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di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – Una sentenza del Tribunale di Roma, n. 13579 del 09.10.2025, ha disposto l’affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa familiare e con alternanza settimanale da parte dei genitori stessi.

Tale soluzione è stata considerata rispondente al c.d. principio del preminente interesse del minore e rispettosa del paradigma della bigenitorialità. Il Tribunale di Roma ha reputato che l’interruzione della coabitazione tra i coniugi può consentire il ripristino di una fisiologica dialettica della relazione parentale e che, al fine di garantire massima tutela al minore, il mantenimento dell’habitat di riferimento sia la soluzione più idonea. Il tutto salvaguardando la giusta equidistanza dalle figure genitoriali nel rispetto del principio della bigenitorialità, garantendo ad entrambe pari presenza con il figlio.

La sentenza in commento si colloca senza dubbio nell’ambito di una visione della famiglia sempre più auspicabile, nella quale la simmetria dei ruoli genitoriali e la conservazione dell’habitat domestico costituiscono i capisaldi. Una soluzione come questa può realmente ridurre lo stress del figlio che solitamente è costretto, da un giorno all’altro, a cambiare luogo in cui vivere adattandosi agli spazi dell’uno e dell’altro genitore, con inevitabile conseguenze sulla sua stabilità non solo emotiva ma anche di natura più puramente organizzativa.

In linea di principio, sarebbe anche più giusto che i genitori scontassero il disagio di continui cambiamenti di dimora, adattandosi loro alle necessità del figlio, piuttosto che il contrario.

Tuttavia, una lettura critica e pratica impone le seguenti considerazioni.

L’alternanza con cadenza settimanale dei genitori presso l’abitazione familiare è un modello di cui non si ha ampia conoscenza nell’esperienza giuridica italiana, posto che tradizionalmente i tribunali hanno adottato forme diverse di gestione della relazione genitore-figlio nell’ambito della separazione. Siamo abituati a conoscere un modello di collocamento prevalente dei figli minori presso un genitore, con diritto di visita almeno bisettimanale dell’altro, ovvero di collocamento paritetico ma che, in entrambi i casi, comporta lo spostamento del figlio dalla casa familiare a quella dei genitori.

L’alternanza di questi ultimi all’interno della stessa casa viene valutata dalla dottrina e dalla giurisprudenza con sguardo critico ma estremamente pratico. Non mancano, infatti, numerose pronunce difformi alla decisione del Tribunale di Roma (si veda ad esempio Cassazione civile, Sez. I, 07.03.2023 n. 6810; Cassazione civile, Sez. VI, 30.10.2014 n. 23105), che sollevano altrettanti dubbi sulla legittimità di tale forma di collocamento rispetto alla tutela di diritti umani anche di fonte europea, rispetto ai quali è doveroso un giusto bilanciamento.

La soluzione del collocamento alternato dei genitori in una stessa casa può anche incidere negativamente, sotto molteplici profili, sul benessere della famiglia.

In primo luogo, occorre considerare, affinché la convivenza sia effettivamente praticabile, che l’immobile deve essere divisibile per garantire spazi autonomi ad entrambi i genitori (si pensi alla privacy dei locali adibiti alla cura personale e al riposo) e che tale soluzione impone che una famiglia disponga di almeno tre abitazioni: la casa familiare e una casa per ciascun genitore. Un costo economico senz’altro non comune e senz’altro non sostenibile per la maggior parte delle famiglie.

Tale soluzione, pur nel rispetto del preminente interesse del figlio minore, rischia tuttavia di avere serie ripercussioni sugli eventuali nuovi nuclei familiari che i genitori dovessero creare con nuovi partners e, soprattutto, con nuovi figli. Il rischio è quello di pregiudicare diritti di altrettanti minori, ostacolando peraltro l’armonizzazione tra fratelli (di madre o padre diversi), che la convivenza sotto lo stesso tetto potrebbe invece agevolare.

È chiaro che l’alternanza dei genitori nella casa familiare impone una valutazione che, in primo luogo, deve riguardare il necessario accordo dei genitori e la loro capacità di realizzare un uso turnario della casa familiare. Genitori i cui rapporti sono connotati da alta conflittualità rischiano di pregiudicare, con una soluzione simile, il benessere, la stabilità emotiva e psicologica dei figli, perpetrando quel clima di disagio che la separazione e, dunque, la cessazione della convivenza, ha attenuato.

Sul punto, recente cassazione (si veda Cassazione civile, Sez. VI, 30.10.2014 n. 23105) ha rilevato che laddove il collocamento alternato non sia frutto di una scelta consapevole e concordata dei genitori, quindi sia imposta dal giudice, rischia di avere forti implicazioni sul ménage familiare, traducendosi in una inammissibile e sproporzionata ingerenza dell’autorità pubblica nella sfera privata, intima e familiare, in manifesta violazione degli artt. 8 della C.E.D.U. e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, i quali tutelano il rispetto della vita privata, familiare, del domicilio e delle comunicazioni.

In conclusione, si conferma la delicatezza di ogni decisione relativa alla famiglia. La protezione e tutela dei suoi componenti impone il delicato e spesso difficile bilanciamento tra contrapposti diritti in gioco, in uno scenario in cui l’esame delle dinamiche familiari deve in ogni caso essere finalizzato alla garanzia del benessere dei minori affinché il conflitto genitoriale abbia il minore impatto possibile sulla loro vita.

Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo

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