prevede la reclusione da 2 a 7 anni;
d) è prevista l’attenuante in caso in cui ci sia anche una condotta colposa della vittima, con pena ridotta fino alla 1/2;
e) è prevista un aggravante nel caso in cui il reo non abbia la patente (o questa sia sospesa o revocata) o abbia l’automobile non assicurata;
f) è prevista l’aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reo provochi la morte di più persone, con pena aumentata fino al triplo;
g) è prevista l’aggravante in caso di omissione di soccorso.
In merito al delitto di lesioni personali stradali:
a) se provocate con colpa secondo categorie analoghe a quelle indicate per l’omicidio stradale saranno punite in caso queste siano gravi con la pena da 3 a 5 anni, mentre se le lesioni personali saranno gravissime la pena sarà la reclusione da 3 a 7 anni.
b) la pena per le lesioni gravi sarà la reclusione da 18 mesi a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni, nei casi previsti per l’omicidio stradale punito da 5 a 10 anni.
Il pacchetto riformatorio include anche altre modifiche al codice penale e procedura penale, quali:
a) il divieto di considerate prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti relative all’omicidio stradale o alle lesioni stradali;
b) il raddoppiamento dei termini prescrizionali previsti per l’omicidio stradale;
c) la possibilità di compiere operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici direttamente su luogo dell’incidente;
d) il Pubblico Ministero potrà avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali anche nell’imminenza dei fatti;
e) sarà previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo stradale;
f) sarà possibile prorogare il termine di durata delle indagini preliminari;
g) sarà prevista la citazione diretta a giudizio.
Anche il codice della strada non è esente da modifiche; difatti sarà prevista:
a) la revoca della patente di 15 anni nel caso di omicidio stradale (se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima, la revoca è di 10 anni);
b) la revoca della patente fino a 30 anni nel caso di fuga;
c) la revoca della patente di 5 anni nei casi meno gravi di omicidio stradale e nel caso di lesioni personali gravi e gravissime (ma termine è raddoppiato nel caso di fuga);
d) la possibilità per il Prefetto di sospendere e ritirare provvisoriamente la patente fino a 5 anni, quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
Molte insomma sono le novità previste da queste disposizioni, alcune finalizzate solo a confermare un comportamento magari non disciplinato nel dettaglio o semplicemente in uso nella prassi.
In rete, tuttavia, molti si scagliano contro questa riforma, giudicandola troppo poco concreta e con una forbice eccessivamente larga: difatti, le sanzioni sono poco eque rispetto a lesioni che comunque potrebbero causare danni permanenti.
Sul testo “Scacco Matto!“, a firma dello scrivente ed edito dalla Primiceri Editore nel Maggio 2015, è possibile prendere visione a pag. 98 (proposta n. 3.2/6) della proposta di legge relativa proprio all’omicidio stradale, che qui si riporta per comodità:
<<Chiunque cagiona per colpa non grave la morte di una persona è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Chiunque cagiona per colpa grave la morte o lo stato di coma irreversibile di una persona, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da 7 anni a 14 anni. La reclusione è da 10 a 20 anni se: a) il fatto è commesso da soggetto che guida con azzardo, con temerarietà o con aggressività manifesta tale da mettere in serio pericolo la sicurezza e l’incolumità; b) il fatto è commesso in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. La reclusione è da 15 a 30 anni, nel caso di recidiva entro il decimo anno o morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone. Per sanzioni pari o superiori ai 6 anni di reclusione è previsto il ritiro della patente per un termine non inferiore a 5 volte la sanzione ricevuta e comunque mai superiore ai 50 anni>>.
Vedremo ora cosa succederà (e cosa cambierà ulteriormente) con l’ennesimo passaggio al Senato.
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