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di Avv. Giovanni Reho, Avv. Laura Summo – Nei procedimenti giudiziali che lo riguardano, il giudice deve procedere all’ascolto del minore, come confermato dalla nuova disciplina organica degli artt. 473 bis, 4, 5 e 6 c.p.c.

L’ascolto del minore è previsto quando ha compiuto il dodicesimo anno d’età oppure quando, se di età inferiore, abbia raggiunto, secondo una valutazione presuntiva, una adeguata capacità di discernimento.

L’ambito di applicazione è ampio, potendo riguardare ogni decisione in grado di incidere sulla corretta e adeguata tutela del minore nella famiglia e, a maggior ragione, nella fase separativa o di divorzio.

Alcuni esempi possono riguardare il diritto allo studio, la scelta scolastica, l’indirizzo educativo, il rispetto delle inclinazioni naturali del minore, la collocazione prevalente presso uno o l’altro genitore in caso di separazione.

Secondo una parte della dottrina si tratta di un vero e proprio diritto “processuale” del minore. In realtà, l’assenza dell’ufficio del difensore e di un diritto di difesa e di contraddittorio in favore del minore confermano la natura “sostanziale” della sua partecipazione al processo. La ragione per la quale il giudice ricorre all’ascolto è infatti giustificata dall’adozione di provvedimenti il più possibile aderenti ai bisogni concreti di tutela dei minori.

L’ascolto del minore è condotto direttamente dal giudice, che può farsi assistere da esperti o consulenti. La direzione del giudice rappresenta un elemento di garanzia ed imparzialità nel rispetto del minore a tutela da ogni rischio di condizionamento esterno e soprattutto con l’obiettivo di adottare provvedimenti immediati o più celeri nel suo interesse.

Si tratta di una previsione coerente con l’evoluzione complessiva del sistema che dal 17 ottobre 2024 prevede il debutto del Tribunale unico per i minorenni e le famiglie, con un alto grado di specializzazione e competenza nell’interesse delle famiglie in generale e dei diritti dei minori in particolare.

L’ascolto deve avvenire in un’aula ad hoc del tribunale ed in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore. Il giudice può esperire l’ascolto anche in luoghi diversi dal tribunale, quando in relazione all’età del minore, sia opportuno garantire la tutela della sua condizione emotiva e psicologica.

Secondo alcune linee guida, all’ascolto del minore bisogna procedere a porte chiuse e, salvo specifica autorizzazione del giudice come prevede la legge, in assenza dei genitori e dei rispettivi difensori.

Per garantire un adeguato contraddittorio, prima di procedere all’ascolto, il giudice indica alle parti (genitori, difensori, esercenti la responsabilità genitoriale ed eventuale curatore speciale) i temi del confronto nel rispetto delle indicazioni delle parti e dei rispettivi argomenti e temi di approfondimento.

Il minore dovrà essere debitamente informato dal giudice delle ragioni dell’incontro e dei possibili effetti nel suo esclusivo interesse, tenuto conto della sua età e del grado di maturità del minore.

Il minore quattordicenne sarà previamente informato del diritto di nominare un curatore speciale ai sensi dell’art. 437 bis, 8 c.p.c.

L’ascolto sarà videoregistrato oppure, in assenza di strumenti idonei, sarà oggetto di dettagliata verbalizzazione.

Il Giudice non può procedere all’ascolto in caso di rifiuto del minore dandone atto alle parti con provvedimento motivato, come pure in ogni altro caso in cui l’ascolto può rivelarsi pregiudizievole per l’interesse del minore o comunque superfluo.

Quando, per l’affidamento dei figli, i genitori hanno raggiunto un accordo il giudice procederà all’ascolto sono nei casi strettamente necessari e sempre con provvedimento motivato.

Nell’ipotesi in cui, nei procedimenti che lo riguardano, risulti omesso l’ascolto del minore, il provvedimento o la sentenza possono essere viziati di nullità in assenza di motivazione o risulti compromesso il principio del contraddittorio e del giusto processo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 ottobre 2009, 22238).

La nuova previsione organica dell’ascolto del minore, oggi più che in passato, potrà avere un significativo impatto sulla decisione del giudice, nel rispetto delle indicazioni che potranno derivare dalle dichiarazioni e dalle opinioni dei figli minori, opportunamente valutate dal giudice e dai suoi ausiliari.

Avv. Giovanni Reho, Avv. Laura Summo

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