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foto Altomano(di avv. Patrizia Altomano) – Il problema della giustizia, con particolare riferimento alla durata dei processi è, come noto, uno dei fattori che maggiormente incidono sulla competitività del sistema Italia agli occhi degli investitori italiani e soprattutto esteri, nonché dei semplici cittadini.

Tale durata è oggi stimata mediamente in 4 anni per le cause civili e 7 anni per quelle penali con 6 milioni di processi civili che costano all’Italia 96 miliardi di Euro in termini di mancata ricchezza senza dimenticare che servono 1000 giorni affinché una causa civile prenda il via in primo grado, 10 anni di durata media per i fallimenti e 9 anni per la giustizia tributaria. Il Centro Studi di Confindustria ha stimato nel 2011 che smaltire questa enorme mole di pratiche frutterebbe alla nostra economia il 4,9% del PIL ma basterebbe abbattere anche del 10% i tempi di risoluzione delle cause per guadagnare lo 0,8% del PIL l’anno. Al problema della durata si aggiunge il problema del costo dei processi: il costo medio sopportato dalle imprese italiane rappresenta circa il 30% del valore della controversia stessa, a fronte del 19% nella media OCSE.

La mia analisi verterà su come l’istituto della mediazione civile – introdotto in Italia con il Dlgs n.28/2010 e modificato di recente con la Legge n. 98/2013 entrata in vigore dal 21 settembre 2013 che ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione civile in una serie di materie – rappresenti un valido strumento all’interno di un Comune per:

a) offrire un servizio pubblico ai cittadini nel settore giustizia in alternativa alla giustizia ordinaria a costi e con tempi estremamente ridotti;

b) risolvere i propri conflitti nei casi in cui non agisce con potere autoritativo, riducendo le spese relative ai contenziosi che essendo spese correnti hanno di conseguenza una ricaduta sul patto di stabilità;

c) rappresentare una ulteriore entrata che può essere utilizzata a favore della stessa collettività amministrata con conseguente aumento dell’ efficienza, efficacia ed economicità della sua gestione;

d) contribuire alla riduzione del carico della giustizia ordinaria con notevole impatto sull’economia del Paese.

La Circolare n.9/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri consente alle pubbliche amministrazioni – individuate dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 ma applicabile estensivamente anche ai Comuni – di selezionare sul mercato con le regole dell’evidenza pubblica un Organismo di Mediazione a cui affidare la gestione della risoluzione delle controversie in maniera alternativa alla giustizia ordinaria ai cittadini che desirano avvalersene. Il costo per il Comune è rappresentato dalla messa a disposizione dei locali all’Organismo di Mediazione.

I vantaggi per il Comune possono essere di due tipi:

1) l’Organismo di Mediazione applica alla collettività amministrata delle tariffe più basse rispetto a quelle ministeriali ma questo vantaggio ricade esclusivamente sui cittadini;

2) l’Organismo di Mediazione applica le tariffe ministeriali senza sconti e trasferisce al Comune una percentuale degli incassi derivanti dall’attività di mediazione svolta all’interno dello stesso Comune. Nel primo caso l’esternalità rappresentata dall’intervento del Comune si concretizza in un beneficio immediato rivolto però solo a quei cittadini che usufruiscono del servizio di mediazione. Nella seconda ipotesi  il vantaggio economico del Comune viene ribaltato in maniera differita sulla collettività ma andrà a beneficio dell’intera collettività in termini di migliore efficienza dei servizi erogati o comunque nuovi servizi o vantaggi per la medesima collettività.

Percorrendo questa strada, quindi, il Comune avrà massimizzato le sue poche risorse, ricavando dalla messa a disposizione dei suoi locali la possibilità di offrire alla collettività amministrata un ulteriore servizio pubblico e ottenendo anche una ulteriore entrata che potrà rimettere a disposizione dei suoi stessi cittadini elevando in questo modo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della sua gestione.

Inoltre il Comune quando non agisce con potere autoritativo potrà inserire in tutti i suoi contratti, nella clausola di risoluzione delle controversie, la mediazione come condizione di procedibilità prima di adire la giustizia ordinaria e questo comporterà per l’Ente un grande vantaggio in termini di risparmio delle spese legali e dei costi e dei tempi legati ad un processo ordinario che, come ho ricordato prima, essendo spese correnti hanno di conseguenza una ricaduta sul patto di stabilità.

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