di Giovanni Reho, Ludovico Amico – Sommario: 1. Premessa. – 2. La Direttiva (UE) 2024/2853: obiettivi ed ambiti di applicazione. – 3. La qualificazione del software AI come “prodotto”. – 4. Responsabilità oggettiva e onere probatorio. – 5. Tipologie di danno risarcibile. – 6. Implicazioni operative per gli operatori economici. 7. Conclusioni.
- Premessa. Il progressivo adeguamento normativo in ambito tecnologico ha evidenziato l’importanza di stabilire criteri adeguati e aggiornati in materia di responsabilità da prodotto difettoso, con particolare riferimento ai sistemi basati sull’intelligenza artificiale (AI).
L’intelligenza artificiale, sempre più centrale nella realtà tecnologica ed economica globale, ha generato nuove e profonde incertezze giuridiche. Tali incertezze hanno determinato il superamento della precedente normativa europea in materia di responsabilità da prodotto, ovvero la Direttiva 85/374/CEE, ormai considerata inadeguata a fronte delle innovazioni attuali. La suddetta direttiva sarà integralmente abrogata a partire dal 9 dicembre 2026.
- La Direttiva (UE) 2024/2853: obiettivi e ambito di applicazione
La recente Direttiva (UE) 2024/2853, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 novembre 2024, ha come obiettivo principale la ridefinizione dei profili di rischio connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare dell’AI. Essa mira a disciplinare il corretto funzionamento del mercato interno e a garantire una maggiore tutela del consumatore, riformando in modo strutturale il regime di responsabilità da danno causato da prodotto difettoso.
In un contesto tecnologico in continua evoluzione, dove il concetto stesso di “prodotto” è dinamico e mutevole, risulta complesso individuare la responsabilità in caso di danno derivante da malfunzionamenti. Il nuovo quadro normativo si pone l’obiettivo di colmare tali lacune, offrendo una cornice giuridica chiara e armonizzata per promuovere l’innovazione tecnologica in un contesto sicuro e giuridicamente certo.
- La qualificazione del software AI come “prodotto”
Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Direttiva è il riconoscimento del software, compreso quello basato su AI, come “prodotto”. Tale qualificazione estende il regime di responsabilità anche a software forniti attraverso modelli come SaaS (Software as a Service), cloud o integrati in dispositivi fisici.
La direttiva esclude esplicitamente i software open source non commerciali, sviluppati o distribuiti per finalità non lucrative. Questi ultimi, seppur largamente utilizzati, non sono considerati “prodotti di mercato” e non rientrano pertanto nel campo di applicazione della disciplina.
- 4. Responsabilità oggettiva e onere probatorio
La Direttiva introduce un regime di responsabilità oggettiva: gli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori) sono ritenuti responsabili del danno causato da un prodotto difettoso indipendentemente dalla colpa.
Il prodotto è considerato difettoso se non presenta il livello di sicurezza che il consumatore può legittimamente aspettarsi, o se non rispetta gli standard stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale.
A tutela del consumatore, la Direttiva prevede meccanismi che mitigano l’onere probatorio, soprattutto nei casi in cui la complessità tecnica del prodotto renda eccessivamente difficile la dimostrazione del difetto e del nesso di causalità. In questi casi, si applicano presunzioni legali in favore del danneggiato, al fine di garantire l’accesso effettivo al risarcimento.
Inoltre, l’art. 9 introduce un diritto all’accesso alle informazioni sulla fabbricazione e funzionamento del prodotto, bilanciato da tutele nei confronti dei segreti commerciali, in un’ottica di proporzionalità e necessarietà della divulgazione.
- Tipologie di danno risarcibile
La Direttiva amplia l’ambito dei danni risarcibili, includendo:
(i) Danni alla persona, ivi comprese le lesioni psicologiche documentate, segnalando una crescente attenzione al danno non patrimoniale.
(ii) Danni a beni diversi dal prodotto stesso, salvo quelli usati esclusivamente per fini professionali.
(iii) Danni ai dati, in caso di corruzione, distruzione o perdita, anche se non utilizzati per scopi professionali.
Un aspetto innovativo è il riconoscimento del danno derivante da aggiornamenti del software o da comportamenti autonomi dei sistemi AI, come l’apprendimento continuo o l’adozione di decisioni errate non imputabili direttamente a un errore umano.
- Implicazioni operative per gli operatori economici
L’estensione della responsabilità da prodotto ai sistemi AI comporta per gli operatori economici l’obbligo di adottare sistemi di rilevazione e gestione del rischio tecnologico. Ciò include il necessario adeguamento delle procedure di compliance aziendale; l’introduzione di misure di sicurezza sin dalle fasi di progettazione (by design); una maggiore trasparenza nella fase di testing e distribuzione del prodotto.
Questi strumenti sono essenziali per garantire non solo la tutela giuridica del consumatore, ma anche una governance responsabile dell’innovazione.
- Conclusioni
La Direttiva (UE) 2024/2853 rappresenta un passaggio epocale nel diritto europeo, perché sancisce l’ingresso formale dei software basati su intelligenza artificiale nel perimetro della responsabilità da prodotto difettoso.
Con questo intervento normativo, l’Unione Europea ha dato prova di una chiara volontà di garantire una tutela effettiva dei diritti del consumatore nell’ambito di prodotti digitali sempre più complessi, rafforzando la fiducia nell’innovazione tecnologica, elemento cruciale per lo sviluppo economico, promuovendo al contempo, l’adozione di standard di sicurezza elevati che accompagnino l’evoluzione dei sistemi intelligenti.
In ultima analisi, la direttiva non solo colma un vuoto normativo, ma costituisce una base per lo sviluppo di una cultura della responsabilità digitale, in cui l’essere umano rimane al centro del processo tecnologico, garantito da un quadro normativo robusto, dinamico e coerente con i nuovi paradigmi dell’economia digitale.
Giovanni Reho, Ludovico Amico
rehoandpartners
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