di Avv. Giovanni Reho e Avv. Laura Summo – La suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie è un tema che suscita sempre molto interesse ed è spesso oggetto di accesi conflitti tra i coniugi.
Al fine di maggiore chiarezza, nell’ottica di fornire un’elencazione il più esaustiva possibile, i Tribunali predispongono dei Protocolli sulle spese straordinarie, che costituiscono linee guida per i genitori nella ripartizione delle spese e nella modalità di comunicazione e rimborso.
La giurisprudenza si esprime frequentemente sul tema, fornendo principi operativi utili ai genitori per la gestione delle spese dei propri figli.
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 15215/2023 del 30 maggio 2023, la prima Sezione Civile ha chiarito, dando seguito ad un orientamento ormai consolidato in materia, che nella determinazione dell’assegno di mantenimento periodico il giudice deve operare una valutazione che tenga in considerazione dei rispettivi redditi dei genitori, delle sopravvenienze economiche, dei risparmi, di eventuali titoli di proprietà unitamente alle esigenze attuali dei figli e al loro tenore di vita.
Il giudice deve considerare anche i tempi di permanenza dei figli presso i genitori, nell’ottica di valorizzare la valenza economica dei compiti domestici e di cura che questi sono tenuti ad assumere.
La valutazione comparativa è ispirata al principio di proporzionalità, che deve essere perseguito focalizzando l’attenzione sulle specifiche esigenze del figlio.
Con riferimento alle spese straordinarie, invece, la sentenza ribadisce che sono tali tutti gli esborsi di carattere imprevedibile e imponderabile, che per loro propria natura esulano dal regime ordinario di vita dei figli e non sono conglobabili in un assegno con cadenza periodica.
Tuttavia, precisa la sentenza, tra le spese straordinarie possono annoverarsi sia quelle di natura imprevedibile e di carattere non ordinario, sia quegli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, seppure si ripetano in maniera costante e prevedibile anche lungo intervalli di tempo ampi, hanno la funzione di integrare l’assegno di mantenimento ordinario. In quest’ultima categoria rientrerebbero le spese di istruzione e i costi connessi, le spese mediche ordinarie e le eventuali spese abitative del figlio che frequenta l’università all’estero.
La quantificazione della contribuzione straordinaria assolve, infatti, ad un’esigenza non esclusivamente perequativa, come l’assegno ordinario, bensì ha lo scopo di assicurare la soddisfazione di esigenze specifiche dei figli, ritenute adeguate e proporzionate al loro interesse e alle disponibilità dei genitori.
Per tali ragioni, la ripartizione delle spese straordinarie non deve essere necessariamente al 50 % tra i genitori, dovendosi considerare il duplice criterio delle disponibilità economiche dei coniugi e della loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Avv. Giovanni Reho – Avv. Laura Summo
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