(di Enrico Sirotti Gaudenzi) – Era il 2013 quando in una calda giornata di luglio le diverse forze politiche iniziarono a lavorare su un nuovo disegno di legge che volgeva alla possibile configurazione e, quindi, all’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, di una nuova fattispecie delittuosa: il reato di tortura.
Oggi, dopo quattro anni di lavoro e numerose proposte di legge, ben undici, che si sono succedute in uno scenario politico completamente diviso sul merito, viene approvato in via definitiva alla Camera il testo di legge sull’introduzione del reato di tortura con 198 voti favorevoli, 35 voti contrari e 104 astenuti.
La fattispecie delittuosa prevede per chi la commetta la reclusione da 4 a 10 anni, pena che sarà aumentata fino a un massimo di 12 anni di reclusione se l’autore del reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Il testo di tale provvedimento è stato voluto principalmente dal Pd secondo il quale “non ha alcun intento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine”; è “equilibrato e giustamente severo nei riguardi di un reato odioso e grave come quello di tortura”.
Le forze politiche di centrodestra si sono invece opposte a tale testo sostenendo che tale provvedimento avrebbe avuto una influenza negativa sull’operato – ora già difficile – delle forze dell’ordine.
Tra le tante opinioni espresse spicca l’attenta analisi effettuata dall’On.le Elio Massimo Palmizio, deputato di Forza Italia, secondo il quale l’introduzione di questa nuova fattispecie delittuosa sembrerebbe – solo inizialmente – una buona notizia, in quanto allineerebbe il nostro Paese alle importanti democrazie occidentali.
Tuttavia, sempre secondo l’On.le Palmizio, le lacune di questa legge sono numerose e comporteranno che “un qualsiasi delinquente possa accusare ingiustamente le forze dell’ordine nello svolgimento del loro operato dell’ipotesi delittuosa introdotta nel codice penale”, ipotesi avvalorata dal fatto che questo testo di legge “lascia un largo spazio interpretativo alla magistratura”.
Conclude il deputato di Forza Italia: “sarebbe stato meglio non avere una legge piuttosto che averne una fatta veramente male!”, in considerazione anche del fatto che qualsiasi tentativo di razionalizzare tale norma è stato bocciato dagli esponenti delle forze politiche avverse.
L’On.le Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia, definisce infine il disegno di legge come “un esempio di diritto modaiolo che aumenta la produzione di indagini nei confronti di chi le fa”.
Torniamo ora all’esame del testo di legge che introduce nel codice penale il reato di tortura (ex art. 613 bis c.p.) e di istigazione alla tortura (ex art. 613 ter c.p.).
Relativamente all’art. 613 bis c.p. viene prevista una fattispecie aggravata nel caso in cui il reato venga commesso da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
L’articolo 613 bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte, ovvero comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
La fattispecie delittuosa richiede, per la configurazione del reato, la pluralità delle condotte (violenze o minacce) e, pertanto, non sembra – dalla lettura del testo – che possa essere contestato alcun reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia; inoltre, il reato di tortura, così come formulato, si dovrebbe configurare anche nel caso in cui venga posto in essere un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona anche quando, in tal caso, manchi il requisito della pluralità delle condotte.
Nel caso in cui l’autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, viene prevista la pena della reclusione da 5 a 12 anni (con la espressa previsione che la fattispecie aggravata non viene applicata nel caso in cui le sofferenze per la tortura derivino unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti).
La pena viene aumentata fino a 1/3 nel caso di lesioni personali comuni; viene aumentata di 1/3 nel caso di lesioni grave; viene aumentata della metà nel caso di lesioni gravissime.
In caso di morte, provocata dalla tortura sono previste due ipotesi: nel caso di morte non voluta quale conseguenza della tortura è prevista la pena di 30 anni di reclusione e, nel caso di morte voluta, quale conseguenza della tortura, è prevista la pena dell’ergastolo.
All’art. 613 ter viene, poi, disciplinata la fattispecie del reato di istigazione a commettere tortura da parte del pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In questo caso è punito con una pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura”.
È previsto, inoltre, che le dichiarazioni eventualmente ottenute “sotto tortura” siano inutilizzabili all’interno del processo penale a meno che queste non siano rivolte nei confronti dell’autore della “tortura” al fine di provare la sua penale responsabilità. Sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano concreti motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure dovrebbero produrre i loro effetti, la persona possa essere sottoposta a rischi di essere torturata. Allo stesso modo, i cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. L’immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di Governo stranieri quando si trovino in Italia nonché il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l’Italia. Viene infine disposto che lo straniero indagato o condannato per il reato di tortura debba essere estradato verso lo Stato richiedente.
Enrico Sirotti Gaudenzi
Avvocato
Responsabile giustizia Forza Italia Emilia Romagna
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