di Giovanni Reho – L’art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, modificato dalla L. n. 128/2019, prevede che: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Secondo la previsione dell’art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
La giurisprudenza di merito e di legittima ha affermato che la norma di cui all’art. 2094 c.c. definisce come subordinato ogni rapporto “eterodiretto”, ossia assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Nei casi in cui, per la particolare natura dell’attività di lavoro, non sia sufficiente il ricorso al paradigma identitario della subordinazione, cioè la cd. “eterodirezione”, possono soccorrere i cd. elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto.
La giurisprudenza ha concentrato l’attenzione sul dato empirico, valorizzando la presenza nella fattispecie concreta di indici sintomatici della subordinazione quali, ad esempio, la continuità della prestazione lavorativa, la cadenza periodica del compenso, l’alienità del risultato, l’osservanza di un vincolo di orario di lavoro, l’assenza di rischio economico in capo al lavoratore.
Questi indici, globalmente considerati nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza della subordinazione, rappresentano “indizi” precisi, gravi e concordanti rivelatori della sua sussistenza (Corte di Cassazione, n. 17384 del 27 giugno 2019). La loro rilevanza si esplica solo sul piano probatorio, consentendo al Giudice di merito di formulare un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto della fattispecie astratta di cui all’art. 2094 c.c. e avranno valenza discretiva solo se univoci, ossia non contraddittori nel preciso senso di cui all’art. 2729 c.c., secondo cui “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.”
Con il citato art. 2, il contesto applicativo della disciplina della subordinazione è più esteso ricomprendendo anche “i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, introducendo un nuovo parametro di subordinazione di fonte legale.
Si può notare come alcuni indici sussidiari elaborati dalla giurisprudenza per l’accertamento in concreto della subordinazione sono stati utilizzati dal legislatore per definire un nuovo perimetro latamente qualificatorio di subordinazione, riferito a forme di collaborazione che in passato erano autonome oppure collaborazioni coordinate e continuative.
Nel difficile lavoro dell’interprete in applicazione dell’art. 2, sembra potersi escludere che la nuova fattispecie normativa sia applicabile quando l’imprenditore si avvale di collaborazioni di lavoro al fine di eseguire una commessa richiesta da altro imprenditore.
Deve ritenersi infatti che la menzionata disciplina si riferisca esclusivamente alle collaborazioni istaurate tra committente e lavoratore al fine di incorporare la prestazione di lavoro in favore della sua impresa.
La conferma di tale preciso contesto applicativo ha innanzitutto una evidenza esegetica in quanto la norma non estende la sua applicazione alle varie forme di collaborazione tra imprese (contratti di appalto, contratto di subfornitura, contratto di somministrazione, etc.). Il dato più significativo deve peraltro individuarsi nella coesistenza nel sistema giuslavoristico delle norme che disciplinano la somministrazione illecita o l’intermediazione di mano d’opera.
Se infatti il legislatore avesse inteso applicare l’art. 2 anche alla collaborazione tra imprese, l’estensione sarebbe stata oggetto di espressa menzione e soprattutto di contemperamento ed armonizzazione con la disciplina di tutti fenomeni di collaborazione tra imprese, in particolare quelli che esorbitano in forme vietate ed illecite.
Se così non fosse, nelle varie forme di collaborazione tra imprese, potrebbero verificarsi fattispecie di insuperabile contraddittorietà sul piano dell’imputazione del rapporto di lavoro; ad esempio, nel caso in cui, per il medesimo rapporto di collaborazione, secondo i nuovi canoni legali dell’art. 2 la subordinazione fosse ravvisabile a carico di un imprenditore e, contemporaneamente, in applicazione del diverso canone legale previsto dall’art. 2094 c.c. a carico di altro imprenditore.
Potrebbe quindi ravvisarsi anche il paradosso che in alcune forme vietate o illecite di collaborazione tra imprese, la subordinazione secondo il parametro normativo previsto dall’art. 2 conduce alla subordinazione a carico dell’imprenditore che si interpone nella prestazione di lavoro laddove invece, secondo il parametro normativo previsto dall’art. 2094 c.c. l’imputazione del rapporto di lavoro non può che essere ricondotta a carico dell’imprenditore che utilizza la prestazione di lavoro.
Ne consegue che l’attenzione dell’interprete è chiamata ad un processo valutativo ineludibile per l’accertamento della corretta imputazione del rapporto di lavoro a carico dell’impresa a cui deve riportarsi l’utilizzo effettivo della prestazione di lavoro.
Per queste ragioni, la fattispecie prevista dall’art. 2 non può che ritenersi applicabile esclusivamente al rapporto tra committente e lavoratore, cioè in tutti i casi in cui la prestazione di lavoro è direttamente incorporata all’interno dell’impresa del committente-datore di lavoro.
Ad eccezione di tale specifica ipotesi, la sussistenza della subordinazione dovrà pertanto essere accertata soltanto sulla base dell’art. 2094 c.c. ovvero sulla base degli altri indici rivelatori sussidiari globalmente valutati in concreto.
Assegno di divorzio e nuovo partner. Cura del figlio della coppia divorziata e stabilità della nuova relazione
Calcio e uso illecito di NFT
Legal design e democrazia comunicativa: capire è facile
Controversie di lavoro e negoziazione assistita