di Avv. Giovanni Reho – Nel diritto civile, il dolo assume configurazioni diverse rispetto al diritto penale, operando principalmente come vizio del consenso nei contratti e negli atti giuridici unilaterali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dolo civilistico richiede l’impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il soggetto, con artifici o raggiri che alterino la realtà o generino false rappresentazioni dei fatti, orientando la volontà del disponente in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
La totale incapacità di intendere e di volere esclude effettivamente la configurabilità del dolo civilistico, poiché viene meno il presupposto stesso della formazione di una volontà cosciente che possa essere viziata dai raggiri altrui ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l’art. 428 del Codice civile disciplina specificamente gli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, prevedendone l’annullabilità quando ne risulti un grave pregiudizio all’autore.
E’ tuttavia fondamentale distinguere tra incapacità totale e parziale. La Cassazione civile, con ordinanza n. 19874 del 2024 ha precisato che “per principio consolidato, ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente”.
Questa distinzione assume particolare rilevanza quando si consideri che una compromissione parziale delle facoltà mentali non esclude necessariamente la possibilità che il soggetto possa essere vittima di dolo. Anzi l’idoneità dei mezzi fraudolenti deve essere valutata con criteri di larghezza, ad esempio, nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali e affievolimenti della ‘consapevolezza affettiva’, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono.
Nel contesto della responsabilità civile extracontrattuale, l’art. 2046 del Codice civile stabilisce che “non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso”. Da considerarsi tuttavia che l’art. 2046 c.c. attribuisce rilievo esclusivamente alla mancanza assoluta della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, non anche alla sua diminuzione posto che anche una residua minima capacità dell’autore del fatto dannoso di avere consapevolezza del disvalore sociale delle proprie azioni è condizione sufficiente per l’imputazione del fatto.
È utile altresì considerare come nel diritto penale la prospettiva di diversa. La Cassazione penale, con sentenza n. 45547 del 2024 ha infatti chiarito che “il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente, e la parziale incapacità di intendere e volere non esclude la sussistenza del dolo, ma incide solo sulla determinazione della pena ai sensi dell’art. 89 cod. pen.”. Questo principio sottolinea come “l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi”.
L’accertamento dell’incapacità deve in ogni caso essere rigoroso e specifico. Ad esempio, l’incapacità naturale del testatore postula la prova di uno stato di totale incapacità di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto, più rigoroso rispetto agli altri istituti a protezione degli incapaci, con assenza assoluta della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
In conclusione, la totale incapacità di intendere e di volere esclude effettivamente il dolo in senso civilistico, poiché viene meno il presupposto della formazione di una volontà che possa essere viziata. Tuttavia, nelle situazioni di incapacità parziale o di compromissione limitata delle facoltà mentali, il dolo può ancora configurarsi, anzi il soggetto può risultare più vulnerabile ai raggiri altrui. L’accertamento deve essere condotto caso per caso, valutando con rigore le condizioni psichiche del soggetto al momento specifico del compimento dell’atto e l’idoneità dei mezzi fraudolenti eventualmente impiegati in relazione alle sue particolari condizioni di vulnerabilità.
Avv. Giovanni Reho, rehoandpartners


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