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omicidio-stradalein attesa che il disegno di legge sia definitivamente approvato dopo l’emendamento apportato dalla Camera su proposta di Forza Italia.

(di Enrico Sirotti Gaudenzi) – Finalmente sembra che, dopo diverso tempo, siano state ascoltate le dolorose richieste di ottenere “una vera giustizia” per le associazioni delle famiglie delle vittime della strada, che certamente non potranno essere consolate dall’entrata in vigore di una legge di condanna “per l’omicidio stradale”, ma potranno pensare che la perdita della vita di un loro caro abbia contribuito a far sì che si colmasse un vuoto nella nostra legislazione e si desse origine ad un forte deterrente per i conducenti di veicoli a motore.

Certamente ora non sarà breve il dibattito tra le varie parti del Parlamento, prima di giungere alla promulgazione della nuova legge, ma è chiaro che bisognerà tenere presente continuamente il pilastro su cui si deve basare la proposta di legge, cioè la certezza della pena, per non offendere ulteriormente, in misura ancora maggiore, le famiglie delle vittime.

L’opinione pubblica ritiene inutile che venga comminato un determinato periodo di detenzione, se poi, per qualsiasi motivo, la reclusione venga diminuita, col patteggiamento della pena, di 1/3 e, dopo pochi anni, i familiari della vittima possano incontrare il colpevole mentre, libero, circola per le vie della città.

Pensiamo che il carcere dovrebbe servire a migliorare i detenuti, ma non abbiamo la certezza che un omicida stradale, che si è macchiato di tale colpa in seguito all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, una volta tornato libero, riprendendo le sue cattive abitudini, non ripeta quell’azione nefasta che ha provocato la perdita della vita di un innocente, gettando i suoi familiari in un dolore incolmabile e spesso in una situazione economica drammatica.

Inoltre le associazioni dei familiari delle vittime hanno spesso espresso il pensiero che sarebbe necessario, prima di concedere gli arresti domiciliari, o di patteggiare la pena, interpellare i familiari delle vittime per avere il loro consenso.

Penso in questo momento alle famiglie distrutte all’improvviso da tanto dolore: è già difficile poter superare la perdita di un familiare dovuta ad una grave malattiva, figuriamoci quando siffatta perdita è dovuta ad un giovane ubriaco e drogato, alla guida di una minicar, come è accaduto qualche giorno fa, quando sono state uccise una giovane madre e la sua bambina da un ragazzo in preda all’alcool ed a sostanze stupefacenti.

In questi giorni sta per essere approvato un testo di legge definitivo volto all’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, illeciti che vengono entrambi puniti a titolo di colpa: infatti, dopo i numerosi emendamenti ad opera della Camera e del Senato, entro il mese di febbraio 2016, si dovrebbe svolgere la quinta lettura del disegno di legge.

La Camera ha approvato il d.d.l. (disegno di legge) e ora si attende l’esito del Senato. Nell’esame del disegno di legge, la Camera ha soppresso la disposizione che era stata introdotta dal Senato riguardante l’arresto in flagranza, nel caso in cui l’autore di lesioni personali colpose si sia fermato dopo l’incidente e abbia prestato assistenza alle vittime (su proposta, a prima firma, di Francesco Paolo Sisto, gruppo Forza Italia). Proprio per tale emendamento il provvedimento tornerà al Senato in questi giorni per l’approvazione definitiva del disegno di legge.

Durante l’esame del disegno di legge, il Senato ha apportato delle modifiche che di seguito possono essere così sintetizzate: riformulazione dell’attenuante, applicabile sulle due ipotesi di reato, che comporta la riduzione della pena fino alla metà, quando l’evento lesivo non dipenda esclusivamente dall’azione od omissione del coplevole (art. 589 bis, VII comma, c.p. ed art. 590 bis, VII comma, c.p.); previsione del fatto che le circostanze aggravanti del reato di lesioni personali stradali non possono bilanciarsi con le attenuanti (art. 590 quater c.p.); previsione dell’arresto in flagranza per il reato di omicidio colposo stradale  solo nelle ipotesi più gravi; abrogazione, infine, dell’art. 189, comma VIII, C.d.s. che esclude l’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale possa derivare  il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, nel caso in cui il conducente si fermi e presti assistenza mettendosi, peraltro, a disposizione delle autorità.

L’introduzione di queste nuove ipotesi delittuose ha lo scopo non solo di rendere giustizia e offrire tutela per tutte le famiglie delle vittime della strada, ma anche di rappresentare un deterrente, in modo da prevenire che si verifichino i numerosi fatti di sangue che si leggono quotidianamente sui giornali.

Anche l’Ania si è adoperata intensamente, affinchè fosse adottato tale provvedimento volto ad introdurre le due più severe fattispecie di reati ed ha affermato di aver “auspicato per anni l’introduzione di una fattispecie normativa che regolasse l’omicidio stradale”. Per l’Ania questo provvedimento è la dimostrazione di “una conquista civile per il nostro Paese” ed è la realizzazione del desiderio espresso da parte dell’84% dei cittadini italiani, come risulta da una indagine demoscopica.

Le modifiche che la proposta intende introdurre al codice penale sono le seguenti: il delitto di omicidio stradale colposo viene disciplinato dall’art. 589 bis c.p., che prevede la pena della reclusione nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore, per colpa, causi la morte di un altro soggetto (in particolare è confermata la fattispecie di omicidio colposo commesso in violazione delle norme relative al codice della strada, con reclusione da 2 a 7 anni); viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore che si trovino in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; nel caso si tratti di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l); viene infine punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l), autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza, cioè superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassi azzardati.

È prevista una diminuzione della pena fino alla metà, nei casi un cui l’omicidio non sia stato causato dall’esclusiva responsabilità del colpevole (relativamente a questo punto il Senato specifica che la riduzione della pena si deve applicare quando l’evento “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole” mentre la precedente disposizione si riferiva all’evento che fosse conseguenza anche di una “condotta colposa della vittima”). L’aumento della pena, al contrario, è prevista se il reo non abbia conseguito la patente (anche nel caso in cui questa sia stata sospesa o revocata) o non abbia assicurato il proprio mezzo, o nel caso in cui abbia causato la morte di più persone (in tale caso, che verrà disciplinato dall’ultimo comma dell’art. 589 bis, riproducendo il contenuto del IV comma dell’art. 589 c.p. attualmente in vigore, la pena da applicare è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, nel rispetto del limite massimo dei 18 anni di reclusione). Al fine di evitare, come purtroppo spesso accade, che il responsabile di un incidente che provochi la morte di qualcuno, si dia alla fuga viene prevista una circostanza aggravante (che sarà contenuta nell’art. 589 ter) che consiste nell’aumento della pena da 1/3 a 2/3, con un limite minimo pari a 5 anni.

Nel codice penale, a seguito della proposta di legge, verrà poi introdotto l’art. 590 bis che disciplinerà il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il cui contenuto si rende simile a quello previsto per l’omicidio stradale, che verrà disciplinato dall’art 589 bis. Relativamente a tale nuova fattispecie delittuosa verrà previsto il reato di lesione personale grave e gravissima a seguito delle violazioni delle norme del C.d.s., con l’introduzione nel codice penale di ulteriori tre articoli.

La misura delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all’attuale art. 590 c.p., ma viene eliminata la possibilità della pena alternativa della multa prevista da 500,00 a 2.000,00 euro in caso di lesioni stradali gravi (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno). Viene previsto infatti che: “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.”

L’art. 590 bis punisce in modo più severo le lesioni personali stradali (le gravi con la reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) causate per colpa da:

– qualsiasi conducente di un veicolo a motore, che si trovi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

– coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e cose che guidino in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 0.8 g/l o di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando le lesioni derivino dalle medesime violazioni del C.d.s. indicate dall’art. 589 bis per l’omicidio stradale, la pena prevista nel caso di lesioni gravi sarà la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni e, nel caso di lesioni gravissime, da 2 a 4 anni, se si tratta di lesioni provocate da conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica col tasso superiore a 0.8 g/l ma non superiore a 1,5 grammi per litro e da conducenti che non rispettino determinate regole previste dal C.d.s. (non rispettino i semafori, circolino contro mano, facciano inversione di marcia in prossimità di curve o intersezioni, ecc.).

Anche in questa ipotesi delittuosa saranno previsti aggravamenti (nel caso in cui il fatto sia commesso da un conducente senza patente o con patente sospesa o revocata o senza assisurazione nella propria auto) e riduzioni della pena (art. 590 ter), in modo analogo a quanto verrà disciplinato dall’art. 589 bis, qualora l’evento sia stato causato anche da altre circostanze.

Così come viene previsto per l’omicidio stradale sarà previsto dall’art. 590 ter una circostanza aggravante in caso in cui il conducente, che abbia causato lesioni personali stradali, si dia alla fuga (si prevede, infatti, un aumento della pena da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni di reclusione).

Ulteriori modifiche al codice penale riguardano i criteri generali di computo delle circostanze ( col divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – con pochissime eccezioni) rispetto alle circostanze aggravanti relative all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali: infatti viene stabilito dall’art. 590 quater il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti, che siano diverse da quelle previste dall’art. 98 c.p. (fatto commesso da minore) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato, minorazione psichica, ecc.) rispetto alle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 bis, commi da II a VI (omicidio stradale), 589 ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale), 590 bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime), 590 ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

Anche relativamente a tale punto il Senato ha chiarito che per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime le circostanze sottratte al bilanciamento sono quelle previste dal comma II al comma VI del nuovo art. 590 bis c.p. e ha escluso, pertanto, il richiamo alle lesioni gravi o gravissime che derivino da una semplice violazione del C.d.s.

Anche il codice di procedura penale subirà alcune modifiche: infatti viene previsto che per i reati sopra indicati il giudice possa, anche d’ufficio, disporre con ordinanza motivata, il prelievo di campioni biologici, facoltà che può essere attribuita anche al PM in casi di particolare urgenza.

È previsto, infine, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, nel caso di omicidio colposo stradale, disciplinato dai commi II e III del nuovo art. 589 bis c.p., mentre l’arresto è ritenuto facoltativo in flagranza di reato di lesioni colpose stradali gravi o gravissime che rientrino nelle fattispecie disciplinate dai commi II, III, IV, V dell’art. 590 bis c.p.

Il codice della strada subirà modifiche, relativamente alla previsione di sanzioni accessorie, che prevedano, in caso di condanna per i reati ex art. 589 bis e 590 bis, la revoca della patente di guida, che, nel caso di omicidio stradale, comporta che il reo non possa conseguire una nuova patente, prima del decorrere di anni 15 dalla revoca (in caso di concorso di colpa della vittima il termine è ridotto a 10 anni). Tale termine viene innalzato a 20 anni e può essere prolungato fino a 30 anni, se il colpevole si sia dato alla fuga e non abbia prestato assistenza.

Per il reato ex art. 590 bis (lesioni personali stradali) e per l’ipotesi meno grave del reato di omicidio stradale il colpevole non può ottenere una nuova patente prima dei 5 anni dalla revoca. Sono previsti aumenti, anche per tale ipotesi delittuosa, nel caso in cui il responsabile del reato si sia dato alla fuga o si trovasse alla guida in stato di ebbrezza o alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vengono poi esaminati i casi in cui a commettere uno dei reati di nuova introduzione sia un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero: in tal caso il prefetto provvederà, a seguito di condanna definitiva o di patteggiamento, a inibire alla guida nel territorio nazionale il soggetto in questione per un periodo di tempo pari a quello previsto per la revoca, nel caso in cui il provvedimento fosse stato indirizzato nei confronti di un titolare di una patente italiana.

Di particolare interesse è l’emendamento, di cui si è parlato all’inizio del presente articolo, proposto a prima firma da Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) che prevede, la modifica e la sostituzione del contenuto dell’art. 189, comma VIII, d.lgs. n. 285/1992, col seguente:”il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato“.

Forza Italia, infatti, applaude all’approvazione a scrutinio segreto di tale emendamento (accettato con 247 voti favorevoli e 219 voti contrari) ed ora si sta attendendo una nuova approvazione da parte del Senato su tale modifica. Secondo alcune indiscrezioni almeno 40 deputati del Pd avrebbero votato in modo opposto a quelle che erano le indicazioni del capogruppo Ettore Rosato; la cosa ha soddisfatto oltremodo l’On.le Renato Brunetta il quale, oltre ad affermare la vittoria del “diritto” nell’esame della proposta in oggetto, ha sottolineato, altresì, la problematica della crisi politica che sta attraversando la attuale maggioranza parlamentare.

Quanto accaduto in merito all’emendamento è stato definito un “incidente politico” ma, oltre agli aspetti politici, è il buon senso che ha avuto la meglio, permettendo così di correggere nel testo  una norma che è stata tanto discussa. Inoltre l’On.le Franceso Paolo Sisto sostiene, giustamente, che la norma che prevedeva l’obbligo di arresto anche per l’automobilista che si fermava a soccorrere la vittima avrebbe potuto rilevarsi assolutamente controproducente: infatti l’automobilista che provochi gravi lesioni, spinto dal timore di finire in prigione, può essere ancora più motivato a fuggire.

Con la nuova disposizione il conducente che si comporterà in modo civile, relativamente ai casi previsti dal disegno di legge, non incorrerà nell’arresto.

Enrico Sirotti Gaudenzi

(Avvocato del Foro di Forlì – Cesena)

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