a cura del dott. Ivan Giordano
Responsabile scientifico di “Accordo Possibile”
Giurista dell’economia e dell’impresa
Tributarista LAPET – Commissario per la Provincia di Milano
Membro del consiglio direttivo dell’’Osservatorio per l’uso dei sistemi ADR
Responsabile per la Lombardia del Forum Nazionale dei Mediatori
Per avviare un’azione giudiziaria nei confronti di un debitore è necessario produrre in giudizio l’estratto / autentica notarile dei libri contabili, il cui costo varia tra i €.100,00 ed €.200,00, a prescindere dall’importo che devo vantare nei confronti di un cliente. Inoltre per l’avvio del recupero credito devo versare il “contributo unificato” che recentemente è aumentato in modo significativo e che, in base all’importo del credito e al grado di giudizio, varia da €.37,00 ad €.2.932,00. Anche nel procedimento di mediazione civile avviato allo scopo di recuperare un credito commerciale sono previsti questi costi?
Assolutamente no. Per la gestione di una controversia tramite il procedimento di mediazione civile non è richiesto alcun costo relativo a imposte di bollo e di registro, e non esistono quindi “contributi unificati” da versare. Inoltre l’Organismo di Mediazione non subordinerà l’avvio della procedura alla presentazione dei libri contabili in copia autentica, risparmiando anche i costi notarili necessari per avviare un’azione giudiziaria.
Per avviare un’azione giudiziaria nei confronti di un debitore è necessario, nel rispetto di ogni più ampio obbligo fiscale, aver emesso la fattura con conseguente immediato pagamento dell’IVA ed imponibilità del reddito nell’anno di competenza. Anche nel procedimento di mediazione civile avviato allo scopo di recuperare un credito commerciale devo aver emesso prima la fattura o posso tentare il raggiungimento di un accordo sulla base del contratto, del preventivo firmato o di altro elemento utile?
Non sono previste, in tal senso, formalità. Quindi è sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme fiscali, fare riferimento ad un contratto o ad un diverso accordo fra cliente e fornitore anche relativo a prestazioni o forniture di cui deve ancora emettersi fattura. Questo aspetto consente di emettere il documento fiscale nei termini previsti dalle specifiche normative in materia di IVA e di imposte sui redditi, e non necessariamente anzitempo allo scopo di recuperare il credito, con evidenti vantaggi per il creditore.
Una società specializzata nel recupero crediti ha affermato con forza che di fronte ad un preventivo approvato, un lavoro eseguito correttamente e collaudato, l’assenza di contestazioni e il pagamento di diversi acconti da parte del cliente, mail del cliente contenenti l’impegni a pagare sempre disatteso, l’avvio di un procedimento di mediazione è un passaggio inutile e costoso che rappresenta una perdita di tempo. Di fronte ad un credito “liquido, certo ed esigibile” la strada più opportuna è chiedere al tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. E’ davvero così? Alcuni colleghi che hanno ricorso alla mediazione mi hanno parlato di risultati positivi e soddisfacenti. E’ possibile che ci siano opinioni tanto discordanti?
Chi scrive è un imprenditore che ha utilizzato lo strumento della mediazione per recuperare crediti commerciali, pratiche che, secondo gli strumenti giudiziari, avrebbe dovuto gestire con atto di citazione o, esistendone i requisiti, con ricorso a decreto ingiuntivo.
La scelta dell’avvio del procedimento di mediazione è senza dubbio la scelta migliore sempre: infatti, se intendo avviare l’azione giudiziaria, versare contributi unificati, presentare gli estratti notarili e anticipare le imposte anche quando le norme fiscali non me lo impongono ma solo allo scopo di tentare il recupero del credito, la facoltà di avviare in parallelo un procedimento di mediazione avente il medesimo oggetto rappresenta una leva in più per tentare, in 3 mesi massimo, di risolvere la controversia. In caso invece intenda avviare la mediazione proprio per evitare i costi e le complessità di un giudizio, il termine massimo è sempre 3 mesi e la prima udienza in tribunale posso auspicare che venga fissata, favorevolmente, a quasi un anno. Quindi perdite in termini di tempo non si può affermare che ne esistano. Inoltre, rispetto ai costi, oltre ad un credito d’imposta a valersi ai fini IRAP o IRPEF, le aziende deducono il costo e detraggono l’Iva interamente, prestando attenzione però a non duplicare il beneficio fiscale. In mediazione inoltre, in materia di recupero crediti, l’imprenditore e la controparte possono accedervi assistiti dall’avvocato, dal proprio assistente fiscale (commercialista, tributarista, etc.), autonomamente o da altro professionista ritenuto idoneo a tale funzione, senza vincoli e senza l’obbligo di sostenere ulteriori costi.
Infine almeno altri quattro aspetti risultano determinanti e rilevanti:
- conservazione dei rapporti umani e commerciali nel rapporto cliente / fornitore
- possibilità di estendere le garanzie a soggetti diversi rispetto a quelli formalmente coinvolti (esempio, concedere una dilazione al cliente anche molto importante, ma a condizione che garantisca personalmente il debito o che lo faccia con terzi garanti)
- evitare il rischio che una sentenza definitiva favorevole giunga dopo anni e che il debitore non abbia consistenze economiche o patrimoniali, vanificando nella fase dell’esecuzione ogni eventuale successo ottenuto nel giudizio
- ottenere in meno di 3 mesi un verbale di accordo avente efficacia esecutiva ed equivalente, nella sostanza, ad una sentenza definitiva e non appellabile, potendo intervenire anche nei bilanci e nella contabilità con gli storni del caso, sotto il profilo civilistico e sotto il profilo fiscale, con le riprese tecniche previste dalla legge
Per intervenire contabilmente a rettifica di un credito nel bilancio di un’azienda, occorre un riferimento certo quale la sentenza di un tribunale, l’esito di un concordato o altro titolo idoneo a consentire di effettuare rettifiche che possano avere effetti oltre che civilistici anche di tipo fiscale (Iva, imposte sui redditi d’impresa, etc.). In caso di raggiungimento di un accordo in sede di mediazione civile, il verbale che redige il mediatore sottoscritto da tutte le parti, rappresenta un titolo equivalente, sotto il profilo in esame, ad una sentenza?
Certamente, il verbale di mediazione è nella sostanza equiparabile ad una sentenza definitiva, ed è quindi possibile, intervenendo con le riprese fiscali richieste dalle vigenti normative specifiche relative ai diversi tipi di imposta, effettuare scritture di rettifica nella contabilità delle aziende ottenendo quindi bilanci più rappresentativi del principio della veridicità nella rappresentazione dei crediti e dell’attivo circolante.
Analizzando le materie di cui all’art.5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. tra quelle indicate non vi sono il recupero credito né le controversie di tipo societario o commerciale. Analizzando però l’art.2 del medesimo decreto si può rilevare che “chiunque”, e quindi anche le imprese, “può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”. Quali sono quindi le materie nelle quali gli imprenditori avviano più frequentemente procedimenti di mediazione?
Le materia cosiddette “obbligatorie”, ovvero quelle per le quali il ricorso alla mediazione rappresenta “condizione di procedibilità” nell’azione giudiziaria, che vedono più frequentemente coinvolti gli imprenditori sono:
- affitto di aziende
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
- contratti e convenzioni in qualsivoglia materia contenenti clausole di mediazione (obbligo dell’avvocato solo se previsto dalla clausola)
- statuti e atti relativi a qualsivoglia ambito contenenti clausole di mediazione (obbligo dell’avvocato solo se previsto dalla clausola)
- locazione
- condominio (fra cui il ricorso alla mediazione per la contestazione di delibere assembleari entro i termini di impugnazione)
- diritti reali
- divisione
- patti di famiglia
- comodato
Gli imprenditori tuttavia sono spesso parti di controversie nella sfera delle materie cosiddette “volontarie”, ovvero quelle per le quali il ricorso alla mediazione non rappresenta “condizione di procedibilità” nell’azione giudiziaria, ma che in caso di avvio del procedimento le caratteristiche dello stesso sono invariate e quindi anche i possibili effetti nel giudizio; fra le altre, è opportuno ricordare:
- parte disponibile del diritto del lavoro
- recupero crediti commerciali
- controversie aziendali e societarie
- rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali (nell’area dei diritti disponibili)
- appalto
- prestazione d’opera intellettuale
- prestazione d’opera manuale
- mandato
- contratti di agenzia
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