241 Views

di Avv. Giovanni Reho – La giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato l’orientamento secondo cui anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, purché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell’ente equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti.

Molto solido il principio di diritto della Corte di Cassazione, n. 10871/2024 che conferma che le persone giuridiche e ogni altro ente collettivo può agire in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione (compatibile con l’assenza di fisicità del titolare) di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, che trovano fondamento nell’art. 2 Cost. e nell’art. 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tra gli indicati diritti, ha confermato la Suprema Corte, devono considerarsi compresi quello all’immagine e alla reputazione commerciale di una società.

Si tratta di un diritto al risarcimento del danno derivante dal pregiudizio non patrimoniale che corrisponde, in termini di affari o relazioni commerciali non conclusi ovvero ostacolati dall’altrui condotta illecita, alla diminuzione della considerazione dell’impresa quale operatore economico serio ed affidabile da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la stessa di norma interagisce o ha interagito.

Il danno all’immagine o alla reputazione, da intendersi come “danno conseguenza”, non è tuttavia un danno in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato dal soggetto giuridico che lamenta il danno e chiede il risarcimento.

La stessa liquidazione del danno compiuta dal Giudice deve giovarsi, sul piano probatorio, del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, come da questa dedotto e provato in giudizio.

Non è dunque possibile considerare l’indicato danno come mero “danno-evento”, dovendosi escludere la risarcibilità del danno in re ipsa sebbene il diritto alla reputazione e all’immagine sia un diritto di rango costituzionale.

Il danno alla personalità giuridica deve essere pertanto oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione di elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, anche in via presuntiva, l’esistenza (Cass. n. 34026 del 2022; Cass. n. 19551 del 2023; Cass. n. 11446 del 2017).

Raggiunta la prova del danno patrimoniale, nel caso in cui il danno non possa essere dimostrato nel suo preciso ammontare, il giudice potrà liquidarlo in via equitativa, tenuto conto delle circostanze di fatto che possono essere utilmente valorizzate sul piano equitativo nella formazione dell’iter logico che consente di pervenire alla determinazione del quantum del danno, in modo congruente e non arbitrario.

Come è noto infatti, per la liquidazione equitativa del danno è necessario che il giudice di merito proceda, in primo momento all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari che sia anche indirettamente collegato alla natura degli interessi che risultano compromessi dal fatto dannoso e, successivamente, il giudice potrà procedere all’adeguamento quantitativo del parametro monetario previamente individuato.

Deve trattarsi di un percorso logico che valorizza il riferimento ad uno o più fattori oggettivi, suscettibili di controllo e privi di incongruenze logiche per eccesso o per difetto. Ciò al fine di consentire a posteriori la verifica dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato (Cass. n. 28429 del 2023).

Recentemente, il Tribunale di Siena con la sentenza n. 58 del 27 gennaio 2025 ha fatto corretto uso dei principi sopra descritti affermando infatti che In materia di responsabilità civile, il danno all’immagine è astrattamente configurabile anche nei confronti degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quale conseguenza pregiudizievole derivante dalla lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. Tuttavia, tale pregiudizio non è risarcibile come mero “danno-evento” e non sussiste in re ipsa, dovendo essere specificamente allegato e provato da chi lo assume. Per le pubbliche amministrazioni, il danno deve essere idoneo ad incidere sulla fiducia tra cittadinanza e amministratori e a compromettere l’immagine e il prestigio dell’ente, configurandosi come diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori con i quali l’ente normalmente interagisce, con risonanza al di fuori dell’ambito interno dell’organizzazione. Il mero disagio operativo interno, in assenza di elementi che dimostrino una deminutio della reputazione sociale esterna dell’ente, non integra danno all’immagine risarcibile. Inoltre, la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ha natura suppletiva e non sostitutiva, sicché non può essere utilizzata per sopperire alle carenze istruttorie delle parti quando esistano mezzi di prova documentali disponibili per dimostrare l’effettiva entità del pregiudizio patrimoniale.

Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners

Comments

comments