di Avv. Giovanni Reho – Per i lavoratori autonomi il patto di non concorrenza non è disciplinato dall’art. 2125 c.c., che si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato, bensì dall’art. 2596 c.c., che disciplina i “limiti contrattuali della concorrenza” in ambito generale.
L’art. 2596 c.c. stabilisce che “il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.
La giurisprudenza ha chiarito che il patto di non concorrenza stipulato tra impresa commerciale e libero professionista esercente professione intellettuale protetta è soggetto alla disciplina dell’art. 2596 c.c., purché sussista un rapporto concorrenziale tra i contraenti. Tale rapporto si identifica nella circostanza che l’attività economica di entrambi i soggetti si indirizza al medesimo mercato di riferimento, indipendentemente dalla diversa natura giuridica delle parti.
I requisiti essenziali per la validità del patto con lavoratori autonomi sono quindi:
forma scritta ad probationem: il patto deve risultare da atto scritto, ma tale requisito ha natura probatoria e non costitutiva, diversamente da quanto previsto per i lavoratori subordinati.
limitazione territoriale o di attività: il vincolo deve essere circoscritto ad una determinata zona geografica o ad una determinata attività specifica. La giurisprudenza ha precisato che “la delimitazione territoriale mediante indicazione di una provincia e di un raggio chilometrico dalla struttura dell’impresa è sufficientemente precisa e proporzionata, non comportando indeterminatezza il fatto che sia necessario l’utilizzo di strumenti di misurazione per individuare esattamente i confini dell’area vietata”;
durata massima quinquennale: il patto non può eccedere la durata di cinque anni, con riduzione automatica a tale termine qualora sia pattuita una durata superiore o indeterminata.
Una differenza fondamentale rispetto alla disciplina del lavoro subordinato riguarda l’assenza dell’obbligo di corrispettivo. Mentre l’art. 2125 c.c. richiede espressamente la pattuizione di un corrispettivo a favore del lavoratore subordinato, per i lavoratori autonomi tale requisito non sussiste. La validità del patto non richiede quindi la previsione di un corrispettivo specifico, diversamente da quanto previsto per i lavoratori subordinati.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’applicabilità della norma ai lavoratori autonomi e agli esercenti professioni intellettuali protette è subordinata unicamente al rispetto delle rispettive discipline professionali, non ostando alla validità del patto il fatto che l’attività libero-professionale sia organizzata sotto forma di azienda professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2596 c.c. anche al lavoro parasubordinato, precisando che “sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra”.
Per quanto riguarda i professionisti intellettuali, la giurisprudenza ha stabilito che i principi di libertà, indipendenza e autonomia previsti dai codici deontologici non vietano al professionista l’autonomia negoziale di circoscrivere pattiziamente l’esercizio della propria attività entro un dato territorio e per un periodo di tempo limitato. Tali limitazioni non incidono sulla libertà e autonomia di giudizio nel rapporto individuale con il cliente o paziente.
Consegue dunque che, alla luce dei principi sopra esposti, la violazione del patto si configura indipendentemente dall’onerosità o gratuità della prestazione resa in favore del soggetto concorrente, essendo sufficiente lo svolgimento professionale dell’attività vietata, suscettibile di incidere direttamente o indirettamente sulla posizione concorrenziale delle parti.
In conclusione, il patto di non concorrenza sottoscritto con un lavoratore autonomo è pienamente valido quando rispetta i requisiti previsti dall’art. 2596 c.c., presentando una disciplina più flessibile rispetto a quella applicabile ai lavoratori subordinati. L’assenza dell’obbligo di corrispettivo e la maggiore durata massima consentita (cinque anni anziché tre) rendono tale strumento particolarmente efficace per tutelare gli interessi imprenditoriali nei rapporti con collaboratori autonomi, purché vengano rispettati i limiti di proporzionalità e ragionevolezza nella delimitazione territoriale e di attività.
Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners


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