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di Giovanni Reho – La sentenza del Tribunale di Bari del 17 settembre 2025, n. 3213 rappresenta un importante contributo al dibattito sulla compatibilità dello staff leasing con la normativa europea, assumendo una posizione nettamente favorevole alla legittimità dell’istituto in controtendenza rispetto ad orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.

Il ricorrente, lavoratore appartenente alle categorie protette ex L. n. 68 del 1999, aveva lavorato in regime di somministrazione dal 2 luglio 2018 al 31 agosto 2024, con trasformazione della missione da temporanea a tempo indeterminato. Lamentava l’utilizzo abusivo della somministrazione per esigenze permanenti dell’utilizzatrice e chiedeva la dichiarazione di nullità dei contratti per violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81 del 2015 e della Direttiva 2008/104/CE, nonché la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice.

Il Tribunale sviluppa un’articolata analisi della Direttiva europea, riconoscendo che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato “il carattere strutturalmente temporaneo della somministrazione” e che l’art. 5.5 della Direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire missioni successive volte ad eludere le disposizioni della Direttiva stessa. Tuttavia, il giudice barese distingue nettamente tra le diverse tipologie di somministrazione, evidenziando come la giurisprudenza europea si sia pronunciata “nell’ambito di fattispecie contrassegnate dalla reiterazione di missioni (a tempo determinato) collegate ad una pluralità di contratti di somministrazione parimenti a tempo determinato”.

Il passaggio più qualificante della motivazione riguarda l’elaborazione della tesi c.d. “astensionista”, secondo cui lo staff leasing “è proprio escluso dall’ambito applicativo della Direttiva”. Il Tribunale argomenta che la somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato esula dall’ambito di applicazione della Direttiva 2008/104/CE perché “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è configurato come forma comune” e “se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la regola (ed i rapporti non standard sono l’eccezione), la somministrazione a tempo indeterminato (con missione parimenti a tempo indeterminato) soddisfa questo ordine giuridico di priorità”.

Il Tribunale valorizza significativamente la sentenza CGUE del 22 giugno 2023, causa C-427, dalla quale ricava che la Direttiva non si applica quando vi sia “un trasferimento permanente delle funzioni svolte da un lavoratore nell’impresa con la quale ha concluso un contratto di lavoro a un’impresa terza” e il rapporto di lavoro con il datore di lavoro originario “rimane in essere”. Il giudice conclude che “la temporaneità della missione non è crisma indefettibile della somministrazione tout court in ogni sua possibile configurazione nell’ambito del diritto nazionale ma presupposto imprescindibile di rilevanza ed applicabilità della Direttiva 2008/104/CE”.

Il Tribunale sviluppa un’argomentazione sistematica particolarmente raffinata, osservando che “se non c’è somministrazione a tempo determinato tra lavoratore ed agenzia interinale, non c’è problema di precarietà e difettano le esigenze di tutela del lavoratore cui si è fatto carico il diritto derivato dell’Unione Europea”. La motivazione evidenzia come lo staff leasing garantisca “le esigenze di maggiore occupazione e flessibilità per le imprese” e abbia “autonoma dignità giuridica”, sottolineando che “la somministrazione garantisce le esigenze di maggiore occupazione e flessibilità per le imprese e, per questo, ha autonoma dignità giuridica”.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda l’analisi delle tutele offerte dallo staff leasing. Il Tribunale osserva che “la condizione del lavoratore assunto in staff leasing viene considerata, rispetto al licenziamento, più favorevole di quella del lavoratore dipendente di un utilizzatore diretto”, poiché nell’ambito del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato è necessario che l’agenzia dimostri “non solo che è venuta meno la ragione dell’originaria assunzione, ma anche che non esistono altre soluzioni di impiego”. Inoltre, “l’interesse dell’agenzia è normalmente quello di ricollocare il lavoratore assunto a tempo indeterminato nel minor tempo possibile”.

Il Tribunale affronta anche le obiezioni relative alla parità di trattamento, precisando che “un problema di parità di trattamento, intanto si pone, in quanto vi sia la precarietà proprio legata a missioni a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione a termine”. Nel caso dello staff leasing, invece, “mancando un problema di precarietà connessa alla somministrazione ed alla missione, anche la previsione degli obblighi di informativa dei posti disponibili presso l’utilizzatore non rileva”.

La sentenza del Tribunale di Bari si inserisce in un panorama giurisprudenziale fortemente diviso. Mentre numerose decisioni di merito, tra cui quelle del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello di Trieste, hanno dichiarato l’illegittimità dello staff leasing per contrasto con il principio di temporaneità imposto dalla Direttiva europea, il giudice barese sostiene con argomentazioni articolate la piena compatibilità dell’istituto con l’ordinamento sovranazionale.

La decisione si caratterizza per il rigore dell’analisi sistematica e per l’originalità dell’approccio interpretativo, che distingue nettamente tra le diverse tipologie di somministrazione e individua nello staff leasing una forma contrattuale che, proprio per le sue caratteristiche strutturali, si sottrae all’ambito di applicazione della Direttiva europea. Il Tribunale conclude significativamente che “l’assoluta novità delle questioni trattate giustifica, naturalmente, l’integrale compensazione delle spese processuali”, riconoscendo implicitamente la complessità e la delicatezza delle questioni affrontate.

Questa pronuncia rappresenta quindi un contributo di particolare rilievo al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità dello staff leasing, offrendo una prospettiva interpretativa che potrebbe influenzare significativamente gli sviluppi futuri della materia, in attesa dell’auspicabile intervento chiarificatore della Corte di Giustizia europea.

Giovanni Reho

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