Comiso-comune-rivel-il-cambio-di-sesso-condannato-a-pagare--2acdccc106325274731cb4ee9a9d867a(di Giulio Perrotta) Non è necessario sottoporsi ad intervento chirurgico che modifichi i “caratteri primari sessuali” per ottenere la rettificazione anagrafica del genere sessuale! In sostanza, questo sostiene la Prima Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015. In tema di “rettificazione anagrafica del genere sessuale”, l’intervento chirurgico per la modificazione dell’apparato riproduttore non è più condizione necessaria e sufficiente per ottenere la rettifica anagrafica del genere sessuale, in quanto l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l’univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

In particolare, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dato ragione ad un 45enne che, nel ’99, aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per diventare donna: dopo un decennio, però, aveva chiesto di rettificare i propri dati anagrafici senza sottoporsi materialmente all’intervento, avendo avuto lumi dai professionisti sanitari che tale operazione potesse trascinare complicanze di natura sanitaria; intimorito da tale condizione, aveva rielaborato la situazione, arrivando ad un livello psico-fisico di assoluta armonia con il proprio corpo, nonostante si sentisse profondamente donna, a prescindere dal trattamento.

Il Tribunale, così, si trovava costretto ad applicare le normative stringenti, rigettando l’istanza dell’attore, in quanto l’intervento in sé era una condizione necessaria e sufficiente (condicio sine qua non) per ottenere la rettifica anagrafica del suo genere sessuale; dello stesso avviso, tra l’altro, fu la Corte d’Appello di Bologna. L’attore, costretto dalle circostanze, ha deciso di proporre ricorso in Cassazione, adducendo che l’intervento non fosse condizione necessaria alla rettifica e che la legge non disponeva esplicitamente tale dettato, richiamando di fatto le norme costituzionale in materia di diritti inviolabili dell’uomo.

La Prima Sezione, così,  ha incredibilmente dato ragione al ricorrente, dando una chiave di lettura maggiormente improntata sui dettati costituzionali, ordinando così agli Ufficiali dello Stato Civile la rettifica del sesso da maschile a femminile. In particolare, la Corte afferma che: <<La percezione di una disforia di genere (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l’esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell’identità personale né breve né privo d’interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra ‘soma e psiche’ non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell’intervento chirurgico. (…) Il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell’intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un’elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il momento conclusivo non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali. Non può in conclusione che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché da sottoporsi a rigoroso controllo giudiziario. La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali trattamenti estetici) e psicologici mette ulteriormente in luce l’appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. (…) L’interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell’obbligo dell’intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell’avvicinamento del some alla psiche. L’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigoroso accertamenti tecnici in sede giudiziale>>.

In Italia, il percorso di una nuova attribuzione anagrafica del genere sessuale, come abbiamo visto, è regolamentato dal legislatore attraverso la legge n. 164/1982 e successive modifiche, oltre diverse pronunce giurisprudenziali. La sentenza in esame ha il pregio di premiare l’interpretazione conforme alla Carta Costituzionale, nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, in ordine al diritto di salute e all’identità personale. Difatti, non era possibile ipotizzare, come accaduto per anni, una condicio sine qua non legata all’obbligatorietà dell’intervento medico chirurgico, così invasivo e irreversibile. L’identità sessuale dev’essere preservata e non può essere vincolata da condizioni che di fatto limitano “violentemente” il diritto di autodeterminarsi nel genere sessuale più idoneo e conforme alla propria identità psicologica e fisica. Il cambiamento del proprio genere sessuale porta necessariamente uno sconvolgimento fisico (ed ormonale) e psichico, oltre la materiale attribuzione del nuovo genere rispetto a quello geneticamente portato; tale situazione non poteva essere gravata da una condizione giuridica che violava il diritto sacrosanto di conservare la propria integrità fisica, a dispetto di una intimità sessuale diversa dal genere proprio derivante dalla nascita. Un ottimo passo avanti da parte dei giudici della Cassazione, che hanno interpretato questa volta la realtà soggettiva in maniera assolutamente conforme ai dettati inviolabili della Costituzione.

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